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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16027/2025 del 15/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006, con cui l'amministrazione finanziaria aveva contestato alla società maggiori imposte dirette (IRES e IRAP) e sanzioni, prendendo le mosse da un'operazione di compravendita di un centro commerciale ritenuta viziata/nulla in sede di verifica fiscale. Dopo il rigetto in primo grado e l'accoglimento in appello, l'Agenzia aveva proposto ricorso per cassazione con sette motivi. La Corte di cassazione, con la precedente sentenza n. 16370/2024, aveva rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili i motivi sesto e settimo perché ritenuti riferiti all'IVA e non alle imposte dirette oggetto del giudizio. Con l'odierno ricorso per revocazione l'Agenzia deduce errore di fatto ex artt. 391-bis e 395 c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente percepito il contenuto dei motivi sesto e settimo, i quali riguarderebbero invece le conseguenze, ai fini IRES/IRAP, della nullità del contratto di compravendita e della sua asserita inidoneità a giustificare la deduzione dei componenti negativi. La contribuente resisteva eccependo, tra l'altro, l'assenza di un vero errore revocatorio e l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il motivo di revocazione non denunci un errore percettivo, ma una critica alla valutazione/interpretazione del contenuto dei motivi di cassazione già scrutinati nella sentenza n. 16370/2024. Ha quindi escluso che vi fosse un errore di fatto revocatorio, rilevando inoltre che la questione era stata oggetto di contraddittorio tra le parti. Di conseguenza ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile e ha condannato l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite in favore della contribuente.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    delimita i casi di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione ai soli errori di fatto revocatori, non agli errori di diritto o di giudizio

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, immediatamente e oggettivamente rilevabile dagli atti, non in una valutazione o interpretazione del loro contenuto

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è la norma richiamata nei motivi del precedente ricorso per cassazione come parametro della dedotta violazione di legge

  • art. 19, d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546

    è richiamato nei motivi del precedente ricorso per cassazione in relazione all'impugnazione nel processo tributario

  • art. 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

    richiamato dalla parte ricorrente nei motivi del precedente ricorso per cassazione in tema di nullità dell'atto notarile

  • art. 1421 c.c.

    richiamato per affermare la rilevabilità d'ufficio della nullità

  • artt. 1343 e 1418 c.c.

    richiamati per sostenere la nullità del contratto per causa illecita

  • art. 109 del d.P.R. n. 917/1986

    richiamato dai giudici di merito come parametro per la deducibilità dei componenti negativi ai fini IRES, in relazione ai requisiti di effettività, inerenza e correlazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel ragionamento sui limiti costituzionali del sistema delle impugnazioni e sulla definitività delle decisioni

  • art. 287 c.p.c.

    richiamato in via comparativa per distinguere l'errore materiale dall'errore revocatorio

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza di cassazione è ammissibile solo per un errore di fatto revocatorio, cioè per una falsa percezione immediatamente verificabile dagli atti, non per errori di diritto, di interpretazione o di valutazione.
  • Non sussiste errore revocatorio quando il ricorrente contesti la lettura data dalla Corte al contenuto dei motivi di ricorso: in tal caso si deduce un errore valutativo sul significato delle censure, non una svista percettiva.
  • Per configurare l'errore di fatto è necessario che il fatto suppos(a)to dalla decisione sia decisivo, oggettivamente escluso o positivamente accertato dagli atti e non sia stato oggetto di discussione tra le parti.
  • Se la Corte ha già affrontato e risolto il punto oggetto di doglianza mediante un apprezzamento del contenuto degli atti, la critica alla sua conclusione appartiene al piano del giudizio e non a quello della revocazione.
  • La revocazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione il contenuto sostanziale della precedente decisione di legittimità o per ottenere una nuova valutazione dei motivi di ricorso già esaminati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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