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Ordinanza

Ordinanza n. 55/2026 - Torino, Sezione 1

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - dell’attestazione dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore del -OMISSIS- nella parte in cui la validità della patente di guida del ricorrente è stata confermata per un anno con le limitazioni; - del certificato medico emesso il -OMISSIS- dalla Commissione Medica Locale di Settimo Torinese dell’A.S.L. TO4, nella parte in cui ha previsto il rinnovo della validità della patente di guida del ricorrente, per un anno con limitazioni; - di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 3 gennaio 2026: per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - dell’attestazione dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida di veicoli a motore del -OMISSIS-, nella parte in cui ha dato atto che il ricorrente è stato ritenuto idoneo alla guida ma con limitazioni; - del certificato medico emesso dalla Commissione Medica Locale di Settimo Torinese dell’A.S.L. TO4 del -OMISSIS-, nella parte in cui il ricorrente è stato ritenuto idoneo alla guida ma con limitazioni; - del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di rinnovo della patente di guida del ricorrente, previo recepimento delle suddette limitazioni suggerite dalla Commissione Medica Locale dell’A.S.L. TO4; - di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202502652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: attestazioni, certificati della Commissione Medica Locale e provvedimento di rinnovo della patente con validità annuale e limitazioni alla guida

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui la Commissione Medica Locale dell’A.S.L. TO4 e l’amministrazione competente hanno riconosciuto la sua idoneità alla guida soltanto per un periodo limitato e con prescrizioni. Con motivi aggiunti ha contestato il riesame delle proprie condizioni cliniche effettuato dall’amministrazione in esecuzione della precedente ordinanza cautelare del Tribunale, deducendo sostanzialmente l’erroneità e l’inadeguatezza della valutazione clinica, il mancato esame della documentazione sanitaria e degli esiti di una visita, nonché l’illegittimità delle limitazioni applicate alla patente. Ha chiesto la sospensione degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che la valutazione dell’amministrazione fosse espressione di discrezionalità tecnica, particolarmente sensibile in ragione della sicurezza stradale, e non apparisse arbitraria o irragionevole. La Commissione Medica Locale ha motivato l’impossibilità di determinare oggettivamente la durata dell’eventuale compromissione psicofisica successiva all’assunzione, e tale rilievo è stato interpretato non come omesso esame della documentazione prodotta, ma come ponderazione della stessa secondo il livello di certezza necessario per il rilascio di un titolo abilitante alla guida. Il Tribunale ha inoltre chiarito che la precedente ordinanza non imponeva una nuova visita, ma soltanto una rivalutazione della condizione del ricorrente sulla base degli atti già acquisiti; pertanto, anche l’eventuale mancata considerazione degli esiti della visita indicata dal ricorrente non sarebbe stata decisiva. Le modifiche alle prescrizioni sono state ritenute compatibili con il bilanciamento tra la sicurezza degli utenti della strada e le esigenze del ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto il Tribunale ha respinto l’istanza per mancanza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nella formulazione modificata dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base per l’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Nella valutazione dell’idoneità psicofisica alla guida, l’amministrazione esercita discrezionalità tecnica e il sindacato cautelare può censurare la valutazione solo quando essa risulti arbitraria, irragionevole o manifestamente inattendibile.
  • In materia di idoneità alla guida, il rilievo dell’interesse pubblico alla sicurezza stradale giustifica una valutazione particolarmente prudente e l’applicazione del principio di precauzione, quando non sia oggettivamente determinabile la durata di un possibile impairment psicofisico successivo all’assunzione di sostanze o farmaci.
  • La ponderazione della documentazione sanitaria secondo il livello di certezza richiesto per il rilascio di un titolo abilitante alla guida non equivale, di per sé, a omesso esame della documentazione stessa.
  • Quando un’ordinanza cautelare impone all’amministrazione una rivalutazione della posizione sulla base degli atti già acquisiti, non sussiste l’obbligo di disporre una nuova visita medica, salvo che ciò sia espressamente richiesto dal comando giudiziale o necessario per eseguire la rivalutazione.
  • Le limitazioni alla patente possono essere ritenute legittime in sede cautelare quando risultino funzionali al bilanciamento tra la sicurezza degli utenti della strada e le esigenze individuali del titolare della patente.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaTutela cautelare
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipi di precauzione e prevenzioneProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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