Cassazione Civile, Ordinanza n. 22601/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa edile)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un'impresa edile per il pagamento di euro 3.090, oltre interessi e spese, quale quota dovuta da un condomino per lavori di manutenzione straordinaria della facciata di un fabbricato condominiale. Il condomino propose opposizione; il giudice di pace accolse l'opposizione ritenendo la propria incompetenza in favore di un collegio arbitrale per la presenza di una clausola compromissoria nel contratto d'appalto e revocò il decreto. In appello, l'impresa sostenne l'erronea applicazione della clausola compromissoria, osservando che il giudizio riguardava il mancato pagamento della quota di riparto e non una controversia devoluta agli arbitri; il tribunale accolse l'appello, escluse l'operatività della clausola arbitrale, ritenne provato il credito e confermò il decreto ingiuntivo. Nel ricorso per cassazione il condomino dedusse quattro motivi: 1) violazione delle norme sull'interpretazione contrattuale e processuale, sostenendo che la clausola compromissoria era operante e che contro la sentenza del giudice di pace avrebbe dovuto proporsi regolamento di competenza, non appello; 2) violazione delle norme sul deposito e rideposito dei fascicoli di parte, lamentando l'utilizzo di documenti ridepositati tardivamente in appello; 3) omesso esame del fatto decisivo relativo alla dedotta nullità o inefficacia della cessione del credito, con conseguente violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 1264, 2697 c.c.; 4) conseguente censura sulle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi di ricorso e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha ritenuto corretto che l'impresa avesse proposto appello contro la sentenza del giudice di pace che aveva declinato la competenza in favore degli arbitri, poiché il regolamento di competenza non è esperibile contro le sentenze del giudice di pace ex art. 46 c.p.c.; ha inoltre ribadito che, anche in caso di erronea declinatoria di competenza, il tribunale investito dell'appello decide il merito senza rimessione al primo giudice, salvo ipotesi non ricorrenti. Quanto alla clausola compromissoria, ha confermato che la sua interpretazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile solo per vizi motivazionali o violazione delle regole ermeneutiche, non ravvisati nel caso concreto. Sul secondo motivo, ha escluso che la perentorietà del termine di cui all'art. 169, comma 2, c.p.c. operi in appello: il termine riguarda solo il primo grado. Sul terzo motivo, ha osservato che il tribunale aveva implicitamente escluso che vi fosse una cessione del credito, affermando che l'appaltatrice poteva agire direttamente verso i condomini in base alla clausola contrattuale; pertanto la dedotta nullità o inefficacia della cessione era priva di rilievo. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità per violazione di legge e per omesso esame di fatti decisivi.
Il regolamento di competenza è interdetto avverso le sentenze del giudice di pace.
La rimessione al primo giudice è ammessa solo nei casi espressamente previsti, non ricorrenti nella vicenda.
Non emerge una violazione decisiva nella valutazione dei documenti e delle prove da parte del giudice di merito.
Il tribunale ha implicitamente rigettato l'eccezione proposta, senza pronunciare ultra o extra petita.
La doglianza sulla valutazione delle risultanze istruttorie è stata ritenuta infondata.
La perentorietà del termine per il rideposito del fascicolo di parte vale solo nel primo grado e non in appello.
Le spese seguono la soccombenza; il motivo relativo alle spese è stato assorbito dal rigetto del ricorso.
Richiamato nei motivi, ma non ravvisata la denunciata violazione dell'onere della prova.
La censura sulla cessione del credito è stata superata dall'accertamento che si trattava di azione diretta dell'appaltatrice sulla base del contratto.
L'interpretazione della clausola contrattuale è stata ritenuta plausibile e non censurabile in cassazione nei termini dedotti.
Richiamati dalla parte ricorrente in relazione alla clausola compromissoria e alla devoluzione agli arbitri.
Richiamato come parametro interpretativo nel primo motivo, senza rilievo decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- L'interpretazione di una clausola compromissoria è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione apparente/inadeguata.
- Contro la sentenza del giudice di pace che dichiari la propria incompetenza in favore degli arbitri non è esperibile regolamento di competenza; la parte soccombente può proporre appello.
- In sede di appello, la perentorietà del termine per il rideposito del fascicolo di parte ex art. 169, comma 2, c.p.c. non opera come nel primo grado.
- Se il giudice d'appello esclude che il credito derivi da cessione e ritiene invece che l'azione sia fondata direttamente sul contratto, la doglianza sulla nullità o inefficacia della cessione diviene irrilevante.
- L'omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il fatto risulti comunque superato o implicitamente disatteso dalla motivazione del giudice di merito.
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