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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24836/2022 del 17/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa alla successione legittima di Veronica Morando: gli eredi di Angelo Carlo Quattrocchi (deceduto) hanno chiesto la riduzione di donazioni effettuate in favore dello zio Giancarlo, una delle quali ritenuta simulata sotto forma di compravendita. Giancarlo ha eccepito nullità della notifica della citazione, prescrizione dell'azione di riduzione (oltre dieci anni dall'apertura della successione) e inammissibilità dell'azione per mancata accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché la Corte d'Appello aveva fondato la decisione su due autonome e sufficienti ragioni: validità della notifica e, indipendentemente da essa, l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dall'instaurazione del procedimento di mediazione (art. 5, comma 6, d.lgs. n. 228/2010). Ha confermato che l'azione di riduzione proposta dagli eredi del legittimario contro donatari coeredi non richiede l'accettazione con beneficio d'inventario; ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello sull'entità del relictum (incluso il modesto appezzamento non sufficiente a modificare la riduzione) e la valutazione del valore della donazione con riserva d'usufrutto come piena proprietà al momento dell'apertura della successione. Condanna il ricorrente alle spese e dà atto dell'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato quale parametro per i motivi di cassazione; i rilievi del ricorrente basati su errori di diritto e motivazione non sono risultati idonei a dimostrare vizio di legittimità.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato per spiegare che, se il giudice d'appello accerta la nullità della notificazione, non sempre si dispone la rinnovazione della notifica al primo giudice ma si possono ammettere attività istruttorie nell'appello nei limiti esperibili.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la costituzione tardiva del convenuto non comporta in automatico la rinnovazione della notificazione nel primo grado.

  • art. 294 c.p.c.

    Richiamato per sottolineare che il contumace che si costituisce tardivamente può chiedere rimessione in termini per le attività precluse solo se dimostra che la nullità della notifica gli ha impedito la conoscenza del processo.

  • art. 166 c.p.c.

    Rilevante per i termini processuali: la validità della notifica nel decennio dall'apertura della successione rende tempestiva l'azione rispetto ai termini processuali.

  • d.lgs. n. 228/2010, art. 5, comma 6

    "Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo."

    La Corte d'Appello ha ritenuto che la domanda di mediazione depositata e comunicata nel 2012 abbia prodotto l'effetto interruttivo della prescrizione: ciò ha reso infondata l'eccezione di prescrizione anche se si fosse ammessa l'inesistenza della notifica postale.

  • legge 890/1982, art. 8, ultimo comma

    "natura ricettizia... mediante il compimento del decimo giorno dal deposito del plico presso l'Ufficio Postale"

    Applicata per ritenere valida la notificazione postale effettuata con presentazione per l'accettazione all'ufficio postale alla data indicata, computabile entro il decennio dall'apertura della successione.

  • art. 557 c.c.

    Richiamato per affermare che gli eredi possono esercitare la stessa azione del loro dante causa (successione a titolo universale): gli eredi dell'erede legittimario possono dunque esperire l'azione di riduzione.

  • art. 564 c.c.

    Riferito al principio che in caso di preterizione il legittimario è esonerato dall'onere di accettare con beneficio d'inventario; la Corte ha precisato i limiti di tale equiparazione quando la preterizione deriva da atti inter vivos.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater

    Utilizzato per dare atto dei presupposti processuali che possono comportare l'ulteriore versamento di un contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • L'instaurazione del procedimento di mediazione, debitamente comunicata alle parti, interrompe la prescrizione con gli stessi effetti della domanda giudiziale (d.lgs. 228/2010, art. 5, comma 6); quindi, in casi simili la prescrizione può risultare già interrotta indipendentemente da contestazioni sulla validità della notifica giudiziale.
  • La nullità della notificazione della citazione non produce automaticamente la rinnovazione della notificazione o l'annullamento degli atti compiuti: il convenuto contumace che si costituisce tardivamente deve chiedere la rimessione in termini (art. 294 c.p.c.) per recuperare attività difensive precluse.
  • L'azione di riduzione proposta dagli eredi del legittimario contro donatari coeredi non è soggetta all'onere dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario: gli eredi, per successione a titolo universale, esercitano l'azione spettante al loro dante causa (art. 557 c.c.).
  • La ricostruzione del relictum può essere limitata dal giudice in ragione dell'antieconomicità di indagini su cespiti di modesto valore; se il bene relitto è trascurabile rispetto all'entità delle donazioni, la misura della riduzione può comunque essere confermata.
  • La donazione con riserva di usufrutto va valutata, ai fini della riduzione, come donazione in piena proprietà e il valore va riferito al momento dell'apertura della successione.
  • In sede di cassazione è necessario censurare tutte le distincte rationes decidendi: se la decisione di merito poggia su più motivazioni autonome, il ricorso deve attaccarle tutte, altrimenti è inammissibile la censura limitata a una sola di esse.

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