Cassazione Civile, Ordinanza n. 30656/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della banca controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. La decisione conferma la sentenza di merito che aveva ordinato la restituzione della somma indebitamente percepita e respinto la riconvenzionale risarcitoria dei convenuti.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un'azione proposta da un istituto di credito per ottenere la restituzione di una somma di euro 5.053,43, oltre interessi, ritenuta indebitamente accreditata sul conto del dante causa dei ricorrenti per un errore del cassiere, e poi percepita dai destinatari. Il Tribunale aveva accolto la domanda restitutoria della banca e rigettato la domanda riconvenzionale dei convenuti volta a ottenere il risarcimento del danno nella stessa misura; la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione i soccombenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione delle regole sulla competenza territoriale, sostenendo che il giudice avesse fondato la competenza sulla residenza anagrafica di una ricorrente senza considerare che la sua residenza effettiva era altrove; 2) violazione delle norme sull'interrogatorio formale, deducendo che la mancata risposta all'interrogatorio non fosse rilevante e che i fatti fossero già documentalmente provati; 3) nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo e vizio motivazionale in relazione al rigetto della riconvenzionale risarcitoria ex art. 2049 c.c., anche alla luce dell'asserito errore del cassiere. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile: il primo motivo era viziato perché non investiva tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata; il secondo tendeva a ottenere un nuovo apprezzamento del merito istruttorio; il terzo era inammissibile sia per la regola della doppia conforme, non adeguatamente superata, sia perché formulato come critica alla persuasività della motivazione, non come denuncia di un'anomalia motivazionale rilevante in cassazione.
Norme richiamate
in relazione all'art. 360 n. 2 c.p.c.
le norme sulla competenza non erano state validamente censurate perché il motivo colpiva solo una delle rationes decidendi poste a base del rigetto dell'eccezione di incompetenza.
il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito; il controllo di legittimità è limitato ai vizi denunciabili nei ristretti confini delle censure tipizzate.
in riferimento all'art. 360 n. 3
la doglianza sull'interrogatorio formale e sulla valutazione delle prove è stata considerata una censura di merito, non deducibile come violazione di legge in cassazione.
richiamato quale fondamento della domanda risarcitoria riconvenzionale, poi respinta nei meriti e non utilmente censurata in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 12 preleggi
richiamato per affermare l'interpretazione restrittiva del nuovo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., secondo il criterio del 'minimo costituzionale' della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti rigorosi del sindacato di legittimità, non il mero difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a reggere il decisum, il ricorso per cassazione è inammissibile se non le attacca tutte, poiché la ratio non censurata diviene definitiva e impedisce comunque l'annullamento.
- La deduzione di vizi relativi alla valutazione delle prove non può risolversi in una richiesta di nuovo esame del materiale istruttorio, perché la scelta delle fonti del convincimento e il loro apprezzamento spettano esclusivamente al giudice di merito.
- Nel giudizio di cassazione, la censura per vizio motivazionale è ammissibile solo entro il perimetro del 'minimo costituzionale' della motivazione: non basta denunciare insufficienza, scarsa persuasività o maggiore convincimento alternativo.
- In presenza di 'doppia conforme', il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.
- La contestazione della competenza o di altri profili processuali deve investire tutte le autonome basi decisorie della sentenza impugnata; altrimenti la censura è priva di interesse e non può condurre alla cassazione.
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