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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19366/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 30/06/2023 che, riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (ipotesi di piccolo spaccio), ha rideterminato la pena rispetto alla condanna di primo grado. Il ricorrente ha dedotto: (1) vizio di motivazione sulla commisurazione della pena dopo la riqualificazione (la Corte d'Appello avrebbe omesso una specifica valutazione dosimetrica nonostante la diversa cornice edittale e la quantità non particolarmente elevata di stupefacente, compatibile con piccolo spaccio); (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca delle somme di denaro ritrovate, in quanto la confisca sarebbe dovuta essere limitata al profitto della specifica cessione contestata (il compratore aveva riferito di aver pagato 400 euro, mentre in casa furono trovati 210 euro la cui pertinenzialità al reato sarebbe dubbia).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla dosimetria la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la rideterminazione della pena partendo da una pena base di 2 anni e applicando le diminuzioni per il rito, collocandosi in una misura non eccedente la media edittale e richiamando criteri valutativi impliciti e gli elementi dell'art. 133 c.p.; pertanto non sussiste vizio di motivazione sufficiente per la Cassazione. Sul punto della confisca la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché la questione non era stata dedotta nei motivi di appello; secondo la giurisprudenza e la normativa processuale le questioni non prospettate in appello non possono essere sollevate in cassazione. Per tali ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria come da dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90

    Norma richiamata quale fattispecie di riferimento dopo la riqualificazione in ipotesi di piccolo spaccio; la Corte d'Appello ha applicato la cornice edittale di tale comma per rideterminare la pena.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di individualizzazione della pena; la Corte territoriale, richiamando criteri come adeguatezza ed equità e la gravità della condotta, ha fornito motivazione ritenuta sufficiente dalla Cassazione.

  • art. 240 cod. pen., comma 1

    Norma sulla confisca: la valutazione della pertinenzialità del denaro al reato rileva per la declaratoria ablativa, ma la questione non era stata sollevata in appello e dunque non è deducibile in cassazione.

  • art. 81 cod. pen., comma 2

    Richiamata nel capo di imputazione originario (concernente modalità di partecipazione al reato); contestazione di riferimento agli effetti giuridici della recidiva/attenuanti.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti per la motivazione e per l'enunciazione dei motivi in cassazione; il ricorrente ha limitato l'enunciazione dei motivi nei termini richiesti.

  • art. 581 e art. 591 cod. proc. pen.

    Principi sulla necessaria indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto nei motivi d'appello e di ricorso, richiamati per delimitare l'oggetto della cognizione in Cassazione.

  • art. 609 cod. proc. pen., comma 1

    Delimita la cognizione della Corte di Cassazione ai motivi di ricorso proposti; principio usato per escludere deduzioni inammissibili.

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 3

    Prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello; fondamento dell'inammissibilità del motivo sulla confisca.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma relativa alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento.

  • Sentenze Corte Costituzionale n. 183/2011 e n. 222/2018

    Richiamate dal ricorrente in tema di principi costituzionali sull'applicazione della pena; la Corte di Cassazione ha comunque ritenuto la motivazione del merito adeguata rispetto ai principi citati.

Massime di principio

  • La determinazione della pena rientra in ampia misura nella discrezionalità del giudice di merito: se la pena è entro la misura media edittale e la sentenza complessiva espone i criteri di valutazione (art. 133 c.p.), la Cassazione non interviene per vizio di motivazione salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media.
  • Quando la pena è inferiore alla media edittale non è necessaria una motivazione dettagliatissima se i criteri di valutazione sono desumibili dal testo della sentenza nel suo complesso.
  • Questioni relative a misure ablative o profili di fatto devono essere tempestivamente dedotte in appello per poter essere esaminate in Cassazione; la mancata deduzione in appello rende inammissibile la relativa censura in cassazione (art. 606 c.p.p., comma 3).
  • La Cassazione è limitata ai motivi di impugnazione proposti: è fondamentale nel giudizio di impugnare in sede di appello tutti i punti che si intendono rendere oggetto di successivo controllo di legittimità.
  • Se si contesta la misura della confisca è essenziale dimostrare nel primo grado o in appello la mancata sussistenza del nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato, poiché la verifica ex post in Cassazione è ostacolata se il punto non è stato affrontato dal giudice d'appello.

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