Ordinanza n. 54/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del verbale delle sedute valutative della commissione tecnica relativo all'avviso pubblico per la presentazione di progetti di riqualificazione di un impianto sportivo comunale nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale delle sedute valutative della commissione tecnica relativo all'avviso pubblico per la presentazione di progetti di riqualificazione di un impianto sportivo comunale, nonché gli atti presupposti, consequenziali e connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti valutativi della commissione tecnica chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, deducendone l'illegittimità. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente illustrati i singoli motivi di ricorso. La controversia riguarda un avviso pubblico che prevedeva una durata minima dell'affidamento della gestione di cinque anni, incrementabile in relazione all'entità degli investimenti proposti e al tempo ragionevolmente necessario per recuperarli, con durata massima di venticinque anni. Il Comune resistente ha formulato eccezioni, mentre un'altra società partecipante non si è costituita. La ricorrente ha prospettato il periculum in mora in ragione delle spese sostenute per partecipare alla procedura, dell'importanza della gara per il futuro del complesso aziendale e dell'imminenza dell'aggiudicazione, chiedendo anche, se necessario, l'integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare senza definire il merito, ritenendo che i motivi di ricorso e le eccezioni del Comune richiedessero un approfondito scrutinio incompatibile con la fase cautelare. La domanda è stata comunque rigettata per difetto del periculum in mora: le allegazioni della ricorrente, relative alle spese di partecipazione, alla rilevanza della procedura e all'imminenza dell'aggiudicazione, non dimostrano un danno grave e irreparabile. Il pregiudizio prospettato è stato qualificato come meramente economico, suscettibile di reintegrazione in forma specifica o di risarcimento per equivalente in caso di eventuale futuro accoglimento del ricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il rigetto è dipeso dall'assenza del periculum in mora.
art. 49 c.p.a.
La ricorrente ha chiesto, ove necessario, l'integrazione del contraddittorio anche in forma semplificata; dal testo non risulta che il giudice abbia disposto tale integrazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando i motivi di ricorso e le eccezioni dell'amministrazione richiedono un approfondito scrutinio incompatibile con la cognizione sommaria, la domanda cautelare può essere decisa sulla base dell'assenza di uno degli altri presupposti cautelari, in particolare del periculum in mora.
- Il pregiudizio derivante dalle spese sostenute per partecipare a una procedura di affidamento e dalla possibile mancata aggiudicazione costituisce, di regola, un danno economico non grave e irreparabile quando sia suscettibile di reintegrazione in forma specifica o di risarcimento per equivalente all'esito del giudizio di merito.
- L'imminenza dell'aggiudicazione non dimostra, di per sé, la sussistenza del periculum in mora: il ricorrente deve allegare e dimostrare un pregiudizio concreto, grave e irreparabile, non limitandosi a richiamare l'importanza economica della procedura o i costi di partecipazione.
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