Cassazione Penale, Sentenza n. 45418/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione basata su un unico motivo: errata valutazione dei fatti e della responsabilità penale per errore su legge extra-penale (errore su norma diversa da quella penale) e carenza dell'elemento soggettivo; inoltre mancato riconoscimento della causa di non punibilità/attenuante speciale prevista dall'art. 131-bis c.p.; analoga censura rispetto al capo b) in relazione al rischio di natura elettrica.
La decisione
La ricorrente ha rinunciato al gravame mediante procura speciale conferita il 14 ottobre 2024; la Corte ha ritenuto la rinuncia tempestiva e valida e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende, richiamando l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. e la giurisprudenza che ammette l'applicazione della sanzione anche nei casi di inammissibilità per rinuncia (art. 591 c.p.p.). Il merito delle censure (errore su legge, rilevanza dell'art. 131-bis) non è stato esaminato per sopraggiunta inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
artt. 43, comma 1, lett. e-bis; 55, comma 5, lett. c (capo a)
Gli artt. richiamati sono stati ritenuti violati in primo grado dal Tribunale di Torino con riferimento alla fattispecie principale (capo a); la Cassazione non ha esaminato nel merito le censure su tali norme a causa della rinuncia.
art. 80, comma 1; art. 87, comma 2, lett. e (capo b)
Le norme concernono obblighi di sicurezza e valutazione dei rischi (anche di natura elettrica) contestati al capo b); la Cassazione non ha pronunciato sul merito delle doglianze relative a tali articoli.
La difesa aveva invocato l'applicabilità della particolare tenuità della responsabilità o di attenuanti specifiche previste dall'art. 131-bis; la questione non è stata valutata in sede di legittimità per effetto della rinuncia.
Citato come riferimento procedurale nell'ambito delle conclusioni rese dal Procuratore Generale; regola i poteri/forme delle conclusioni in sede di Cassazione.
Prevede la sanzione pecuniaria e la condanna alle spese in caso di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha applicato tale norma anche nel caso di rinuncia all'impugnazione.
Comprende ipotesi di inammissibilità diverse da quelle specificate nei singoli commi (tra cui la rinuncia all'impugnazione); la Corte ha ritenuto che l'inammissibilità per rinuncia rientri nelle fattispecie che giustificano l'applicazione dell'art. 616 c.p.p.
Norma riferita alle declaratorie di inammissibilità; la Corte ha sottolineato che l'art. 616 non distingue tra le varie cause di inammissibilità, quindi la sanzione pecuniaria si applica anche quando l'inammissibilità è pronunciata con riferimento ad altri articoli.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921
Precedente utilizzato dalla Corte per affermare che l'art. 616 c.p.p. trova applicazione anche nelle ipotesi di inammissibilità dovute a rinuncia all'impugnazione (art. 591 c.p.p.).
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, se manifestata validamente e tempestivamente (anche tramite procura speciale), determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare le questioni di merito.
- La rinuncia può essere compiuta mediante procuratore speciale: è essenziale che la procura sia specifica, tempestiva e allegata agli atti per essere efficace.
- In caso di inammissibilità per rinuncia l'ordinamento prevede la condanna alle spese processuali e l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.; la giurisprudenza ammette l'applicazione della sanzione anche ove l'inammissibilità sia pronunciata ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- Le censure relative all'errore su legge extra-penale o alla applicabilità dell'art. 131-bis devono essere valutate sul merito: se il ricorso è rinunciato o dichiarato inammissibile non si avrà pronuncia di Cassazione su tali questioni.
- Quando si contesta l'elemento soggettivo (es. errore su norma non penale o mancanza del dolo/colpa), è importante documentare e dedurre in modo completo tali circostanze in primo grado e in appello, perché la valutazione di merito si svolge nelle giurisdizioni di merito e non in Cassazione salvo vizio di diritto.
- Proceduralmente, chi intende rinunciare all'impugnazione deve verificare termini e forme (procura speciale, dichiarazione chiara) per evitare contestazioni sulla validità della rinuncia stessa.
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