Cassazione Penale, Sentenza n. 19364/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha: 1) riformato il proscioglimento di primo grado per Delle Fazio, Zaccaria e Vernucci e li ha condannati per il delitto-mezzo (art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990) dichiarando invece prescritti i delitti-fine; 2) confermato la condanna in primo grado per Mastromatteo per il delitto-mezzo con declaratoria di prescrizione per alcuni delitti- fine. I motivi di cassazione contestano, a seconda degli imputati, la configurabilità del delitto-mezzo, l'insussistenza o la prescrizione del reato, la carenza probatoria (soprattutto per il ruolo associativo e l'affidabilità dei collaboratori di giustizia), la errata applicazione della recidiva e la mancata o difettosa valutazione delle attenuanti generiche, nonché presunte nullità e vizi nella determinazione della pena
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati. Ha ritenuto legittima la riforma operata dalla Corte di Appello (riqualificazione e condanne per il delitto-mezzo ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990), ha escluso che il delitto-mezzo fosse prescritto alla data della sentenza di appello (tenuto conto degli atti interruttivi e dell'aumento del termine prescrizionale per recidiva qualificata), ha confermato la valutazione probatoria fondata anche sulle dichiarazioni dei collaboratori unitamente a riscontri investigativi (intercettazioni, contatti, linguaggio criptico), ha rigettato le censure sulla recidiva e sulle attenuanti quando formulate in termini generici e ha chiarito che, in presenza di contrasto materiale tra dispositivo e motivazione, si può prevalere sulla formulazione del dispositivo se appare errore materiale non favorevole all'imputato (così nel caso la pena di Mastromatteo è stata intesa come rideterminata in 1 anno di reclusione). I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di contributi a favore della Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990
La Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto applicabile la fattispecie associativa nella forma prevista dal comma 6 per reati legati allo spaccio al dettaglio; la norma è stata interpretata in senso da ammettere costituzione di un sodalizio anche senza formalità, sulla base della ripartizione dei compiti e della continuità dell'attività
art. 157 cod. pen.
Per il computo della prescrizione la Corte ha applicato l'aumento del termine prescrizionale previsto per la recidiva (effetto speciale) e ha considerato gli atti interruttivi medio tempore, con conseguente proroga del termine fino ai limiti indicati in motivazione; la recidiva può incidere sia sul termine minimo sia su quello massimo senza violare il divieto di ne bis in idem
art. 161 cod. pen.
Richiamato nella giurisprudenza citata per il calcolo del termine prescrizionale in presenza di atti interruttivi e condizioni aggravanti
art. 99 cod. pen.
La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della recidiva operata dai giudici di merito: l'asserita esclusione della recidiva non è stata provata dai ricorrenti e le doglianze generiche non sono sufficienti
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto alla presunta nullità relativa alla determinazione della pena; la Cassazione ha ritenuto che, in caso di contrasto dispositivo/motivazione, prevale la motivazione ove emerga un errore materiale del dispositivo che non determini un vantaggio per l'imputato
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili motivi generici che non indicano la correlazione tra le affermazioni della decisione impugnata e le doglianze
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Riferimento per l'inammissibilità dei motivi aspecifici che non si confrontano con le argomentazioni del giudice di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per l'imposizione delle spese del procedimento a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In materia di associazione per delitto di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) la configurabilità del reato può fondarsi su elementi di continuità, divisione dei compiti e riscontri investigativi anche in assenza di formalità organizzative; le dichiarazioni di collaboratori di giustizia sono utilizzabili se la loro attendibilità è valutata e riscontrata
- Il calcolo della prescrizione richiede attenzione a tutti gli aumenti applicabili (recidiva, recidiva qualificata) e agli atti interruttivi: la recidiva può aumentare il termine prescrizionale sia nella sua parte minima sia in quella massima
- Le censure di cassazione devono essere specifiche e mettere in relazione puntuale le doglianze con le affermazioni della decisione impugnata; motivi generici o riproposizioni delle stesse critiche già valutate dal merito sono inammissibili
- Un contrasto materiale tra dispositivo e motivazione non determina automaticamente nullità: la motivazione può correggere un errore materiale del dispositivo se ne emerge chiaramente la volontà decisoria e l'errore non reca un vantaggio all'imputato
- Le questioni relative alla recidiva e al bilanciamento delle attenuanti generiche richiedono un'argomentazione dettagliata nel giudizio di merito; in cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione sommaria della prova
- Quando si contesta la prescrizione, è necessario dimostrare con precisione le date rilevanti, gli atti interruttivi e lo stato soggettivo (recidiva) applicato per valutare se il termine si sia effettivamente estinto
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19358/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19360/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19361/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19365/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19366/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19367/2024 del 16/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →