Cassazione Civile, Ordinanza n. 35319/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
I proprietari attori avevano agito per ottenere l'accertamento, a carico dei fondi dei convenuti e a vantaggio dei loro, dell'esistenza di una servitù di uso pubblico sulle aree interne del complesso residenziale, sostenendo che tale servitù fosse stata acquistata per usucapione oppure per destinazione del padre di famiglia; in via subordinata avevano anche chiesto l'accertamento dell'usucapione ordinaria delle aree. La controversia nasceva da una convenzione di lottizzazione stipulata anni prima da una cooperativa edilizia con il Comune, relativa alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria (strada di accesso, strade interne, parcheggi). Il Tribunale aveva rigettato le domande, ritenendo inefficace e non opponibile ai convenuti la convenzione, e comunque insussistenti i presupposti sia dell'usucapione della servitù di uso pubblico sia della servitù per destinazione del padre di famiglia. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ma non aveva esaminato la domanda di usucapione ordinaria; in cassazione i ricorrenti hanno dedotto, tra l'altro, motivazione apparente sul rigetto dell'usucapione della servitù di uso pubblico, omessa pronuncia sulla domanda di usucapione ordinaria, erronea interpretazione della convenzione di lottizzazione e del suo rapporto con la destinazione ad uso pubblico, nonché omesso esame e violazione delle norme sulla servitù per destinazione del padre di famiglia e sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il quarto e assorbito il quinto; ha invece accolto il secondo e il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, affinché esamini la domanda di usucapione ordinaria non decisa e verifichi in concreto, con riguardo alla convenzione di lottizzazione, se alle aree controverse fosse stata data attuazione prima della scadenza del piano, con conseguente possibile destinazione ad uso pubblico. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è censurabile solo se manca in modo assoluto o è apparente, non per mera insufficienza argomentativa.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza è configurabile per violazione dell'art. 112 c.p.c. o per anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: sono denunciabili solo mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
Il giudice di merito deve pronunciare su tutte le domande e le eccezioni ritualmente proposte; l'omessa pronuncia integra nullità denunciabile in cassazione.
Richiamato per la disciplina generale della servitù prediale e, in particolare, per il quadro normativo delle servitù di uso pubblico.
Richiamato in relazione alla disciplina dei diritti reali di uso pubblico e alla costituzione/trasferimento dei diritti reali.
artt. 16, 17 e 28 L. 1150/1942
La convenzione di lottizzazione e le previsioni urbanistiche perdono efficacia per la parte non attuata allo spirare del termine decennale; occorre tuttavia verificare in concreto quali previsioni siano state già eseguite.
Il piano di lottizzazione ha durata decennale; decorso il termine, le previsioni non attuate divengono inefficaci.
Richiamati per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, che presuppone l'originaria appartenenza dei fondi a un unico proprietario e la successiva divisione.
In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
Massime di principio
- La motivazione apparente ricorre solo quando il percorso argomentativo del giudice sia obiettivamente incomprensibile o non consenta di percepire il fondamento della decisione; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisibile.
- In cassazione, il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sussiste quando il giudice di merito non si pronunci su una domanda o eccezione specificamente proposta e ritualmente devoluta, essendo la Corte legittimata a esaminare direttamente gli atti processuali.
- In presenza di piano di lottizzazione convenzionato, la scadenza del termine decennale rende inefficaci le sole previsioni non ancora attuate; il giudice deve accertare in concreto quali opere o destinazioni siano state effettivamente realizzate prima della scadenza.
- La configurabilità di una servitù per destinazione del padre di famiglia richiede la prova dell'originaria proprietà unitaria dei fondi poi separati e della preesistenza di segni obiettivi di asservimento.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo di vizio motivazionale è inammissibile in ipotesi di doppia conforme se non si dimostra e specifica la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
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