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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31258/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il destinatario di una cartella di pagamento opponeva il titolo esattoriale con cui gli veniva richiesto il pagamento di spese di giustizia, pari a euro 6.936,78, relative a un procedimento penale. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello confermava. In cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi, da un lato la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., sostenendo che la motivazione della sentenza di appello fosse apparente o comunque inadeguata; dall’altro la violazione dell’art. 535 c.p.p. e il difetto di connessione qualificata tra i reati, assumendo che le spese richieste non fossero riferibili al reato per cui era stato condannato e che le consulenze tecniche poste a base del recupero riguardassero indagini avviate nei confronti di altro soggetto, senza sufficiente collegamento con la sua posizione. La Corte di cassazione ha però rilevato che la Corte territoriale aveva accertato, con motivazione non apparente e logicamente coerente, che le consulenze tecniche erano state necessarie anche per l’accertamento del reato per cui il ricorrente era stato condannato in concorso con altri, sebbene i fatti fossero emersi successivamente. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorso non riportava adeguatamente il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti e mirava a sovvertire accertamenti di fatto non censurabili in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità della motivazione della sentenza impugnata, ritenendo che la Corte d’appello avesse spiegato in modo sufficiente perché le spese di giustizia richieste fossero dovute. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, sia perché diretto a contestare un accertamento di fatto adeguatamente motivato, sia per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. per mancata specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti su cui il ricorso si fondava. Non essendovi costituzione degli intimati, non è stata liquidata alcuna spesa. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza è censurabile solo se mancante, apparente o insanabilmente contraddittoria; nel caso concreto la motivazione della Corte d’appello è stata ritenuta adeguata.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato formulato come censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione, ma è stato respinto perché infondato.

  • art. 535, commi 1 e 2, c.p.p.

    Le spese di giustizia poste a carico del condannato sono quelle riferibili al reato per cui vi è stata condanna; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che le consulenze tecniche fossero comunque necessarie anche per l’accertamento del reato contestato al ricorrente.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere l’indicazione specifica degli atti e documenti su cui si fonda; la sua violazione determina inammissibilità del motivo.

  • art. 375 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato quale base per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo quando sia mancante, meramente apparente o logicamente insanabilmente contraddittoria; non è sufficiente che la parte soccombente non condivida la valutazione compiuta dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto quando la decisione impugnata sia sorretta da un accertamento di merito adeguatamente motivato.
  • Chi ricorre per cassazione deve rispettare il principio di specificità e indicare in modo puntuale gli atti e i documenti su cui fonda le censure; la generica contestazione dei fatti accertati comporta inammissibilità del motivo.
  • In materia di spese di giustizia penali, è legittimo porre a carico del condannato le spese di consulenze tecniche necessarie all’accertamento del reato per cui egli è stato condannato, anche se l’indagine sia inizialmente partita da altri soggetti o i fatti rilevanti siano emersi in un momento successivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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