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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19365/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Natale Daniele avverso la sentenza del 18/09/2023 del Tribunale di Latina che, pur confermando la responsabilità penale principale di Pistilli Duilio per l'incidente stradale, ha attribuito al Natale un concorso di colpa del 20% nella causazione del sinistro (rideterminando la multa dell'imputato e estendendo la condanna anche al responsabile civile). Il ricorrente deduceva: 1) violazione di norme del Codice della Strada (art. 116 co.15, artt. 140, 141, 142, 143 co.12, 176 n.1 lett. a) e correlata violazione dell'art. 40 c.p.), sostenendo che Pistilli era privo di patente, procedeva contromano e ad eccessiva velocità e quindi sarebbe stato pienamente responsabile; 2) vizio di motivazione e valutazione contraddittoria delle prove (piano, foto e verbali dell'incidente); 3) impossibilità per Natale di prevedere l'evento e quindi configurabilità ingiustificata del concorso di colpa; 4) illogicità manifesta per aver compensato le spese di lite nonostante la condanna dell'imputato e l'attività difensiva della parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, trattandosi di sentenza d'appello resa in procedimenti di competenza del Giudice di Pace, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativi di cui all'art. 606 c.p.p. e che i motivi proposti dal ricorrente erano, nella sostanza, censure sulla valutazione di merito e sulla motivazione (ricostruzione fattuale e attribuzione di responsabilità), cioè questioni non valutabili in cassazione se non come specifiche violazioni di legge o vizi formali ammessi. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma delittuosa oggetto del processo (lesioni personali). La Corte non ha annullato la valutazione di colpa penale di merito, limitandosi a valutare l'ammissibilità del ricorso.

  • art. 116 comma 15 Codice della Strada

    Citato dal ricorrente per censurare la guida senza abilitazione; la Corte ha ritenuto che l'eventuale violazione di norme stradali sia questione di merito e non idonea, da sola, a fondare il ricorso in cassazione ove consista in critica alla valutazione probatoria.

  • artt. 140, 141, 142, 143 comma 12, 176 n. 1 lett. a) Codice della Strada

    Richiamati come norme violate in relazione a velocità, precedenze e manovre: la Corte ha osservato che l'accertamento della dinamica sulla base di rilievi planimetrici e fotografici è valutazione di merito non sindacabile in cassazione se non per specifiche violazioni di diritto.

  • art. 40 cod. pen.

    Richiamato in connessione alla responsabilità penale e al concorso di colpa; la Corte non ha ritenuto di poter rivedere la ricostruzione motivazionale relativa all'imputabilità e al concorso di colpa.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. a), b) e c)

    Stabilisce i motivi tassativi di ammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha applicato questa limitazione per dichiarare il ricorso inammissibile perché si trattava di censure di merito/motivazione non rientranti tra i motivi ammessi.

  • art. 606 comma 2-bis cod. proc. pen. e art. 39-bis D.Lgs. 28/08/2000 n.274

    Richiamati per precisare i limiti del ricorso avverso le sentenze d'appello pronunciate in procedimenti di competenza del Giudice di Pace; la Corte li ha invocati per confermare il criterio di ammissibilità restrittivo.

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta illogicità della compensazione delle spese: la Corte ha considerato anche questo motivo nel complesso come censura sulla discrezionalità del giudice di merito e l'ha ritenuto inammissibile.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata nella giurisprudenza citata riguardo all'onere della motivazione sulle prove; la Corte ha ricordato che censure generiche sulla motivazione sono inammissibili quando si tratta di valutazioni di fatto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro sentenze d'appello rese su processi di competenza del Giudice di Pace è ammesso solo per i motivi tassativi previsti dall'art. 606 c.p.p.; molte censure relative a valutazioni di fatto o a critica della motivazione sono inammissibili.
  • La contestazione della valutazione probatoria (planimetrie, fotografie, deposizioni, dinamica del sinistro e attribuzione percentuale del concorso di colpa) è in genere valutazione di merito e non viene riesaminata dalla Cassazione salvo che non venga dimostrata una specifica violazione di legge o un vizio formale riconoscibile in diritto.
  • Per impugnare con successo in Cassazione decisioni che attribuiscono concorso di colpa è necessario articolare il ricorso in termini di violazione di norme di diritto o di vizio formale della motivazione (es. motivazione manifestamente illogica o contraddittoria) e non limitarsi a riproporre una diversa lettura dei fatti.
  • Le doglianze relative alla liquidazione o alla compensazione delle spese possono essere fondate solo se si dimostra la manifesta illogicità o la violazione di norme procedurali; semplici discrepanze con l'esito del processo non sono sufficienti.
  • In incidenti stradali, le conclusioni sulla dinamica basate su elementi oggettivi (rilievi planimetrici, fotografie) hanno forte rilievo in sede di merito: chi impugna deve confrontare puntualmente tali elementi nel ricorso e individuare errori giuridici specifici nella loro valutazione.

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