Cassazione Penale, Sentenza n. 33332/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Torresi era stato condannato per il reato previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 74/2000 (elusione delle procedure esecutive fiscali) per aver, il 12 aprile 2017, trasferito la proprietà di immobili alla figlia riservandosi il diritto di abitazione vitalizio, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte, interessi e sanzioni per un ammontare superiore a 50.000 euro; contestualmente era stata disposta la confisca ai sensi dell'art. 12‑bis d.lgs. 74/2000 per 40.000 euro. In cassazione la difesa ha dedotto: 1) l'inefficacia probatoria della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.p., che non garantirebbe la conoscenza effettiva dell'atto e dunque il dolo specifico richiesto; 2) l'assenza di atti fraudolenti, poiché l'atto sarebbe un contratto di mantenimento/vitalizio assistenziale (non una simulazione o donazione), motivato da finalità assistenziali e con corrispettivo congruo; 3) l'esistenza di ipoteche gravanti sugli immobili che ridurrebbero il valore trasferito al di sotto della soglia di punibilità e renderebbero inefficace ogni pregiudizio all'azione esecutiva dell'Erario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione dei giudici di merito che hanno valorizzato la documentazione fiscale e la sequenza temporale degli atti (preavviso di iscrizione ipotecaria del 22/02/2017 e trasferimento del 12/04/2017) per concludere che il trasferimento era finalizzato a eludere l'azione esecutiva dell'Erario. La Corte ha ricordato che l'art. 11 d.lgs. 74/2000 è un reato di pericolo punibile quando sussistono atti simulati o fraudolenti idonei ex ante a pregiudicare il recupero coattivo, e che la soglia di punibilità di 50.000 euro si riferisce all'ammontare delle imposte, sanzioni e interessi non pagati (qui 795.126,94 euro). Ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini della tipicità, l'esistenza di ipoteche pregresse sul bene. Conseguentemente è stata confermata la condanna (8 mesi di reclusione condizionalmente sospesa) e la confisca per 40.000 euro; il ricorrente è stato condannato alle spese e all'onere di rifondere le spese di giudizio ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 11
La norma configura un reato di pericolo che sanziona atti simulati o fraudolenti volti a eludere l'azione esecutiva dell'Erario. La soglia di punibilità di 50.000 euro si riferisce all'ammontare delle imposte, sanzioni e interessi dovuti e non al valore dei beni trasferiti.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis
Consente la confisca per equivalente di beni nella disponibilità dell'imputato trasferiti a terzi fino all'ammontare corrispondente; la Corte ha confermato la confisca per 40.000 euro.
Norma sul diritto di abitazione vitalizio. I giudici di merito hanno valutato che la riserva di abitazione, pur essendo un istituto civile, non prevale sulla valutazione della finalità elusiva dell'atto quando l'insieme delle circostanze indichi simulazione o frode.
codice di procedura penale, art. 140
Regola la notifica mediante giacenza. La Corte ha ritenuto che tale modalità, unitamente ad altre notifiche e atti impositivi ricevuti, fosse sufficiente a dimostrare la consapevolezza del debito fiscale da parte dell'imputato.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'obbligo di rifondere le spese legali da parte del ricorrente soccombente; la Corte ha condannato il ricorrente a tale onere.
Massime di principio
- Un trasferimento di beni a favore di parenti dopo notifiche o avvisi di pagamento può essere valutato come atto simulato se non sussiste un corrispettivo reale o se l'atto non ha utilità concreta diversa dall'eludere l'azione dell'Erario.
- La soglia di punibilità prevista dall'art. 11 d.lgs. 74/2000 va riferita all'ammontare delle imposte, sanzioni e interessi dovuti, non al valore dei beni trasferiti.
- La riserva di diritti reali (es. diritto di abitazione) o la presenza di ipoteche non escludono automaticamente la configurabilità del reato: ciò che conta è l'idoneità ex ante dell'atto a pregiudicare l'azione esecutiva.
- La notifica mediante giacenza (art. 140 c.p.p.) può legittimamente integrare la conoscenza delle pretese fiscali se inserita in un quadro di altre comunicazioni e atti impositivi già ricevuti.
- In sede di legittimità la Corte di Cassazione non rivede le valutazioni di fatto se la motivazione dei giudici di merito è logica e coerente; le contestazioni della difesa che richiedono una diversa lettura delle prove sono in genere inammissibili in cassazione.
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