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Ordinanza

Ordinanza n. 777/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per il Veneto, Sez. II, 21 maggio 2024, n. 1103, resa tra le parti, che ha accolto il ricorso per l'accertamento e la declaratoria dell’inadempimento del Comune di Venezia rispetto agli obblighi previsti dalla convenzione rep. 18.073, racc. 2535, stipulata con A.T.E.R. in data 31 marzo 1999, nonché per la condanna del Comune di Venezia al risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202500206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che ha accertato l’inadempimento del Comune rispetto alla convenzione per il recupero urbano delle ex Conterie, dichiarato improcedibile l’adempimento e condannato il Comune al risarcimento di € 1.399.478,63 per i costi di bonifica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza deducendo, anzitutto, l’erronea configurazione della responsabilità precontrattuale per violazione dei doveri di correttezza e informazione, sostenendo che ATER, quale ente pubblico altamente qualificato e partecipe dell’intera operazione di recupero, conosceva o avrebbe potuto conoscere la pregressa destinazione industriale dell’area e il possibile inquinamento. Ha contestato inoltre l’interpretazione della clausola convenzionale e dell’atto di vendita, che prevedevano la cessione dell’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, con ogni materiale eventualmente contenuto o depositato, negando che si trattasse di una mera clausola di stile. Ha dedotto la prescrizione quinquennale della pretesa risarcitoria, ove qualificata come responsabilità extracontrattuale, rilevando che il primo atto interruttivo sarebbe intervenuto nel 2007, oltre cinque anni dalla convenzione del 1999. Ha infine contestato la quantificazione del danno, sostenendo che la deliberazione commissariale del 2015 costituiva soltanto un atto interno funzionale a una bozza transattiva non perfezionata e che l’importo di € 1.399.478,63 non riguardava esclusivamente la bonifica. Il Comune ha altresì riproposto l’eccezione di inammissibilità della domanda fondata sulla ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. ATER ha proposto appello incidentale, contestando il rigetto delle domande risarcitorie relative al ritardo nella realizzazione delle opere di urbanizzazione, al mancato incasso dei canoni e ai costi di ripristino, nonché il rigetto della domanda di danno all’immagine. In via incidentale condizionata ha sostenuto che la deliberazione commissariale del 2015 integrasse una ricognizione di debito e ha chiesto, in subordine, la liquidazione dell’intero importo documentato di € 1.515.235,98.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito l’appello né gli appelli incidentali nel merito. Ha ritenuto necessario acquisire ulteriore documentazione ai fini della decisione, valorizzando la deliberazione della Giunta comunale n. 2401 del 29 dicembre 1998, nella quale il Comune aveva rilevato la pregressa attività industriale di produzione del vetro nell’area e la possibile presenza di sali e metalli pesanti, disponendo una valutazione preliminare dello stato di inquinamento prima dell’inizio dei lavori. Ha ordinato al Comune di depositare, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, gli esiti dei lavori di valutazione preliminare dell’inquinamento e della bonifica dell’area, unitamente a una relazione dell’Ufficio tecnico comunale sull’oggetto, sui tempi e sulle modalità delle indagini effettuate. Ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata. L’udienza è stata rinviata a data da fissarsi dopo l’espletamento degli incombenti; le spese sono state rinviate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 1337 c.c.

    Richiamato dalle parti quale fondamento dei doveri di correttezza nella formazione del contratto e della responsabilità precontrattuale; la sua applicazione non è stata definita dall’ordinanza.

  • art. 1338 c.c.

    Richiamato dalle parti in relazione al dovere di informare l’altro contraente delle cause di invalidità del contratto; la questione è rimasta non definita.

  • art. 15 l. 241/1990

    Richiamato per la disciplina degli accordi tra pubbliche amministrazioni e per la valutazione dei doveri di correttezza nei rapporti tra enti pubblici; nessuna statuizione definitiva è stata adottata.

  • art. 1988 c.c.

    Richiamato in relazione alla prospettata ricognizione di debito contenuta nella deliberazione commissariale del 2015; la relativa questione è stata riservata.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal Comune in relazione alla qualificazione extracontrattuale della responsabilità precontrattuale e al termine prescrizionale; la questione non è stata decisa.

  • art. 2947 c.c.

    Richiamato per sostenere la prescrizione quinquennale della pretesa risarcitoria; l’eccezione è rimasta da decidere.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per la riproposizione in appello dell’eccezione di inammissibilità relativa alla domanda di ricognizione di debito; nessuna decisione definitiva è stata adottata.

Massime di principio

  • Quando la decisione di una controversia risarcitoria dipende dalla conoscenza effettiva o conoscibilità, da parte dei contraenti, delle condizioni ambientali dell’area oggetto di un accordo, il giudice può disporre l’acquisizione degli esiti delle indagini preliminari e di una relazione amministrativa sull’oggetto, sui tempi e sulle modalità degli accertamenti.
  • La documentazione amministrativa antecedente alla stipula dell’accordo, dalla quale emerga che l’amministrazione aveva rilevato il rischio di inquinamento dell’area e aveva previsto specifiche indagini preliminari, può risultare rilevante per valutare l’adempimento dei doveri di informazione e correttezza e la conoscibilità delle circostanze da parte dell’altro contraente.
  • In presenza di incombenti istruttori disposti per completare l’accertamento dei fatti decisivi, il giudice d’appello può riservare ogni decisione sulle questioni di rito, di merito e sulle spese, rinviando la causa a una successiva udienza.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeDanno da provvedimento illegittimo
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiIncompetenza

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