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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33337/2024 del 02/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato una misura interdittiva (divieto temporaneo di esercitare l'attività di impresa e di rivestire incarichi direttivi per 6 mesi) per i capi 2 e 4, riqualificati come reato di cui all'art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000. Il ricorso contestava: 1) la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza (in particolare l'attribuzione di dolo o dolo eventuale all'imputato nonostante la sua posizione di mero gestore e l'autonomia del consorzio/appaltatore); 2) la mancata considerazione del lungo intervallo temporale rispetto ai fatti (assenza di attualità del pericolo di reiterazione, art. 275‑bis c.p.p.); 3) l'omessa analitica verifica se i crediti utilizzati fossero inesistenti o semplicemente non spettanti (distinzione rilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 10‑quater).

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha ritenuto infondata la censura relativa alla natura 'inesistente' dei crediti (confermando che, allo stato, gli elementi indiziari indicano l'irreperibilità di vari enti e anomalie nelle dichiarazioni IVA), ma ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta. In particolare la Corte ha ritenuto carenti i gravi indizi in relazione al profilo soggettivo (dolo) a carico di Di Piazza, osservando che la consapevolezza della ricerca di vantaggi economici o la responsabilità solidale del committente non sono indizi univoci della volontà o dell'accettazione del rischio qualificato di utilizzare crediti inesistenti. Ha inoltre condiviso la censura sull'assenza di valutazione del decorso del tempo e dell'attualità del pericolo di reiterazione. Pertanto l'ordinanza cautelare è stata annullata con rinvio per nuovo esame, con indicazioni su cosa il giudice dovrà verificare (con particolare attenzione al dolo e all'attualità delle esigenze cautelari).

Norme richiamate

  • art. 38‑bis, D.lgs. n. 81/2015

    Il G.I.P. aveva individuato questa fattispecie per alcuni capi ritenendola contravvenzionale; la decisione di Cassazione non entra nel merito sostanziale della qualificazione qui, ma la norma è stata utilizzata in sede di delimitazione delle ipotesi criminose contestate.

  • art. 10‑quater, D.lgs. n. 74/2000

    Il Tribunale del Riesame ha riqualificato alcune condotte in questa norma (indebita compensazione con crediti fiscali). La Cassazione ha richiamato la necessità di distinguere tra crediti inesistenti e crediti non spettanti e ha ritenuto che, ai fini cautelari, occorre accertare con dettaglio tale tipologia e l'elemento soggettivo.

  • art. 275‑bis, cod. proc. pen.

    Censurato come violato dal ricorrente in relazione all'assenza di attualità del pericolo; la Corte ha ritenuto fondate le doglianze circa la mancata considerazione del lungo intervallo temporale e dell'assenza di fatti successivi che autorizzino a ritenere il pericolo di reiterazione.

  • art. 287, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorso con riguardo alla corretta interpretazione dell'art. 10‑quater; la Cassazione ha osservato la necessità di verifica analitica della tipologia dei crediti oggetto di compensazione.

  • art. 29, comma 2, D.lgs. n. 276/2003

    La responsabilità solidale del committente è stata considerata dal Tribunale come elemento che segnala l'interesse del committente a verificare i pagamenti degli appaltatori; la Cassazione ha tuttavia chiarito che tale responsabilità non vale di per sé come indizio univoco del dolo dell'imprenditore committente.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma richiamata in vista della valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione): la Corte ha indicato che il giudice del rinvio dovrà valutare se tali esigenze permangano anche alla luce della distanza temporale dei fatti.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che individua la competenza per il nuovo giudizio: la Cassazione ha disposto il rinvio per nuovo esame secondo tale disposizione.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 140/2017

    Richiamata in relazione al divieto di utilizzo del meccanismo dell'accollo tributario per alcune compensazioni; utilizzata dal Tribunale come elemento di contesto per giudicare la problematicità delle compensazioni effettuate.

Massime di principio

  • In sede cautelare la presenza di gravi indizi va valutata sia sugli elementi oggettivi sia su quelli soggettivi: l'esistenza di un interesse economico non è, di per sé, prova del dolo o del dolo eventuale dell'imprenditore committente.
  • La regola del dubbio a favore dell'indagato è basilare nelle decisioni cautelari: se un dato probatorio ammette due interpretazioni equivalenti, deve farsi salvo il più favorevole all'indagato salvo che non vi siano elementi univoci contrari.
  • La responsabilità solidale prevista dall'ordinamento del lavoro (art. 29 d.lgs. n. 276/2003) obbliga il committente ad accertamenti ma non costituisce automaticamente indizio di partecipazione a frodi fiscali da parte del committente stesso.
  • Per misure cautelari interdittive occorre verificare l'attualità del pericolo di reiterazione: la distanza temporale significativa dai fatti contestati e l'assenza di condotte successive possono escludere l'esigenza cautelare.
  • È essenziale distinguere, ai fini penali, tra crediti 'inesistenti' e crediti 'non spettanti': l'applicabilità di specifiche fattispecie penali (e delle misure cautelari) può dipendere da questa qualificazione e richiede un'analisi documentale approfondita.
  • La concreta irrilevanza o rilevanza probatoria di atti amministrativi o di valutazioni di congruità (es. pronunce di commissioni ministeriali) deve essere considerata nel complesso probatorio e può attenuare il giudizio sul dolo o sulla colpevolezza.
  • Il giudice che applica o conferma misure cautelari deve motivare in modo puntuale in ordine agli elementi che giustificano la gravità indiziaria e l'attualità delle esigenze cautelari, evitando deduzioni induttive generalizzate.

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