Cassazione Penale, Sentenza n. 36714/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’indagato ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Roma del 20 maggio 2026, che aveva rigettato il riesame contro il provvedimento del GIP del Tribunale di Roma del 24 aprile 2026 applicativo della custodia cautelare in carcere. Il primo motivo, relativo al capo A e alla contestata partecipazione a un’associazione per delinquere, ha denunciato violazione dell’art. 416 c.p. e vizi motivazionali: la difesa ha contestato il dato della coabitazione con un altro indagato presso la base logistica, il richiamo a un’ordinanza di riesame relativa a un coindagato non conosciuta dalla difesa e la deduzione dell’affectio societatis da rapporti e compiti che sarebbero stati funzionali soltanto alla rapina del capo J. Il secondo motivo, sul capo J, ha censurato la gravità indiziaria e la configurabilità del tentativo di rapina, richiamando l’assenza di sopralluoghi precedenti, i passaggi in auto davanti all’ufficio postale in presenza della polizia, il travisamento e la diversa ricostruzione della velocità e dell’allontanamento. Il terzo motivo, sui capi L, M e O, ha contestato l’attribuzione in concorso del riciclaggio, sostenendo che la manomissione delle targhe, materialmente eseguita da terzi, fosse riconducibile soltanto al promotore dell’associazione. Il quarto motivo ha censurato la sussistenza delle esigenze cautelari di inquinamento probatorio e fuga. Il quinto ha contestato l’inadeguatezza degli arresti domiciliari, richiamando la condotta dell’indagato tra febbraio 2025 e l’arresto del maggio 2026. Il testo non specifica la denominazione dei reati relativi ai capi L, M e O.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi aspecifici, non consentiti o manifestamente infondati. Il primo motivo è stato giudicato aspecifico e privo della prova di resistenza: la contestazione del dato sulla coabitazione non dimostrava che esso fosse decisivo e il Tribunale aveva valorizzato anche contatti frequenti con il vertice, conoscenza e distribuzione dei ruoli, custodia e movimentazione di veicoli con targhe clonate e attività di bonifica, anche con riguardo a veicoli diversi da quelli usati per la rapina. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico e diretto a ottenere una rivalutazione del materiale indiziario; la motivazione sulla tentata rapina è stata giudicata congrua, avendo il Tribunale considerato gli appostamenti nei giorni precedenti, il travisamento e l’interruzione dell’azione per la presenza della polizia. Sono state considerate non decisive sia la censura sulla velocità sia quella sul richiamo all’ordinanza relativa al coindagato, poiché il Tribunale aveva esposto autonomamente le ragioni riferite alla posizione dell’indagato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale: l’eventuale accoglimento non avrebbe modificato la misura, considerati i residui reati che ne costituivano titolo. Il quarto motivo è stato ritenuto aspecifico e privo di interesse concreto; quanto all’inquinamento probatorio, la motivazione è stata giudicata congrua in relazione alle operazioni di bonifica del veicolo, mentre la doglianza sul pericolo di fuga non avrebbe inciso sulla misura perché permaneva l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. Il quinto motivo è stato giudicato aspecifico e manifestamente infondato: la custodia in carcere era stata motivata con l’assenza di autodisciplina, la condotta successiva al reato e lo spessore criminale dell’associazione; il giudice non era tenuto a motivare specificamente sull’inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico se riteneva adeguata soltanto la custodia inframuraria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Il Tribunale, pertanto, ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte, individuando gli elementi caratterizzanti la natura permanente del vincolo associativo, diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti.
La partecipazione associativa può essere desunta da elementi indicativi di un vincolo stabile e permanente diretto alla realizzazione di un programma criminoso indeterminato, oltre che da comportamenti che manifestino una partecipazione attiva e stabile.
Al fine dell'adozione della misura cautelare, è sufficiente, infatti, l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari ‘gravi indizi di colpevolezza’ non corrispondono agli ‘indizi’ intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Per applicare una misura cautelare è sufficiente un quadro probatorio che fondi una qualificata probabilità di responsabilità; i gravi indizi cautelari non coincidono con gli indizi necessari per una condanna e non sono sottoposti ai criteri dell’art. 192, comma 2, c.p.p.
Al fine dell'adozione della misura cautelare, è sufficiente, infatti, l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari ‘gravi indizi di colpevolezza’ non corrispondono agli ‘indizi’ intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.
La Corte chiarisce che i criteri dell’art. 192, comma 2, c.p.p. relativi agli indizi per la decisione di merito non si applicano alla valutazione dei gravi indizi cautelari, poiché la norma non è richiamata dall’art. 273, comma 1-bis, c.p.p.
Inoltre, non può revocarsi in dubbio che la valutazione del peso probatorio degli indizi possa essere contestata, in sede di legittimità, unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, nonché congruenza della stessa rispetto ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, mentre restano inammissibili le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice.
Nel ricorso per cassazione la valutazione degli indizi è sindacabile nei limiti dei vizi motivazionali e della coerenza con i principi di valutazione della prova; non è consentito chiedere una diversa ponderazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito.
Secondo cui, ai fini della configurabilità del tentativo, assumono rilievo non solo i veri e propri atti esecutivi, ma anche quelli che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà perpetrato, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili, indipendenti dalla volontà dell'agente.
Il tentativo può configurarsi anche sulla base di atti preparatori quando il piano sia stato definito nei dettagli e la condotta abbia già iniziato ad attuarlo, con significativa probabilità di realizzazione del delitto salvo eventi imprevedibili e indipendenti dalla volontà dell’agente.
art. 274, comma 1, lett. a), c.p.p.
Con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio, il Tribunale ha ritenuto tale rischio concreto ed attuale, valorizzando la condotta tenuta in occasione delle operazioni di bonifica del veicolo, intraprese dal Condorelli dopo la rapina di cui al capo J (vds. pag. 14 della ordinanza citata): si tratta di motivazione congruente e priva di aporie logiche, nonché aderente alle risultanze processuali, e dunque non sindacabile in questa sede.
Il pericolo di inquinamento probatorio può essere ritenuto concreto e attuale sulla base di condotte di bonifica di un veicolo successive al reato; una valutazione motivata in modo congruo e coerente con gli atti non è sindacabile in cassazione.
art. 274, comma 1, lett. b), c.p.p.
Quanto al pericolo di fuga, dunque, il motivo di ricorso risulta non scrutinabile, poiché non sorretto da alcun concreto interesse, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque ad un effetto liberatorio, né inciderebbe sul quomodo della misura.
La contestazione del solo pericolo di fuga è priva di interesse concreto quando il suo accoglimento non determinerebbe la liberazione dell’indagato né modificherebbe le modalità della misura, in presenza di un’altra esigenza cautelare.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorrente, inoltre, non contesta la ricorrenza della esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La permanenza dell’esigenza cautelare di cui alla lettera c), non contestata dal ricorrente, esclude che la sola censura sul pericolo di fuga possa produrre un effetto liberatorio o incidere sulle modalità della misura.
Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura dei motivi ed ai profili di colpa che hanno dato causa alla dichiarazione di inammissibilità, si stima di determinare euro tremila.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza dei presupposti indicati, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata qui in 3.000 euro.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
La Corte dispone che la cancelleria esegua gli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Massime di principio
- Ai fini dell’applicazione di una misura cautelare, i gravi indizi di colpevolezza richiedono una qualificata probabilità di responsabilità, ma non coincidono con gli indizi necessari per la condanna e non sono valutati secondo i criteri dell’art. 192, comma 2, c.p.p.
- In cassazione la valutazione del peso degli indizi è sindacabile per adeguatezza, completezza e logicità della motivazione e per la sua coerenza con i principi giuridici applicabili; è inammissibile la censura che sollecita una diversa valutazione di circostanze già esaminate.
- La deduzione di travisamento della prova deve indicare e allegare l’atto asseritamente travisato e spiegare la decisività dell’errore, dimostrando che esso è idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio.
- La partecipazione a un’associazione per delinquere può essere desunta da elementi che manifestino la stabilità del vincolo e la condivisione di un programma criminoso indeterminato, nonché da una partecipazione attiva e stabile, desumibile anche dalla distribuzione dei ruoli e dallo svolgimento di attività funzionali alla vita dell’associazione.
- Il tentativo è configurabile anche in presenza di atti preparatori quando il piano criminoso sia stato definitivamente predisposto nei dettagli, l’agente abbia iniziato ad attuarlo e l’azione abbia significativa probabilità di conseguire l’obiettivo, salva l’interruzione per eventi imprevedibili e indipendenti dalla volontà dell’agente.
- L’interesse a impugnare una misura cautelare deve essere concreto e attuale: una censura è inammissibile se il suo eventuale accoglimento non inciderebbe né sull’applicazione né sulle modalità della misura.
- Il pericolo di inquinamento probatorio può essere fondato su condotte successive al reato dirette a bonificare o alterare elementi materiali rilevanti, se la valutazione del giudice è motivata in modo congruo e coerente con gli atti.
- Quando il giudice ritiene adeguata soltanto la custodia in carcere, in ragione della pericolosità dell’indagato e delle caratteristiche del fatto, non è tenuto a motivare specificamente sull’inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, che costituiscono una modalità esecutiva della misura domiciliare e non una misura coercitiva autonoma.
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