Cassazione Penale, Sentenza n. 33333/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza d'appello che ha confermato la responsabilità penale per detenzione ai fini di spaccio di circa 1 kg di cocaina ma ha rideterminato la pena e rifiutato varie attenuanti. Il ricorso articolava quattro motivi: (1) nullità della sentenza per errore di data e mancato riconoscimento delle attenuanti speciali (art. 416-bis, comma 3 c.p. e art. 73, comma 7 DPR 309/1990); (2) mancata valutazione di prova decisiva (sentenza n. 777/2022 a carico di Sonino/Sonno Amelia) utile al riconoscimento della dissociazione; (3) mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata; (4) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla conferma dell'aggravante della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso solo in parte. Ha ritenuto l'errore sulla data mero errore materiale, ha declarato inammissibili molte censure che comporterebbero valutazioni di merito e ha confermato la correttezza del rigetto delle attenuanti speciali e dell'art. 73, comma 7, per mancanza di elementi nuovi o decisivi. Ha però ritenuto fondato il motivo relativo alla carenza motivazionale della Corte di appello sulla sussistenza della recidiva aggravata: la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a tale profilo e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame della recidiva e, conseguentemente, per la riconsiderazione degli effetti sulla determinazione della pena.
Norme richiamate
La Corte rileva che per il riconoscimento della attenuante connessa alla dissociazione sono richieste dichiarazioni non contraddittorie e un contributo concreto alle indagini; le dichiarazioni dell'imputato non sono state ritenute sufficienti
La norma è stata invocata per ottenere una attenuante per collaborazione nel procedimento; la Corte territoriale ha ritenuto che non siano emersi elementi nuovi né identificazioni di terzi tali da giustificarne il riconoscimento
Riguarda le attenuanti generiche; la Corte di merito ha valutato che le generiche richiamate dal ricorrente erano prive di specificità e non giustificavano prevalenza sulla recidiva contestata
Norma citata in relazione al concordato sulla pena applicato ad altro imputato; menzionata nel quadro processuale ma non centrale per i motivi di cassazione
Massime di principio
- Un errore materiale nella data di deliberazione non invalida la sentenza se documenti ufficiali (verbale, dispositivo sottoscritto) dimostrano la regolare trattazione e deliberazione.
- Le attenuanti speciali (es. dissociazione ex art. 416-bis o attenuante ex art. 73 DPR 309/1990) richiedono dichiarazioni efficaci e apporti concreti alle indagini; dichiarazioni contraddittorie o non novative non sono sufficienti.
- Sentenze non definitive o documenti non ancora divenuti esecutivi non possono essere considerati prova decisiva senza che emergano elementi nuovi e rilevanti rispetto al quadro probatorio già acquisito.
- La Corte di Cassazione non può rivalutare il merito probatorio: i motivi che richiedono una nuova valutazione dei fatti sono inammissibili in sede di legittimità.
- L'omessa o insufficiente motivazione del giudice del merito su elementi costitutivi di un'aggravante (es. recidiva) costituisce vizio di legge che comporta annullamento e rinvio per nuovo esame.
- Se in sede di rinvio la recidiva viene esclusa, il giudice dovrà riconsiderare il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti e la quantificazione della pena, potendo mutare l'entità della sanzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33332/2024 del 02/09/2024
- Sentenza penale · 2 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33335/2024 del 02/09/2024
- Sentenza penale · 2 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33337/2024 del 02/09/2024
- Sentenza penale · 2 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33338/2024 del 02/09/2024
- Sentenza penale · 2 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33339/2024 del 02/09/2024
- Sentenza penale · 3 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33476/2024 del 03/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →