Cassazione Penale, Sentenza n. 19361/2024 del 16/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato la condanna del Tribunale di Alessandria per detenzione con finalità di spaccio (art.73, comma 5, d.P.R. 309/90) e per porto in luogo pubblico di oggetto atto ad offendere (art.4 L.18/04/1975 n.110), con applicazione della recidiva (art.99 c.p.). In cassazione la difesa ha articolato due motivi: (1) vizio nella qualificazione e nella quantificazione dell'aumento per recidiva (sostenendo che si trattava di recidiva specifica e comunque non reiterata, quindi con aumento non superiore alla metà anziché di due terzi); (2) mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di porto di oggetto atto a offendere, richiesta in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la questione relativa alla qualificazione della recidiva non era stata dedotta in appello e per carenza di autosufficienza nell'allegazione. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: il reato contravvenzionale di porto di oggetto atto ad offendere (art.4 L.18/04/1975 n.110) si era prescritto il 31 luglio 2021 e la Corte d'appello, pur sollecitata, non aveva pronunciato la prescrizione. La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a quel reato, ha eliminato l'aumento per continuazione collegato a quel titolo di reato e ha rideterminato la pena per il resto in mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 1.333,00 di multa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto.
Norme richiamate
art.73, comma 5, d.P.R. 309/90
detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente
La norma è la fattispecie di detenzione di stupefacenti con finalità di spaccio, per la quale il ricorrente era stato condannato; la Corte non ha annullato la condanna per questo reato.
art.4 L.18/04/1975 n.110
porto in luogo pubblico di oggetto atto ad offendere
Si tratta della contravvenzione per porto di oggetti atti ad offendere; la Corte ha rilevato che tale titolo di reato era estinto per prescrizione e lo ha annullato senza rinvio.
art.99 c.p.
Norma che disciplina l'aumento di pena per recidiva; la questione sulla corretta qualificazione e misurazione dell'aumento è stata ritenuta non ammissibile in cassazione perché non sollevata in appello e priva di autosufficienza probatoria.
art.606, comma finale, c.p.p.
Principio procedurale che limita i motivi proponibili in cassazione: profili non dedotti in sede d'appello non possono essere sollevati per la prima volta in cassazione.
art.129 e art.609, comma 21, c.p.p.
Consentono alla Corte di Cassazione di pronunciare la non luogo a procedere per estinzione del reato quando il ricorrente abbia interesse e la questione sia stata sollevata in appello; tale principio è stato applicato per dichiarare estinto il reato contravvenzionale.
art.620, lett. 1, c.p.p.
Autorizza la Corte di Cassazione, quando possibile, a rideterminare la pena per semplice operazione di scomputo aritmetico senza rinvio; è stata utilizzata per rideterminare la pena dopo l'eliminazione del reato prescritto.
art.81, capoverso, c.p.
Disciplina il cumulo e gli aumenti per continuazione/concorso di reati; con l'estinzione del reato prescritto è stato eliminato l'aumento corrispondente.
Cass. Sez.4, n.13749 del 23/03/2022 (Gamal Eid Sayed)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la parte che deduce vizi sulla qualificazione della recidiva è onerata di un'adeguata allegazione e documentazione; in mancanza, la questione è insuscettibile di esame in cassazione.
Cass. Sez.1, n.12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Giurisprudenza citata a sostegno del potere della Corte di Cassazione di pronunciarsi sulla prescrizione di un reato quando la questione è stata dedotta in appello e il ricorrente ha interesse a ottenerne la declaratoria.
Massime di principio
- Questioni di diritto o fatti non sollevate nel grado di appello, salvo rare eccezioni, generalmente risultano inammissibili in cassazione (art.606 c.p.p.).
- Se in appello la difesa eccepisce la prescrizione di un reato e ha interesse, la Cassazione può accertarne l'intervenuta estinzione e pronunciarsi sul non luogo a procedere (art.129 e art.609 c.p.p.).
- Se l'estinzione per prescrizione di uno dei reati concorrenti è accertata, gli aumenti di pena calcolati per continuazione o concorso devono essere eliminati e la pena può essere rideterminata per semplice scomputo aritmetico da parte della Cassazione (art.620 c.p.p.).
- La parte che contesta la qualificazione della recidiva è onerata di allegare e documentare puntualmente i titoli di reato e la relativa situazione, altrimenti il motivo può essere ritenuto privo di autosufficienza e inammissibile.
- La mancata pronuncia del giudice d'appello su una questione espressamente dedotta dalla difesa (es. prescrizione) può essere motivo di annullamento parziale da parte della Cassazione.
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