Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19593/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la restituzione di beni mobili, non oggetto di sequestro, presenti in un appartamento sottoposto a sequestro che era stato dato in locazione dall'amministrazione giudiziaria nominata ex art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. I beni erano stati lasciati nell'immobile perché il padre, Sergio Tulliani, si era presentato dichiarando di essere stato delegato dal figlio ad autorizzarne l'utilizzo. Il Giudice per le indagini preliminari (provv. 5/4/2023) aveva ritenuto che i beni non fossero sottoposti a sequestro e fossero stati lasciati per quella dichiarazione; successivamente il provvedimento di opposizione del 21/4/2023 era stato rigettato come mera riproposizione. La Corte di Cassazione, con precedente decisione del 17/10/2023, aveva annullato il rigetto e disposto il rinvio perché la questione della validità della presunta delega del padre era di diritto e doveva essere valutata nel merito dal giudice del rinvio. In sede di rinvio il Giudice per le indagini preliminari ha tuttavia ritenuto che non fosse tenuto a riesaminare la questione nel merito, sostenendo che la Cassazione sarebbe stata "fuorviata" e riaffermando il contenuto del provvedimento del 5/4/2023; il ricorrente ha impugnato tale ordinanza dinanzi alla Cassazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato, ha constatato la violazione dell'obbligo di conformarsi alla precedente decisione (art. 627 cod. proc. pen.) e ha annullato l'ordinanza impugnata. La Corte ha stabilito che la precedente sentenza di annullamento non era limitata alla sola fissazione della camera di consiglio ma imponeva al giudice del rinvio di esaminare nel merito la questione di diritto relativa alla validità della presunta delega del padre. Pertanto la decisione è stata annullata con rinvio al Tribunale di Roma — Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, che dovrà decidere sull'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. valutando nel merito i rilievi posti dalla difesa circa l'assenza di delega e la conseguente illegittimità della autorizzazione resa dal padre.

Norme richiamate

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce la disciplina della amministrazione giudiziaria per i beni sequestrati; la Corte richiama che la gestione affidata all'amministratore giudiziario è soggetta alle direttive del giudice delegato e che le controversie sugli atti dell'amministratore trovano rimedio presso il giudice delegato/giudice dell'esecuzione

  • decreto legislativo 6/9/2011, n. 159 (art. 35 e art. 40)

    Individua compiti e funzioni dell'amministratore giudiziario (custodia, conservazione, amministrazione e possibile incremento della redditività) e attribuisce al giudice delegato il potere di impartire direttive e di ricevere reclami dagli interessati sugli atti dell'amministratore

  • art. 666 cod. proc. pen. (comma 2)

    Norma sull'opposizione agli atti dell'esecuzione: la Corte rileva che alcune decisioni sull'opposizione non possono essere decise de plano senza contraddittorio e che l'opposizione nelle forme dell'incidente di esecuzione è la via corretta per contestare atti amministrativi esecutivi

  • art. 667 cod. proc. pen. (comma 4)

    Richiamata come presidio procedurale utilizzabile per opporsi agli atti adottati nell'esecuzione; la Corte ordina che l'ufficio giudiziario del rinvio decida sull'opposizione ai sensi di tale disposizione

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Invocata dalla Corte quale principio per cui il giudice del rinvio deve conformarsi alla decisione di annullamento della Cassazione; la violazione di tale obbligo giustifica l'annullamento dell'ulteriore provvedimento

  • art. 832 cod. civ.

    Richiamato dalla difesa in relazione ai diritti di possesso/uso dei beni mobili, ma la Corte ha in sostanza ritenuto prevalente la questione procedurale relativa al dovere del giudice del rinvio di esaminare la questione di diritto sulla delega

  • art. 1387 cod. civ.

    Invocato dalla difesa in rapporto alla manifestazione di volontà del proprietario/possessore e alla validità di atti dispositivi da parte di terzi; la Corte non ha deciso nel merito su tale questione, rimandando la valutazione al giudice del rinvio

  • art. 1704 cod. civ.

    Richiamato dalla difesa in tema di mandato/gestione di beni, ma la Cassazione si è limitata a disporre che il giudice del rinvio valuti la questione di diritto relativa alla presunta delega

  • art. 5 cod. pen. e art. 125 cod. proc. pen.

    Norme invocate dalla difesa per prospettare violazioni procedurali e di diritto sostanziale; la Corte le menziona come parti delle censure ma concentra la decisione sull'inosservanza dell'obbligo di conformità alla sentenza di annullamento

Massime di principio

  • Gli atti del giudice relativi ai poteri e all'operato dell'amministratore giudiziario, sebbene attinenti all'esecuzione della misura cautelare, devono essere impugnati nei modi e nelle sedi proprie (opposizione/incidente di esecuzione davanti al giudice dell'esecuzione o reclamo al giudice delegato) e non sono sempre autonomamente appellabili come provvedimenti cautelari
  • Quando la Corte di Cassazione annulla un provvedimento e rinvia, il giudice del rinvio è vincolato a conformarsi al principio stabilito: non può eludere la statuizione limitandosi a atti formali o a rinvii generici, ma deve esaminare e decidere nel merito le questioni di diritto indicate dalla Cassazione
  • Se la controversia riguarda la validità di una dichiarazione di autorizzazione/delega resa da un terzo (es. genitore) su beni presenti in un immobile sottoposto a sequestro, la questione è prevalentemente di diritto e deve essere valutata con contraddittorio e motivazione nel merito dal giudice competente
  • La qualificazione procedurale della rimessione (es.: se si tratta di materia esecutiva o di competenza del dibattimento) non può giustificare l'omissione di un esame di diritto richiesto da una decisione di annullamento della Cassazione
  • Le doglianze su diritti civili (possesso, mandato, delega) possono essere dedotte nell'opposizione agli atti dell'esecuzione, ma la competenza a valutarle e la forma dell'impugnazione devono rispettare le regole processuali pertinenti (art. 666/667 cod. proc. pen., ruolo del giudice delegato per l'amministrazione)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.