Cassazione Penale, Sentenza n. 33339/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Genova che, in appello cautelare, aveva sostituito l'obbligo di dimora nella provincia di Asti (misura applicata il 15/11/2023) con una misura interdittiva: per un anno il divieto di esercitare attività commerciale di rivendita di autoveicoli e il divieto di ricoprire cariche dirigenziali in imprese. Lo Scandiani aveva chiesto la modifica dell'obbligo di dimora spostandolo nella provincia di Genova (affermando di non avere abitazione in Asti e volendo riprendere vita familiare e lavorativa), deducendo vizi di motivazione (contraddittorietà e mancanza di giustificazione per non adottare misura meno afflittiva) e violazione di legge per l'applicazione di una misura diversa da quella richiesta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto assente qualsiasi contraddittorietà nella motivazione dell'ordinanza impugnata: il Tribunale ha adeguatamente motivato di ritenere sproporzionata la misura dell'obbligo di dimora rispetto all'esigenza di impedire la ripresa dell'attività di rivendita di auto, potendo tale esigenza essere tutelata con una misura interdittiva meno incisiva sulla libertà personale. Ha inoltre confermato la legittimità del potere del giudice d'appello di adottare misure cautelari diverse e anche meno afflittive rispetto a quelle richieste in sede di impugnazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000
art. 2 del dlgs n. 74 del 2000
Norma contestata in relazione al reato fiscale (omissione IVA con fatture relative a operazioni passive inesistenti); dalla contestazione deriva la valutazione del rischio di reiterazione e l'idoneità di misure interdittive a prevenire la commissione di analoghi delitti.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso per cassazione.
Giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione)
Corte di cassazione, Sezione VI penale, 17 gennaio 2020, n. 1832; Sezione V penale, 15 marzo 2017, n. 12618; Sezione II penale, 22 dicembre 2014, n. 53376
Principio interpretato: in sede di appello cautelare, il giudice, anche nel rispetto del principio devolutivo, può applicare misure cautelari diverse e perfino meno afflittive rispetto a quelle richieste o disposte dal Gip, purché adeguatamente motivate e proporzionate alle esigenze cautelari.
Massime di principio
- Il giudice dell'appello cautelare può sostituire la misura cautelare disposta dal Gip con altra misura, anche diversa e meno afflittiva, purché la scelta sia adeguatamente motivata e proporzionata alle esigenze di prevenzione del rischio di reiterazione.
- Una misura interdittiva che incide su attività economiche o dirigenziali può essere considerata meno afflittiva rispetto a misure che limitano la libertà personale (es. obbligo di dimora), se non restringe la libertà di locomozione o stabilimento in senso fondamentale.
- La presenza di precedenti penali e la tipologia del reato (qui reato fiscale con uso di fatture inesistenti) sono elementi rilevanti per giustificare una misura che impedisca lo svolgimento di attività imprenditoriale ritenuta occasione di commissione del reato.
- Per contestare efficacemente la scelta del giudice cautelare in Cassazione è necessario dimostrare vizi di motivazione gravi (contraddittorietà manifesta, illogicità, mancata valutazione di elementi decisivi) o la palese sproporzione della misura adottata rispetto alle esigenze cautelari.
- La richiesta di modifica territoriale di un obbligo di dimora (es. spostarlo in altra provincia) richiede elementi concreti (residenza, necessità familiari/professionali) ma non garantisce l'automatica accoglienza: il giudice valuta anche l'idoneità della misura alternativa a presidiare il rischio di reiterazione.
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