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Ordinanza

Ordinanza n. 53/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, “- del provvedimento Prot. nr. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data 01.09.2025, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha rigettato la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo del ricorrente; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali”;

Giustizia amministrativa202502856

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Torino, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'Amministrazione ha fondato il diniego sull'art. 9, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 286/1998, relativo all'esclusione dei titolari di permesso per studio o formazione professionale, e sull'art. 27-ter, comma 7, dello stesso decreto, concernente i titolari di permesso per ricerca rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca. Il ricorrente ha dedotto che tali disposizioni non sono applicabili alla propria posizione, poiché è titolare di un permesso di soggiorno per asilo e non di un permesso per studio o ricerca; la percezione di un reddito derivante da un dottorato di ricerca non avrebbe modificato né la tipologia del titolo di soggiorno né il motivo del soggiorno regolare. Ha inoltre contestato la rilevanza ostativa della tipologia di reddito, osservando che l'art. 9, comma 1, richiede la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale senza prescrivere una specifica fonte reddituale. È stata altresì dedotta la sussistenza del periculum in mora per la necessità di assistere il padre residente in un altro Stato membro dell'Unione europea. Il provvedimento evidenzia inoltre che l'Amministrazione non ha replicato alle deduzioni e produzioni del ricorrente e non ha ottemperato a una precedente ordinanza istruttoria.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ravvisando, con il sommario esame proprio della fase cautelare, un fumus boni iuris significativo. Le disposizioni richiamate nel diniego appaiono riferite ai titolari di permessi per studio, formazione professionale o, nei casi previsti, ricerca, mentre il ricorrente è titolare di un permesso per asilo. La circostanza che egli percepisca un reddito derivante da un dottorato di ricerca non modifica la tipologia del titolo di soggiorno né il motivo del soggiorno. Inoltre, l'art. 9, comma 1, non limita il requisito reddituale a una specifica tipologia di reddito, mentre il comma 3 individua le esclusioni in relazione ai titoli di soggiorno posseduti. Il periculum in mora è stato riconosciuto in relazione alla necessità di assistere il padre residente in un altro Stato membro dell'Unione europea. Il TAR ha quindi sospeso gli effetti del diniego e ordinato all'Amministrazione di riaprire il procedimento, svolgerlo nel contraddittorio con l'interessato e concluderlo con un nuovo provvedimento espresso e adeguatamente motivato. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 4 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata esaminata e accolta nella fase cautelare.

  • art. 9, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale

    Il requisito reddituale per il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non è riferito, secondo l'ordinanza, a una specifica tipologia di reddito.

  • art. 9, comma 3, lettera a), d.lgs. n. 286/1998

    soggiornano per motivi di studio o formazione professionale

    L'esclusione dal permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riguarda i titolari di determinati titoli o motivi di soggiorno e non può essere applicata, in base alla valutazione cautelare, a chi possiede un permesso per asilo.

  • art. 27-ter, comma 7, d.lgs. n. 286/1998

    Per le finalità di cui all'articolo 9, ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale

    Equipara, ai fini dell'art. 9, i titolari del permesso per ricerca rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca ai titolari di permesso per studio o formazione professionale; tale disciplina non appare applicabile al ricorrente, titolare di permesso per asilo.

Massime di principio

  • Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, le cause di esclusione previste dall'art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 devono essere riferite alla tipologia del titolo di soggiorno posseduto e al motivo formale del soggiorno, non alla mera attività svolta o alla fonte del reddito percepito.
  • La percezione di un reddito derivante da un dottorato di ricerca non trasforma il permesso di soggiorno per asilo in un permesso per studio o ricerca e non rende automaticamente applicabili le cause di esclusione previste per tali titoli.
  • Il requisito della disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, previsto dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, non è subordinato, in base alla valutazione cautelare, alla provenienza del reddito da una specifica tipologia di attività o rapporto.
  • Quando il diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è fondato su una causa di esclusione riferita a un titolo di soggiorno diverso da quello posseduto dall'interessato, sussistono i presupposti per sospendere il diniego e ordinare il riesame della posizione mediante riapertura del procedimento, contraddittorio e nuovo provvedimento espresso adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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