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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26867/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso proposto con due motivi: 1) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo (dolo) dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale generica, censurando contraddizioni della Corte territoriale e un presunto travaso dell'onere della prova sulla difesa nonché l'apparente incoerenza tra il riconoscimento di circostanze attenuanti per finalità di 'salvataggio' e la sussistenza del dolo; 2) violazione dell'art. 597, commi 4 e 5, c.p.p., per reformatio in peius: la Corte d'appello avrebbe fissato una pena base (anni 6) superiore a quella determinata in primo grado (anni 5), nonostante l'imputato avesse impugnato, contravvenendo al divieto di aggravamento autonomo in appello.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo generico e infondato: ha confermato che per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e di bancarotta documentale 'generica' è sufficiente il dolo generico (non è richiesta la conoscenza dello stato d'insolvenza né lo scopo di danneggiare i creditori) e che l'amministratore di fatto è gravato degli obblighi di vigilanza dell'amministratore di diritto; ha quindi ritenuto non manifestamente illogica la valutazione di merito circa la consapevolezza della Rubin e la natura distrattiva delle operazioni. Ha invece accolto il secondo motivo: ha rilevato la violazione del divieto di reformatio in peius della determinazione della pena base in appello e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rinviando alla Corte d'appello affinché riconsideri la determinazione della pena base (escludendo l'aggravante come da indicazioni), applichi gli eventuali aumenti per continuazione e poi riduca la sanzione per il rito abbreviato con le conseguenti modifiche delle pene accessorie, nel rispetto del limite fissato in primo grado.

Norme richiamate

  • art. 219, comma 2, n. 1), legge fallimentare

    Richiamata nella motivazione come criterio per qualificare la continuazione fallimentare e per giustificare l'aumento della pena in caso di vincolo di continuazione tra più condotte fallimentari

  • art. 2639 cod. civ.

    La qualifica di amministratore di fatto comporta l'assoggettamento agli obblighi dell'amministratore di diritto; tale responsabilità può estendersi anche in caso di inerzia colpevole, con conseguente responsabilità penale se ricorrono gli altri presupposti

  • art. 40, comma secondo, cod. pen.

    Applicata per affermare la responsabilità dell'amministratore di fatto anche per colpevole e consapevole inerzia rispetto a comportamenti penalmente rilevanti posti in essere da altri

  • art. 597, commi 4 e 5, cod. proc. pen.

    Principio del divieto di reformatio in peius: il giudice d'appello non può fissare una pena base superiore a quella determinata in primo grado a danno dell'imputato che impugna la sentenza

  • art. 2634, comma terzo, cod. civ.

    Richiamato nella sentenza per spiegare che i cd. 'vantaggi compensativi' non erano dimostrati, e pertanto la finalità del 'salvataggio' del gruppo non escludeva il dolo richiesto per i reati contestati

Massime di principio

  • Per la bancarotta fraudolenta distrattiva e per la bancarotta documentale 'generica' è sufficiente il dolo generico: non è necessario provare la conoscenza dello stato di insolvenza né l'intento specifico di danneggiare i creditori, ma la consapevole volontà di destinare il patrimonio societario a finalità diverse dalla garanzia delle obbligazioni sociali
  • L'amministratore di fatto è sottoposto agli stessi doveri di vigilanza e controllo dell'amministratore di diritto; sussiste una presunzione semplice di conoscenza/assenso sulle scritture contabili che la difesa può superare solo con prova rigorosa
  • La circostanza che le operazioni siano state giustificate come finalizzate al 'salvataggio' del gruppo può costituire motivo di attenuazione della pena, ma non elimina il dolo generico richiesto dalle fattispecie di bancarotta qualora manchi tutela dell'interesse della società cedente e manchi una causa formale delle operazioni
  • In sede di appello si applica il divieto di reformatio in peius: il giudice d'appello non può aumentare la pena base rispetto a quella fissata in primo grado per effetto di autonome ricognizioni anche se la pena complessiva risultasse poi ridotta; eventuali correzioni devono essere effettuate nel rispetto di tale principio
  • Se la Cassazione annulla limitatamente al trattamento sanzionatorio, il giudice di rinvio deve rideterminare la pena in modo espresso, valutando separatamente la pena base, gli aumenti per continuazione e le riduzioni per il rito, oltre all'effetto sulle pene accessorie, conformandosi ai limiti indicati dalla Corte

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