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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19360/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto quattro motivi di cassazione: 1) carenza di motivazione per non aver riconosciuto d'ufficio l'attenuante di cui all'art.589-bis, comma 7, cod. pen. in ragione dell'allegata concorso di colpa del pedone; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione nonostante l'ammissione di responsabilità, l'impegno al risarcimento, l'assenza di precedenti e l'attività lavorativa; 3) violazione di legge e travisamento della prova relativamente all'aggravante di cui all'art.589-ter cod. pen., sostenendo che l'imputato non si fosse reso conto immediatamente dell'investimento, fosse poi tornato sul luogo e si fosse spontaneamente presentato per l'identificazione; 4) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'art.189, comma 7, C.d.S., lamentando l'inesistenza dell'elemento psicologico per il reato di fuga/mancata assistenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate o reiterative di censure già respinte in appello e prive di confronto con la motivazione della decisione impugnata. Ha confermato la corretta applicazione dei principi giurisprudenziali dall'appello: è stato legittimamente ritenuto l'elemento soggettivo della fuga e della mancata prestazione di assistenza al momento dell'allontanamento, considerati la violenza dell'urto, le conseguenze per la vittima, i danni al veicolo, la condotta successiva del Sepe (irreperibilità di due giorni e tardiva confessione). Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p. L'effetto pratico è il mantenimento della sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva rideterminato la pena complessiva in anni 3 di reclusione (anni 2 e mesi 4 per omicidio stradale aggravato dalla fuga, mesi 8 per mancata prestazione di assistenza).

Norme richiamate

  • art.589-ter cod.pen. (omicidio stradale - ipotesi aggravata dalla fuga)

    La Corte ha ritenuto che l'aggravante della fuga sia integrata quando il conducente, avendo obiettivamente percepito l'investimento, si allontana dal luogo per eludere l'identificazione; l'elemento soggettivo va valutato al momento dell'allontanamento sulla base delle circostanze concretamente percepite dall'agente

  • art.589-bis, comma 7, cod.pen. (circostanza attenuante prevista per alcuni casi di illeciti stradali)

    La Corte osserva che tale attenuante non è stata dedotta in appello né sollevata nelle fasi precedenti e, pertanto, non poteva essere formulata per la prima volta in cassazione; inoltre il giudice non era tenuto a rilevarla d'ufficio in assenza di specifica deduzione

  • art.189, commi 6 e 7, Codice della Strada (fuga dopo sinistro e omessa prestazione di assistenza)

    si tratta, in particolare, di una condotta al cui rispetto l'ordinamento è interessato a prescindere da quanto verificato in merito al fatto, a fronte della esigenza di tutela anticipata degli interessi ritenuti rilevanti dal legislatore

    Le norme sono reati di pericolo astratto finalizzati a garantire identificazione e soccorso; per configurare la fuga o l'omessa assistenza rileva che il conducente, prima dell'allontanamento, abbia obiettivamente potuto rendersi conto del sinistro e del concreto bisogno d'aiuto della vittima

  • art.606, comma ultimo, c.p.p. (limiti del ricorso per cassazione)

    La Corte ha richiamato il divieto di sollevare in cassazione questioni non dedotte in appello o in gradi precedenti quando la materia sia divenuta definitiva nei giudizi di merito

  • art.597, comma 5, c.p.p. (onere di rilevare d'ufficio alcune circostanze)

    Secondo la Corte, l'eventuale riconoscimento d'ufficio di attenuanti non era dovuto: alcune circostanze attenuanti richiedono specifica deduzione dell'interessato in sede di merito

  • art.62-bis cod.pen. (circostanze attenuanti generiche) e modifiche introdotte dal D.L. 23/05/2008 n.92

    Dopo la modifica normativa non basta più la sola incensuratezza per ottenere la diminuente; il giudice di merito può motivatamente limitare la concessione delle attenuanti generiche in mancanza di elementi positivi rilevanti

  • art.616 c.p.p. (sanzione per impugnazione infondata - Cassa delle Ammende)

    La Corte ha ritenuto non sussistenti giustificazioni per escludere la colpa del ricorrente nel proporre il ricorso e perciò ha disposto il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Omicidio stradale con fuga e omissione di prestazione di assistenza sono reati autonomi e possono concorrere materialmente: la fuga tende a impedire identificazione e ricostruzione, l'omessa assistenza riguarda il dovere di soccorso alla persona ferita
  • Per valutare la sussistenza della fuga e dell'omessa assistenza va considerata la percezione che il conducente poteva avere prima dell'allontanamento: ciò che rileva è lo stato di conoscenza oggettivamente desumibile al momento in cui si allontana
  • Il fatto che il conducente sia poi tornato sul luogo o si sia presentato in seguito non cancella necessariamente la configurazione della fuga se l'allontanamento iniziale è avvenuto quando egli era consapevole dell'investimento
  • Le circostanze attenuanti (specialmente quelle previste dall'art.589-bis o le attenuanti generiche) devono essere tempestivamente dedotte nelle fasi di merito; non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione salvo eccezioni molto limitate
  • La tardività della confessione, la fuga temporanea o comportamenti successivi che aggravano la posizione del conducente possono giustificare il mancato riconoscimento o la limitazione dell'estensione delle attenuanti
  • Il giudice non è obbligato a rilevare d'ufficio tutte le attenuanti: alcune richiedono specifica istanza della parte e il rispetto delle regole processuali per essere valutate

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