Cassazione Penale, Sentenza n. 19360/2024 del 16/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto quattro motivi di cassazione: 1) carenza di motivazione per non aver riconosciuto d'ufficio l'attenuante di cui all'art.589-bis, comma 7, cod. pen. in ragione dell'allegata concorso di colpa del pedone; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione nonostante l'ammissione di responsabilità, l'impegno al risarcimento, l'assenza di precedenti e l'attività lavorativa; 3) violazione di legge e travisamento della prova relativamente all'aggravante di cui all'art.589-ter cod. pen., sostenendo che l'imputato non si fosse reso conto immediatamente dell'investimento, fosse poi tornato sul luogo e si fosse spontaneamente presentato per l'identificazione; 4) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'art.189, comma 7, C.d.S., lamentando l'inesistenza dell'elemento psicologico per il reato di fuga/mancata assistenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate o reiterative di censure già respinte in appello e prive di confronto con la motivazione della decisione impugnata. Ha confermato la corretta applicazione dei principi giurisprudenziali dall'appello: è stato legittimamente ritenuto l'elemento soggettivo della fuga e della mancata prestazione di assistenza al momento dell'allontanamento, considerati la violenza dell'urto, le conseguenze per la vittima, i danni al veicolo, la condotta successiva del Sepe (irreperibilità di due giorni e tardiva confessione). Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p. L'effetto pratico è il mantenimento della sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva rideterminato la pena complessiva in anni 3 di reclusione (anni 2 e mesi 4 per omicidio stradale aggravato dalla fuga, mesi 8 per mancata prestazione di assistenza).
Norme richiamate
art.589-ter cod.pen. (omicidio stradale - ipotesi aggravata dalla fuga)
La Corte ha ritenuto che l'aggravante della fuga sia integrata quando il conducente, avendo obiettivamente percepito l'investimento, si allontana dal luogo per eludere l'identificazione; l'elemento soggettivo va valutato al momento dell'allontanamento sulla base delle circostanze concretamente percepite dall'agente
art.589-bis, comma 7, cod.pen. (circostanza attenuante prevista per alcuni casi di illeciti stradali)
La Corte osserva che tale attenuante non è stata dedotta in appello né sollevata nelle fasi precedenti e, pertanto, non poteva essere formulata per la prima volta in cassazione; inoltre il giudice non era tenuto a rilevarla d'ufficio in assenza di specifica deduzione
art.189, commi 6 e 7, Codice della Strada (fuga dopo sinistro e omessa prestazione di assistenza)
si tratta, in particolare, di una condotta al cui rispetto l'ordinamento è interessato a prescindere da quanto verificato in merito al fatto, a fronte della esigenza di tutela anticipata degli interessi ritenuti rilevanti dal legislatore
Le norme sono reati di pericolo astratto finalizzati a garantire identificazione e soccorso; per configurare la fuga o l'omessa assistenza rileva che il conducente, prima dell'allontanamento, abbia obiettivamente potuto rendersi conto del sinistro e del concreto bisogno d'aiuto della vittima
art.606, comma ultimo, c.p.p. (limiti del ricorso per cassazione)
La Corte ha richiamato il divieto di sollevare in cassazione questioni non dedotte in appello o in gradi precedenti quando la materia sia divenuta definitiva nei giudizi di merito
art.597, comma 5, c.p.p. (onere di rilevare d'ufficio alcune circostanze)
Secondo la Corte, l'eventuale riconoscimento d'ufficio di attenuanti non era dovuto: alcune circostanze attenuanti richiedono specifica deduzione dell'interessato in sede di merito
art.62-bis cod.pen. (circostanze attenuanti generiche) e modifiche introdotte dal D.L. 23/05/2008 n.92
Dopo la modifica normativa non basta più la sola incensuratezza per ottenere la diminuente; il giudice di merito può motivatamente limitare la concessione delle attenuanti generiche in mancanza di elementi positivi rilevanti
art.616 c.p.p. (sanzione per impugnazione infondata - Cassa delle Ammende)
La Corte ha ritenuto non sussistenti giustificazioni per escludere la colpa del ricorrente nel proporre il ricorso e perciò ha disposto il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Omicidio stradale con fuga e omissione di prestazione di assistenza sono reati autonomi e possono concorrere materialmente: la fuga tende a impedire identificazione e ricostruzione, l'omessa assistenza riguarda il dovere di soccorso alla persona ferita
- Per valutare la sussistenza della fuga e dell'omessa assistenza va considerata la percezione che il conducente poteva avere prima dell'allontanamento: ciò che rileva è lo stato di conoscenza oggettivamente desumibile al momento in cui si allontana
- Il fatto che il conducente sia poi tornato sul luogo o si sia presentato in seguito non cancella necessariamente la configurazione della fuga se l'allontanamento iniziale è avvenuto quando egli era consapevole dell'investimento
- Le circostanze attenuanti (specialmente quelle previste dall'art.589-bis o le attenuanti generiche) devono essere tempestivamente dedotte nelle fasi di merito; non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione salvo eccezioni molto limitate
- La tardività della confessione, la fuga temporanea o comportamenti successivi che aggravano la posizione del conducente possono giustificare il mancato riconoscimento o la limitazione dell'estensione delle attenuanti
- Il giudice non è obbligato a rilevare d'ufficio tutte le attenuanti: alcune richiedono specifica istanza della parte e il rispetto delle regole processuali per essere valutate
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