Cassazione Penale, Sentenza n. 33335/2024 del 02/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dagli artt. 2, lett. c-bis, e 7, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 4/2019 (convertito con legge n. 26/2019) per avere omesso, nella domanda per il reddito di cittadinanza, di indicare un altro soggetto nel suo nucleo familiare percettore di reddito, rendendo così dichiarazioni non veritiere. La censura principale era che la Corte territoriale aveva qualificato il reato come a dolo generico e aveva ritenuto l'esistenza di un unico nucleo familiare sulla base della sola iscrizione nello "stato di famiglia", senza valutare la possibile sussistenza di un errore su norma extrapenale da parte dell'imputato; inoltre il ricorrente sosteneva che la fattispecie fosse invece di dolo specifico, con conseguente vizio di motivazione e di diritto.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto preliminarmente che la norma incriminatrice (art. 7 del d.l. n. 4/2019) fosse stata in vigore sia al momento del fatto sia al momento delle sentenze di merito (l'abrogazione è efficacia dal 1.1.2024) e che la deroga alla lex mitior risultasse legittima e giustificata. Ha poi osservato che, sebbene la Corte d'appello abbia erroneamente parlato di dolo generico, la fattispecie è indubbiamente di dolo specifico (la dichiarazione è resa "al fine di ottenere indebitamente il beneficio"); tale errore terminologico non ha inciso sulla decisione, perché dagli atti emergeva chiaramente la finalità di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza. La Corte ha altresì ritenuto legittima la valutazione dei giudici di merito che hanno desunto la convivenza e l'appartenenza allo stesso nucleo familiare dalla coesistenza nello stato di famiglia, dato che il ricorrente non ha fornito alcuna plausibile motivazione alternativa. Infine la Corte ha escluso che un errore su norma extrapenale (ignoranza dei requisiti) possa escludere il dolo: l'errore su legge penale non esclude il dolo ai sensi dell'art. 5 c.p. La sentenza impugnata è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
decreto-legge n. 4 del 2019 (convertito con legge n. 26 del 2019), art. 2, lett. c-bis
Definisce i presupposti per l'accesso al reddito di cittadinanza; utilizzata per identificare il contenuto dichiarativo dovuto dall'istante in relazione al nucleo familiare
decreto-legge n. 4 del 2019 (convertito con legge n. 26 del 2019), art. 7, commi 1 e 3
Norma sanzionatoria che punisce le false dichiarazioni o omissioni finalizzate all'ottenimento indebito del reddito di cittadinanza; la Corte la considera norma a dolo specifico (finalità di ottenere il beneficio)
legge n. 197 del 2022, art. 1, comma 318
Ha disposto l'abrogazione della norma incriminatrice con efficacia dal 1 gennaio 2024; la Corte ha ritenuto che tale efficacia posteriore non incida sui fatti commessi anteriormente e non determini applicazione della lex mitior
Definisce il "nucleo familiare" ai fini del reddito di cittadinanza richiamato dall'art. 2 del d.l. 4/2019; la Corte ha ritenuto che il richiamo consenta di inferire coabitazione dalla presenza nello stesso stato di famiglia
Testuale indicazione che la famiglia anagrafica è costituita da soggetti legati da vincoli affettivi e coabitanti: la Corte l'ha utilizzata per legittimare la prova della convivenza tramite lo stato di famiglia
decreto-legge n. 48 del 2023 (convertito con legge n. 85 del 2023), art. 8
Introdotto per disciplinare l'assegno di inclusione in sostituzione del reddito di cittadinanza; la Corte segnala continuità normativa e finalità analoghe di tutela dell'indebita erogazione del beneficio
Richiamato nella valutazione che l'errore su legge penale non esclude il dolo; la Corte ha confermato che l'ignoranza dei requisiti per ottenere il beneficio non esclude la responsabilità dolosa
codice penale, art. 2, comma secondo (principio della lex mitior)
La Corte ha spiegato che la deroga operata dall'abrogazione con efficacia differita non viola il principio della lex mitior in quanto è espressamente prevista e giustificata
codice di procedura penale, art. 616
Norma procedurale invocata per la condanna al pagamento delle spese processuali del ricorrente
Massime di principio
- La mancata indicazione di componenti del nucleo familiare percettori di reddito in una domanda per prestazioni sociali può integrare il reato previsto dall'art. 7 d.l. n. 4/2019 quando sia dimostrabile l'intenzione di ottenere indebitamente il beneficio: il reato è a dolo specifico.
- L'iscrizione nello stesso stato di famiglia costituisce prova legittima, salvo prova contraria, della convivenza e della sussistenza di vincoli familiari rilevanti ai fini delle prestazioni sociali.
- La mera affermazione di errore circa i presupposti amministrativi o extrapenali (ignoranza della normativa) non esclude necessariamente il dolo: l'errore su legge penale non esime dalla responsabilità quando la volontà dell'agente sia diretta al conseguimento del beneficio.
- La abrogazione successiva di una norma penale può essere posta in via differita nel tempo; se la norma salva l'applicazione delle sanzioni per fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'abrogazione, la lex mitior non si applica retroattivamente.
- In giudizio di legittimità la correzione di un vizio terminologico (es. dolo generico vs dolo specifico) non invalida la decisione se la motivazione e le risultanze probatorie dimostrano comunque l'elemento soggettivo richiesto.
- Chi contesta una valutazione probatoria basata su presunzioni derivate da atti anagrafici deve offrire una concreta e plausibile alternativa fattuale per scalfire l'interpretazione dei giudici di merito.
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