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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24834/2022 del 17/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibili alcune censure per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di altri coeredi (inscindibilità del giudizio divisorio) e aveva ritenuto inammissibile, per difetto di specificità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il motivo concernente la domanda di responsabilità professionale proposta contro l'avv. Ernesto Giusti. I ricorrenti deducevano: (1) la Corte d'Appello aveva erroneamente dichiarato l'appello inammissibile per inscindibilità o comunque avrebbe dovuto concedere un nuovo termine per integrare il contraddittorio; (2) l'appello contro l'avv. Giusti era sufficientemente specifico; (3) i vizi dell'ordinanza di esecutività del progetto di divisione potevano essere fatti valere con autonoma azione di nullità; (4) mancata decisione su altre domande proposte autonome rispetto alla nullità della divisione.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo motivo e i motivi dal terzo al settimo per mancata integrazione del contraddittorio (i ricorrenti non hanno ottemperato all'ordine interlocutorio di integrare il contraddittorio nei confronti di Noviello Teresa entro il termine di 60 giorni). Tuttavia la Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo: la Corte d'Appello ha sbagliato a dichiarare inammissibile il gravame relativo alla domanda di responsabilità professionale per difetto di specificità. Perciò la Cassazione ha cassato la sentenza limitatamente a quel profilo e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, perché decida sull'appello esclusivamente in rapporto tra gli attuali ricorrenti e l'avv. Giusti. La Corte di rinvio liquiderà le spese del presente giudizio; nulla sulle spese fra i ricorrenti e gli intimati Noviello.

Norme richiamate

  • art. 789 c.p.c.

    procedura per l'approvazione del progetto di divisione e la sua esecutività

    L'udienza prevista dall'art. 789 c.p.c. consente l'approvazione del progetto di divisione anche in assenza delle parti se rappresentate dal difensore; tuttavia l'esistenza di contestazioni attinenti al progetto paralizza l'esecutività.

  • art. 331 c.p.c.

    integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario

    Nei giudizi divisori e in quelle ipotesi che richiedono il litisconsorzio necessario, la mancata partecipazione di tutti i soggetti interessati comporta l'obbligo di integrazione del contraddittorio; l'inosservanza dell'ordine di integrazione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 342 c.p.c.

    requisito di specificità del motivo di gravame

    I motivi di appello/de ricorso devono indicare in modo sufficientemente specifico i punti di fatto e di diritto oggetto di censura in modo che il giudice possa comprendere la natura e la portata della critica; l'appello contro il professionista era, secondo la Cassazione, sufficientemente specifico.

  • art. 371-bis c.p.c.

    regola sull'improcedibilità per mancato deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio

    La Cassazione distingue l'inosservanza dell'ordine di integrazione (che determina l'inammissibilità del ricorso) dal successivo difetto del deposito dell'atto di integrazione debitamente notificato che comporterebbe l'improcedibilità ex art. 371-bis.

  • art. 784 c.p.c.

    necessità del litisconsorzio nei giudizi divisori

    Il principio della partecipazione di tutti i comunisti nel giudizio divisorio si applica anche alle domande che incidono sulla ripartizione della massa e sulla composizione dei partecipi; ciò giustifica l'obbligo di litisconsorzio necessario anche per azioni successive che incidano sul rapporto divisorio.

Massime di principio

  • La mancata ottemperanza all'ordine della Corte di integrare il contraddittorio produce l'inammissibilità del ricorso per cassazione; occorre rispettare i termini imposti nei provvedimenti interlocutori.
  • Nei giudizi divisori e nelle azioni che incidono sulla ripartizione dei beni in comunione vige il principio del litisconsorzio necessario: per far valere vizi della divisione o chiedere una diversa composizione della massa è generalmente necessario coinvolgere tutti i compartecipi.
  • La domanda di responsabilità professionale contro il difensore è autonoma rispetto alla disputa divisoria e non è assoggettata al litisconsorzio necessario; pertanto può essere valutata separatamente se il motivo di gravame è sufficientemente specifico.
  • Per l'ammissibilità del gravame (appello o ricorso) è sufficiente una esposizione di fatto e di diritto che renda percepibile al giudice la natura, portata e senso della critica; non serve allegare necessariamente nuovi elementi, ma va indicato con concretezza il nesso di causalità e il pregiudizio invocato.
  • L'assenza del difensore costituito in udienza per l'approvazione del progetto divisorio può essere intesa come rinuncia implicita a contestazioni, ma se sussistono contestazioni attinenti al progetto esse devono paralizzare l'approvazione e devono essere valutate dal giudice.

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