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Ordinanza

Ordinanza n. 56/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso dal Questore di Torino, Prot. nr. 2411/2024 del 30 dicembre 2024 nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente a quello impugnato;

Giustizia amministrativa202600039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo adottato dal Questore di Torino

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della propria istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, chiedendone la sospensione cautelare. Il giudice ha rilevato dubbi sulla ricevibilità del ricorso, poiché il provvedimento sarebbe stato notificato il 14 maggio 2025, il ricorso gerarchico al Prefetto è stato proposto il 13 giugno 2025 e l'impugnazione giurisdizionale è stata notificata il 12 dicembre 2025. Nel merito cautelare, il diniego risultava fondato essenzialmente sulla mancata produzione di una visura camerale aggiornata recante la data di inizio dell'attività o l'iscrizione all'albo, nonché del modello 730 o unico relativo al 2022 con ricevuta di deposito presso l'Agenzia delle entrate. Dalla visura camerale prodotta in giudizio emergeva che l'attività di tinteggiatura era stata avviata soltanto il 15 maggio 2025; il ricorrente aveva inoltre depositato le certificazioni uniche degli anni 2023, 2024 e 2025, ma non il documento fiscale richiesto. Il ricorrente è stato invitato a prendere posizione sulla questione di ricevibilità.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. In particolare, ha ritenuto che, almeno sino al 15 maggio 2025, il ricorrente non apparisse in possesso dei requisiti necessari per l'accoglimento della domanda di rinnovo, poiché l'attività risultava iniziata dopo il diniego e non erano stati prodotti i documenti fiscali richiesti. Il giudice ha inoltre prospettato una possibile tardività o comunque irricevibilità dell'impugnazione, riservando il contraddittorio sulla questione mediante invito al ricorrente a prendere posizione. È stata riconosciuta la facoltà dello straniero di presentare una nuova domanda all'amministrazione quando sia in possesso dei requisiti di legge. Le spese della fase cautelare sono state compensate per ragioni di equità.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti dell'art. 55 c.p.a.; il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris necessario per concedere la sospensione.

  • d.lgs. 286/1998

    Il riferimento ai requisiti di legge per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo è generico; il testo non indica uno specifico articolo.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un diniego amministrativo richiede, oltre al periculum in mora, la sussistenza del fumus boni iuris; l'assenza di una ragionevole probabilità di fondatezza della domanda giustifica il rigetto della misura anche senza ulteriore esame favorevole degli altri presupposti.
  • Nel giudizio contro il diniego del rinnovo di un titolo di soggiorno per lavoro autonomo, la mancata produzione dei documenti comprovanti l'attività lavorativa e la situazione fiscale, unita all'avvio dell'attività solo successivamente al provvedimento impugnato, può escludere il fumus boni iuris della domanda cautelare.
  • La presentazione di un ricorso gerarchico non sospende necessariamente i termini per l'impugnazione giurisdizionale, sicché la proposizione del ricorso oltre il termine decorrente dalla notificazione del provvedimento può determinarne l'irricevibilità, previa verifica del contraddittorio sulla tardività.
  • Il rigetto di una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non preclude allo straniero la presentazione di una nuova istanza quando sopravvengano o siano documentati i requisiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

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