Ordinanza n. 57/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore di Torino, prot. nr. -OMISSIS- di diniego rinnovo permesso di soggiorno nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del Questore di Torino, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'amministrazione aveva respinto l'istanza ritenendo che lo straniero si fosse disinteressato della procedura, non essendosi presentato all'appuntamento fissato, e che fosse privo di lavoro dal periodo indicato nel provvedimento. Il TAR rileva, tuttavia, che non è contestato che il ricorrente lavorasse al momento della presentazione dell'istanza, che egli ha prodotto documentazione attestante la disponibilità all'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro e che la sola mancata presentazione all'appuntamento non consente di desumere il disinteresse per il buon esito della procedura.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame, ordinando all'amministrazione di riaprire il procedimento in contraddittorio con l'interessato e di concluderlo con un provvedimento espresso e congruamente motivato, tenendo conto del contenuto dell'ordinanza. La misura è stata disposta perché gli elementi valorizzati nel diniego non apparivano sufficienti: la mancata comparizione all'appuntamento, da sola, non dimostra il disinteresse procedimentale, mentre risultavano il lavoro svolto al momento della domanda e la disponibilità di un nuovo datore di lavoro. La trattazione del merito è stata fissata alla seconda udienza pubblica del 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate per ragioni di equità.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR l'ha accolta ai fini di un riesame amministrativo.
Massime di principio
- La sola mancata presentazione dell'interessato a un appuntamento fissato nell'ambito del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non consente, senza ulteriori elementi, di desumere il suo disinteresse per la definizione favorevole della procedura.
- Nel riesame di una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, l'amministrazione deve considerare la situazione lavorativa esistente al momento della presentazione dell'istanza e la documentazione successiva attestante la disponibilità di un nuovo datore di lavoro.
- Quando gli elementi posti a fondamento del diniego risultano insufficienti o non adeguatamente valutati, il giudice amministrativo può ordinare in sede cautelare la riapertura del procedimento in contraddittorio, imponendo l'adozione di un provvedimento espresso e congruamente motivato.
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