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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19358/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla causalità della colpa: si assume che la sentenza non abbia adeguatamente dimostrato che la mancata segnalazione del mezzo fermo nella corsia di emergenza sia stata l'antecedente eziologico dell'investimento mortale del motociclista. Il ricorrente sostiene di avere legittimamente fermato il veicolo per emergenza in corsia di emergenza, che la collisione sia imputabile all'eccezionale e imprevedibile condotta del motociclista che percorreva la banchina a velocità sostenuta, e contesta altresì l'esclusione delle attenuanti generiche e la revoca automatica della patente

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato, e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. I giudici di legittimità hanno rilevato carenza motivazionale sull'accertamento della causalità della colpa: mancata verifica controfattuale della valenza impeditiva dell'adozione delle prescritte segnalazioni (frecce e triangolo), omissione di valutazione sulla necessità effettiva della fermata e insufficiente considerazione del contributo di colpa del motociclista e delle peculiari circostanze del caso. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata e il processo rimesso per nuovo giudizio; le spese del giudizio di legittimità sono regolate dalla Corte d'appello in sede di rinvio

Norme richiamate

  • art.589-bis c.p. (omicidio stradale)

    La norma regolava il reato per cui era stato condannato il ricorrente; in primo grado era stata applicata la diminuzione prevista dal comma 7, ma la Cassazione ha ritenuto che occorra prima verificare correttamente il nesso causale tra omissione cautelare e evento.

  • art.40 c.p. (nexus causale)

    Richiamato implicitamente nei principi sulla causalità della colpa: occorre accertare che la condotta colposa sia antecedente necessario e rilevante per la produzione dell'evento.

  • art.41 c.p. (causalità)

    Usato per richiedere il giudizio controfattuale e la verifica della prevedibilità ed evitabilità dell'evento a seguito della violazione della regola cautelare.

  • art.1251 comma 3 c.p.p.

    Citato nella doglianza sul vizio motivazionale; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione di merito fosse insufficiente rispetto ai principi di cui all'articolo richiamato.

  • art.153 c.d.s. comma 7

    Riferimento alle regole di cautela relative alla segnalazione e sicurezza della circolazione; la Corte ha rilevato che i giudici di merito hanno fatto un richiamo generico a tali obblighi senza verificarne l'effettiva incidenza causale.

  • art.162 e art.175 c.d.s.

    Norme sulla disciplina della circolazione e segnalazione di veicoli fermi: la motivazione di merito non ha dimostrato con adeguata analisi che la loro violazione avesse in concreto impedito l'evento.

  • art.176 c.d.s. commi 3-8

    Specifica disciplina della fermata su corsia di emergenza e degli obblighi di segnalazione; la Cassazione ha chiesto che in sede di rinvio si accerti puntualmente quali obblighi fossero effettivamente violati e se la loro osservanza avrebbe impedito l'incidente.

  • art.222 c.d.s. (sanzioni amministrative accessorie)

    Richiamato nella censura sulla revoca della patente: la Corte osserva che non esiste automatismo tra condanna penale e applicazione di una certa sanzione amministrativa e che la valutazione sanzionatoria richiede adeguata motivazione.

Massime di principio

  • La responsabilità colposa in ambito stradale richiede sempre una valutazione concreto-controfattuale: non basta accertare una violazione di una regola cautelare, occorre provare che la sua osservanza avrebbe con apprezzabile probabilità impedito l'evento.
  • La fermata in corsia di emergenza, se consentita dalla norma per casi di avaria, non esclude di per sé la legittimità della condotta; la rilevanza penale dipende dal rispetto degli specifici obblighi di segnalazione e dalla loro effettiva incidenza causale.
  • Il comportamento della vittima (concorso di colpa) deve essere valutato con precisione: una condotta anomala o imprudente del sopraggiungente può incidere rilevantemente sul nesso causale e sulla responsabilità dell'autista fermo.
  • L'applicazione di sanzioni amministrative accessorie non è automatica rispetto alla condanna penale: il giudice deve motivare il nesso e l'adeguatezza della sanzione amministrativa collegata.
  • La motivazione dei giudici di merito deve essere specifica e fondata: valutazioni assertive e generiche sulla visibilità o sulla necessità della fermata non sono sufficienti per reggere la condanna; occorre analisi puntuale delle circostanze di tempo, spazio, visibilità e manovre disponibili.

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