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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15254/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che confermava la condanna per abusi edilizi e paesaggistici. I motivi dedotti erano: 1) mancata o insufficiente motivazione con riferimento alla rilevanza paesaggistica degli interventi e al fatto che le opere non avrebbero determinato alterazioni apprezzabili (si sosteneva che si trattava di ripristino di preesistenti varchi); 2) errata applicazione dell'art. 44, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001, poiché i varchi sarebbero stati realizzati solo per assicurare l'accesso alla proprietà dopo esproprio parziale; 3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), essendo l'intervento caratterizzato come isolato e contingente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata e logica, confermando che Varnelli aveva eseguito opere prive di titolo (pannelli prefabbricati coibentati, apertura di tre varchi carrabili di 2,50 m con rampe) su immobile già sottoposto a sequestro e soggetto a ingiunzione a demolire, e in area vincolata. Ha confermato che per quei lavori era necessario il permesso di costruire e che la contravvenzione paesaggistica si configura anche indipendentemente dal danno effettivo, essendo reato formale/di pericolo. Ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza sull'art. 131-bis, rilevando che le dimensioni dell'intervento e il vincolo ambientale escludono la particolare tenuità. In conseguenza di inammissibilità, ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese processuali e la somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia), art. 44, comma 1, lett. c)

    L'apertura dei varchi è qualificata come intervento per il quale era necessario il permesso di costruire; la Corte ha ritenuto che non sia possibile considerare legittimo l'operare in difetto di titolo sulla base della sola esigenza di accesso dopo esproprio.

  • d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), art. 181, comma 1

    Le opere eseguite in zona sottoposta a vincolo paesaggistico integrano la contravvenzione paesaggistica anche se non determinano un danno visibile: è reato formale/di pericolo assoggettabile ad autorizzazione ogni intervento modificativo salvo quelli manifestamente inidonei ad alterare i valori del paesaggio.

  • cod. pen., art. 131-bis

    La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta perché la Corte ha ritenuto che l'intervento, per dimensioni e per il vincolo dell'area, non fosse di gravità trascurabile; la valutazione del requisito di particolare tenuità riguarda elementi di merito e deve essere adeguatamente motivata.

  • cod. pen., art. 54

    L'art. 54 (stato di necessità) non è stato invocato dal ricorrente; la Corte osserva che, se rilevata, l'eventuale esimente dovrebbe essere specificamente dedotta e provata.

  • cod. proc. pen., art. 616

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, si applicano le conseguenze previste in materia di onere delle spese processuali e di versamento alla Cassa delle ammende (la Corte ha fissato equitativamente la somma in euro 3.000,00).

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alle conseguenze della dichiarazione di inammissibilità e alla valutazione della colpevolezza nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistano elementi di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In aree sottoposte a vincolo paesaggistico ogni intervento modificativo richiede l'autorizzazione paesaggistica; l'assenza di un danno visibile non esclude la rilevanza penale: si tratta di reati formali/di pericolo.
  • L'apertura di varchi carrabili o interventi che comportano nuova configurazione dei luoghi può richiedere il permesso di costruire: non basta l'esigenza privata di accesso (anche dopo esproprio), bisogna percorrere la via amministrativa per ottenere il titolo.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione concreta e motivata della scarsa offensività del fatto; il vincolo ambientale e le dimensioni dell'intervento possono escluderne l'applicabilità.
  • Se si ritiene che l'accesso alla proprietà sia compromesso da esproprio, la via corretta è ottenere il rilascio dei titoli amministrativi necessari o il provvedimento amministrativo che autorizzi l'intervento; agire unilateralmente comporta rischio penale.
  • Le censure sulla motivazione in Cassazione sono ammesse solo se la decisione di merito mostra un vizio logico-giuridico chiaro; la valutazione dei fatti e della rilevanza dell'abuso rientra in gran parte nel sindacato di merito e richiede elementi che giustifichino l'annullamento o la riforma.

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