Sentenza del 02/05/2024 n. 11852 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, n. 3509/07/2017, che aveva confermato l'accoglimento del ricorso della società pronunciato dalla CTP di Caltanissetta con sentenza n. 29/03/2014. L'accertamento contestava ricavi dichiarati inferiori a quelli risultanti dallo studio di settore e recuperava le imposte conseguenti. L'Ufficio deduceva: 1) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sugli studi di settore, contestando che la CTR avesse ritenuto gli studi inapplicabili alle cooperative sulla base di fonti amministrative; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse trascurato ulteriori elementi indicati dall'Ufficio, tra cui l'antieconomicità dell'attività, i ricavi esigui, l'assenza dello scopo di creare lavoro per i soci e la mancata giustificazione delle risultanze di bilancio; 3) omesso esame della natura della società e dell'applicabilità dello studio di settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, ricondotto nonostante la rubrica alla denuncia di un error iuris in iudicando: la CTR aveva escluso che il mero scostamento dallo studio di settore fosse sufficiente a provare il maggior reddito e aveva rilevato che l'Ufficio non aveva superato le giustificazioni fornite dalla contribuente nella fase endoprocedimentale. La motivazione regionale, pur sintetica, era intelligibile e non apparente; la doglianza dell'Agenzia mirava in realtà a ottenere un nuovo esame dei fatti, non consentito in Cassazione. Il secondo motivo è stato quindi ritenuto infondato e il primo e il terzo sono rimasti assorbiti. L'Agenzia è stata condannata a rifondere alla società le spese del giudizio di legittimità: 5.500 euro per competenze, 200 euro per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 62-sexies del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427
La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore, introdotto con l' art. 62 sexies del D.L. n. 331 del 1993 , costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell'accertamento.
Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici: il solo scostamento rispetto allo standard non prova automaticamente il maggior reddito. La presunzione acquista gravità, precisione e concordanza soltanto all'esito del contraddittorio obbligatorio con il contribuente.
Art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La disposizione è stata invocata dall'Agenzia insieme alle norme sugli studi di settore, ma la Corte non ne ha fornito una specifica interpretazione: il ricorso è stato deciso sulla sufficienza della motivazione della CTR e sulle regole probatorie degli accertamenti standardizzati.
Art. 40 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma è stata richiamata dall'Agenzia a sostegno del primo motivo, ma non è stata oggetto di autonoma interpretazione nella decisione.
La doglianza formulata come violazione dell'art. 112 c.p.c. è stata riqualificata dalla Corte come censura relativa all'interpretazione delle regole sugli accertamenti mediante studi di settore. Non è stata ravvisata un'omessa pronuncia: la motivazione della CTR era comprensibile e la critica dell'Agenzia sollecitava un riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte ha ricondotto a questo parametro la censura dell'Agenzia, pur presentata come omessa pronuncia, perché riguardava l'asserita errata interpretazione delle regole che disciplinano gli accertamenti basati sugli studi di settore.
Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato indicato dall'Agenzia per denunciare la violazione dell'art. 112 c.p.c.; la Corte ha però qualificato la censura secondo il suo contenuto sostanziale e l'ha respinta, escludendo che la motivazione fosse apparente o che fosse stata omessa una pronuncia.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo relativo all'omesso esame della natura della società e dell'applicabilità dello studio di settore è rimasto assorbito, perché la Corte ha rigettato il secondo motivo.
Massime di principio
- Lo scostamento dai ricavi standard di uno studio di settore, da solo, non basta a fondare l'accertamento di maggiori redditi: occorrono il contraddittorio con il contribuente e una valutazione complessiva delle circostanze concrete.
- Il contribuente può fornire nel contraddittorio ogni elemento utile a dimostrare che la propria attività o la situazione del periodo esaminato giustifica lo scostamento; l'Ufficio deve confrontarsi con tali giustificazioni e spiegare perché non le ritiene attendibili.
- La motivazione dell'accertamento non può limitarsi a indicare lo scostamento: deve dimostrare l'applicabilità concreta dello standard prescelto e dare conto delle ragioni per cui sono state disattese le allegazioni del contribuente.
- In Cassazione non è possibile ottenere un nuovo esame delle circostanze di fatto soltanto presentando la contestazione come omessa pronuncia o motivazione apparente, se la decisione impugnata espone in modo comprensibile la ragione del proprio esito.
- La decisione non stabilisce in via generale che gli studi di settore siano inapplicabili alle società cooperative: tale questione è rimasta assorbita.
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