Cassazione Civile, Ordinanza n. 07054/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1972, fondata sia su tre avvisi di accertamento notificati alla società e ai soci per redditi imputati, sia su ulteriori somme iscritte a ruolo. I contribuenti avevano impugnato l'intimazione davanti al giudice tributario, deducendo vizi degli atti prodromici e dell'intimazione stessa. La Commissione tributaria regionale, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva ritenuto dovute le somme riferite ai tre avvisi di accertamento, osservando che essi erano stati regolarmente notificati, non opposti nei termini e divenuti esecutivi ex art. 29 d.l. n. 78 del 2010, senza necessità di previa cartella di pagamento; aveva invece annullato l'intimazione quanto alle ulteriori somme iscritte a ruolo per mancata prova della loro notifica. L'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la CTR avrebbe pronunciato ultra petita sulla mancata notifica delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione, poiché tale questione non sarebbe stata oggetto del ricorso introduttivo e i contribuenti avrebbero contestato solo gli avvisi di accertamento e l'intimazione per vizi propri.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza di ultrapetizione, osservando che la CTR aveva correttamente deciso sull'oggetto del giudizio: l'intimazione di pagamento impugnata riguardava non solo le somme dovute in base ai tre avvisi di accertamento, ma anche ulteriori somme iscritte a ruolo; rispetto a queste ultime i contribuenti avevano contestato la mancata allegazione/notifica degli atti prodromici. La pronuncia della CTR che ha annullato l'intimazione per le ulteriori somme per mancata prova della notifica non eccedeva dunque i limiti della domanda. Nulla è stato liquidato per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 50 d.P.R. n. 602 del 1972
L'intimazione di pagamento è stata emessa quale atto della riscossione successivo agli avvisi di accertamento richiamati in causa.
Gli avvisi di accertamento regolarmente notificati e non impugnati nei termini sono divenuti esecutivi, senza necessità di previa notifica della cartella di pagamento.
Il vizio di ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato è escluso quando il giudice si pronuncia su questioni effettivamente devolute dal ricorso, anche se la parte ricorrente in cassazione le qualifichi come non dedotte.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura è stata proposta come nullità della sentenza per violazione processuale, ma è stata ritenuta infondata.
art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in considerazione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Non vi è ultrapetizione quando il giudice di merito decide su una questione che, pur non formulata con identica terminologia, rientra nell'oggetto sostanziale della domanda o dell'impugnazione introdotta dalle parti.
- L'intimazione di pagamento può essere validamente parzialmente confermata per le somme riferite ad atti presupposti divenuti definitivi ed esecutivi, e contestualmente annullata per le ulteriori somme rispetto alle quali manchi prova della notifica degli atti prodromici.
- In cassazione, la violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede di dimostrare che il giudice abbia statuito su un bene della vita o su una questione estranea al thema decidendum, non essendo sufficiente la mera diversa ricostruzione del contenuto della domanda.
- Gli avvisi di accertamento resi esecutivi dalla normativa speciale non necessitano della previa cartella di pagamento per fondare l'azione della riscossione, se regolarmente notificati e non impugnati nei termini.
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