Cassazione Civile, Ordinanza n. 05460/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica regionale per l'anno 2012. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto per prescrizione del credito tributario; in appello, invece, la decisione era stata riformata perché il giudice tributario aveva ritenuto che, a seguito di istanza di mediazione ex art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992, l'agente della riscossione avesse accolto il reclamo/mediazione annullando in autotutela la cartella, con conseguente cessazione della materia del contendere. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione dell'art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il provvedimento conclusivo della mediazione non gli sarebbe stato notificato entro novanta giorni e che ciò lo aveva indotto a iscrivere la causa a ruolo. Nella memoria ha poi insistito sul preteso errore del giudice di merito nella lettura del documento richiamato come prova della notificazione e ha contestato che vi fosse agli atti una regolare comunicazione via PEC o comunque un effettivo sgravio notificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo carente di autosufficienza perché non ricostruiva in modo immediatamente intellegibile le concrete modalità della comunicazione dell'esito della mediazione né indicava dove il dato documentale fosse direttamente rinvenibile. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva già accertato in fatto la regolare comunicazione all'indirizzo PEC indicato dal contribuente, sicché la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Le ulteriori doglianze sviluppate in memoria sono state considerate inidonee a superare tali rilievi. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della controricorrente, al pagamento di una somma equitativa ex art. 96, terzo comma, c.p.c., di una sanzione in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 17-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma sulla mediazione tributaria è stata ritenuta correttamente applicata dal giudice di merito, in quanto la comunicazione dell'esito della mediazione risultava regolarmente recapitata all'indirizzo PEC indicato dal contribuente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata invocata come norma che consente la denuncia di violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà diretta a contestare l'accertamento in fatto e la valutazione delle prove.
La Corte richiama la disciplina della decisione accelerata e il relativo meccanismo di definizione del ricorso manifestamente inammissibile.
La manifesta inammissibilità del ricorso ha giustificato la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore della parte vittoriosa.
In applicazione della disciplina sulla decisione accelerata, è stata irrogata una sanzione in favore della Cassa delle Ammende, quale misura deterrente e sanzionatoria dell'abuso del processo.
È richiamato come rimedio proprio del travisamento della prova quando l'errore riguardi la ricognizione del contenuto oggettivo del documento e ricorrano i presupposti dell'errore di fatto revocatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dichiarato dovuto, se previsto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per il ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso deve essere autosufficiente: chi denuncia l'irregolarità della comunicazione o notificazione di un atto processuale deve descriverne in modo puntuale le modalità concrete e indicare dove il dato documentale sia immediatamente verificabile.
- La censura formalmente formulata come violazione di legge è inammissibile se, nella sostanza, tende a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o a contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
- Il travisamento della prova è deducibile nei limiti in cui l'errore riguardi la ricognizione del contenuto oggettivo del documento e non la sua valutazione; altrimenti occorre il rimedio impugnatorio appropriato, secondo la natura del fatto e del vizio denunciato.
- Nel procedimento di decisione accelerata, la manifesta inammissibilità del ricorso può giustificare sia la condanna alle spese sia l'applicazione delle misure sanzionatorie e deterrenti previste dall'art. 96 c.p.c., anche se la parte intimata non abbia svolto difese.
- La regolare comunicazione dell'esito della mediazione o del reclamo tributario esclude la fondatezza della doglianza che assuma la mancata conoscenza del provvedimento, quando tale comunicazione risulti accertata dal giudice di merito.
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