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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19364/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha: 1) riformato il proscioglimento di primo grado per Delle Fazio, Zaccaria e Vernucci e li ha condannati per il delitto-mezzo (art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990) dichiarando invece prescritti i delitti-fine; 2) confermato la condanna in primo grado per Mastromatteo per il delitto-mezzo con declaratoria di prescrizione per alcuni delitti- fine. I motivi di cassazione contestano, a seconda degli imputati, la configurabilità del delitto-mezzo, l'insussistenza o la prescrizione del reato, la carenza probatoria (soprattutto per il ruolo associativo e l'affidabilità dei collaboratori di giustizia), la errata applicazione della recidiva e la mancata o difettosa valutazione delle attenuanti generiche, nonché presunte nullità e vizi nella determinazione della pena

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati. Ha ritenuto legittima la riforma operata dalla Corte di Appello (riqualificazione e condanne per il delitto-mezzo ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990), ha escluso che il delitto-mezzo fosse prescritto alla data della sentenza di appello (tenuto conto degli atti interruttivi e dell'aumento del termine prescrizionale per recidiva qualificata), ha confermato la valutazione probatoria fondata anche sulle dichiarazioni dei collaboratori unitamente a riscontri investigativi (intercettazioni, contatti, linguaggio criptico), ha rigettato le censure sulla recidiva e sulle attenuanti quando formulate in termini generici e ha chiarito che, in presenza di contrasto materiale tra dispositivo e motivazione, si può prevalere sulla formulazione del dispositivo se appare errore materiale non favorevole all'imputato (così nel caso la pena di Mastromatteo è stata intesa come rideterminata in 1 anno di reclusione). I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di contributi a favore della Cassa delle Ammende

Norme richiamate

  • art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990

    La Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto applicabile la fattispecie associativa nella forma prevista dal comma 6 per reati legati allo spaccio al dettaglio; la norma è stata interpretata in senso da ammettere costituzione di un sodalizio anche senza formalità, sulla base della ripartizione dei compiti e della continuità dell'attività

  • art. 157 cod. pen.

    Per il computo della prescrizione la Corte ha applicato l'aumento del termine prescrizionale previsto per la recidiva (effetto speciale) e ha considerato gli atti interruttivi medio tempore, con conseguente proroga del termine fino ai limiti indicati in motivazione; la recidiva può incidere sia sul termine minimo sia su quello massimo senza violare il divieto di ne bis in idem

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza citata per il calcolo del termine prescrizionale in presenza di atti interruttivi e condizioni aggravanti

  • art. 99 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della recidiva operata dai giudici di merito: l'asserita esclusione della recidiva non è stata provata dai ricorrenti e le doglianze generiche non sono sufficienti

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto alla presunta nullità relativa alla determinazione della pena; la Cassazione ha ritenuto che, in caso di contrasto dispositivo/motivazione, prevale la motivazione ove emerga un errore materiale del dispositivo che non determini un vantaggio per l'imputato

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili motivi generici che non indicano la correlazione tra le affermazioni della decisione impugnata e le doglianze

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Riferimento per l'inammissibilità dei motivi aspecifici che non si confrontano con le argomentazioni del giudice di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per l'imposizione delle spese del procedimento a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • In materia di associazione per delitto di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) la configurabilità del reato può fondarsi su elementi di continuità, divisione dei compiti e riscontri investigativi anche in assenza di formalità organizzative; le dichiarazioni di collaboratori di giustizia sono utilizzabili se la loro attendibilità è valutata e riscontrata
  • Il calcolo della prescrizione richiede attenzione a tutti gli aumenti applicabili (recidiva, recidiva qualificata) e agli atti interruttivi: la recidiva può aumentare il termine prescrizionale sia nella sua parte minima sia in quella massima
  • Le censure di cassazione devono essere specifiche e mettere in relazione puntuale le doglianze con le affermazioni della decisione impugnata; motivi generici o riproposizioni delle stesse critiche già valutate dal merito sono inammissibili
  • Un contrasto materiale tra dispositivo e motivazione non determina automaticamente nullità: la motivazione può correggere un errore materiale del dispositivo se ne emerge chiaramente la volontà decisoria e l'errore non reca un vantaggio all'imputato
  • Le questioni relative alla recidiva e al bilanciamento delle attenuanti generiche richiedono un'argomentazione dettagliata nel giudizio di merito; in cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione sommaria della prova
  • Quando si contesta la prescrizione, è necessario dimostrare con precisione le date rilevanti, gli atti interruttivi e lo stato soggettivo (recidiva) applicato per valutare se il termine si sia effettivamente estinto

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