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Ordinanza

Ordinanza n. 52/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale la Questura di Torino ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata dal ricorrente; - nonché degli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione;

Giustizia amministrativa202502627

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Torino, chiedendone la sospensione cautelare. Il diniego era fondato sull'asserita revoca dello status di protezione sussidiaria da parte della Commissione Nazionale per il diritto di asilo e sulla conseguente pretesa assenza di margini valutativi per la Questura in ordine alla conversione del titolo di soggiorno. Il TAR ha rilevato, in via sommaria, che la Commissione Nazionale non aveva disposto la revoca dello status per falsa rappresentazione o falsa documentazione dei fatti, ai sensi dell'art. 18 d.lgs. n. 251/2007, bensì la cessazione della protezione sussidiaria per il mutamento sopravvenuto delle circostanze, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 251/2007. Poiché la cessazione produce effetti ex nunc dalla deliberazione della Commissione, al momento della presentazione dell'istanza di conversione il permesso per protezione sussidiaria risultava ancora valido ed efficace. È stato inoltre rilevato che l'Amministrazione non aveva replicato alle deduzioni e produzioni del ricorrente né aveva ottemperato a una precedente ordinanza istruttoria.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Ha sospeso gli effetti del diniego e ordinato all'Amministrazione di riaprire il procedimento, nel contraddittorio con l'interessato, valutando nel merito l'istanza di conversione alla luce del fatto che il titolo originario era valido ed efficace al momento della domanda, e di concludere il procedimento con un nuovo provvedimento espresso e adeguatamente motivato. La sospensione opera sino all'esito del riesame. La trattazione del merito è stata fissata alla prima udienza pubblica del 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere gli effetti del diniego e ordinare il riesame della posizione.

  • art. 15 d.lgs. n. 251/2007

    La cessazione della protezione sussidiaria per mutamento sopravvenuto delle circostanze produce effetti ex nunc; pertanto, il titolo risultava valido ed efficace al momento della presentazione dell'istanza di conversione.

  • art. 18 d.lgs. n. 251/2007

    La revoca dello status per falsa rappresentazione o falsa documentazione dei fatti è distinta dalla cessazione della protezione per mutamento sopravvenuto delle circostanze; la Commissione aveva disposto la seconda, non la prima.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • La cessazione dello status di protezione sussidiaria per mutamento sopravvenuto delle circostanze si distingue dalla revoca fondata su un difetto originario della concessione e produce effetti ex nunc dalla deliberazione dell'autorità competente.
  • Quando il titolo di soggiorno per protezione sussidiaria era valido ed efficace al momento della presentazione dell'istanza di conversione, la Questura deve esaminare nel merito la domanda di conversione; non può respingerla limitandosi a richiamare la successiva cessazione dello status come se si trattasse di una revoca originaria.
  • Un diniego amministrativo fondato su un presupposto fattuale non corrispondente al contenuto del provvedimento dell'autorità competente è illegittimo, almeno in sede cautelare, per erronea rappresentazione della vicenda e difetto di adeguata motivazione.
  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere il provvedimento impugnato e ordinare la riapertura del procedimento, imponendo all'amministrazione un riesame nel contraddittorio con l'interessato e l'adozione di un nuovo provvedimento espresso e adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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