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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15140/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

El Badawy era stato condannato dal GIP di Milano (sentenza 22/09/2021, rito abbreviato) per il reato previsto dall'art. 4-ter legge n.110/1975 per aver portato fuori dalla propria abitazione una "fibbia a coltello" (tot. cm 13,5, lama cm 6) rinvenuta durante i controlli per l'ingresso nel Palazzo di Giustizia. Il giudice di merito aveva riconosciuto la circostanza attenuante della lieve entità ma aveva escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), aveva negato le attenuanti generiche e non aveva motivato il diniego dei benefici (sospensione condizionale e non menzione). In cassazione la difesa deduceva vizi di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e sulla non applicazione dell'art. 131-bis, contestava la misura della diminuzione per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.), e denunciava il mancato esame/ motivazione delle richieste di benefici (artt. 163 e 175 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto le censure relative alla colpevolezza, all'esclusione dell'art. 131-bis e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenendo congrua la motivazione del giudice di merito. Ha invece accolto il motivo relativo alla misura della diminuzione per il rito abbreviato (art. 442, comma 2, c.p.p.) e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio finale, rideterminando la pena in euro 600,00 di ammenda (pena base 1.200,00 - riduzione della metà per il rito). Ha inoltre annullato con rinvio la sentenza nella parte in cui il giudice non ha motivato il diniego dei benefici di legge (sospensione condizionale e non menzione nel casellario) demandando un nuovo giudizio su quei punti. Il resto del ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • legge n.110/1975, art. 4-ter

    Norma incriminatrice applicata per il porto di uno strumento atto ad offendere; la Corte conferma che la condotta concretamente riscontrata (fibbia-coltello rinvenuta ai controlli) integra la fattispecie.

  • codice penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte valorizza che spetta all'imputato provare elementi concreti di manifesta irrilevanza e che la mera esiguità materiale non è sufficiente se la condotta ha creato allarme (qui esclusa).

  • codice penale, art. 133

    Criteri di determinazione della pena e parametri per valutare la tenuità dell'offesa; la Corte richiama che il giudizio sulla tenuità può fondarsi su alcuni criteri ritenuti rilevanti e non richiede l'analisi esaustiva di tutti gli elementi.

  • codice di procedura penale, art. 442, comma 2

    Per le contravvenzioni la diminuzione di pena per il rito abbreviato è pari alla metà: la Corte ha ritenuto errata l'applicazione di altra misura e ha rideterminato la pena applicando la riduzione prevista.

  • codice penale, art. 133-bis

    Istituto invocato dalla difesa per una riduzione di pena; il giudice di merito lo ha valutato e lo ha ritenuto non applicabile in concreto, decisione confermata in parte dalla Cassazione (nessun annullamento su questo punto).

  • codice penale, art. 133-ter

    Previsione riguardante il pagamento rateale dell'ammenda: il giudice di merito ha concesso il beneficio e la Corte non ha censurato tale concessione.

  • codice penale, art. 163

    Sospensione condizionale della pena: la Corte ha rilevato l'assenza di motivazione sul diniego e ha annullato con rinvio per un nuovo esame.

  • codice penale, art. 175

    Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale: anche sul punto la sentenza di merito non motivava il diniego e la Cassazione ha disposto il rinvio per nuovo giudizio.

  • codice penale, art. 62-bis

    Riferimento normativo sulla disciplina delle attenuanti generiche dopo la riforma: la Corte ricorda che lo stato di incensuratezza da solo non basta più per ottenere la diminuente generale.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) l'onere probatorio grava sull'imputato: è necessario dimostrare circostanze concrete che rendano l'offesa di particolare irrilevanza e la buona fede deve derivare da elementi positivi.
  • Nel rito abbreviato per reati contravvenzionali la diminuzione di pena è pari alla metà (art. 442, comma 2, c.p.p.); errori nella misura della riduzione possono essere rettificati in sede di cassazione con annullamento senza rinvio per la sola determinazione del trattamento sanzionatorio.
  • Il giudice è tenuto a motivare il diniego (o la concessione) dei benefici discrezionali (es. sospensione condizionale della pena, non menzione nel casellario); la mancanza di qualsiasi motivazione su questi punti comporta annullamento e rinvio.
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis, le attenuanti generiche richiedono elementi positivi ulteriori rispetto alla sola incensuratezza: età, condizioni personali, condotta concreta e cooperazione possono essere utili ma vanno adeguatamente dimostrati.
  • In casi di porto di strumenti 'apparentemente' poco offensivi, è importante produrre elementi probatori (necessità giustificata, impossibilità di uso offensivo, ignoranza reale, collaborazione agli accertamenti) per argomentare la mancanza di dolo o l'applicabilità di misure di favore.

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