Cassazione Penale, Sentenza n. 33338/2024 del 02/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva applicato a Calà una misura interdittiva di 6 mesi (divieto temporaneo di esercitare l'attività di impresa e di rivestire uffici direttivi) per i reati di indebita compensazione riqualificati ex art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000 (capi 7 e 8). Le censure del ricorrente riguardavano: insufficiente gravità indiziaria (anche per il dolo richiesto), errata determinazione della soglia di punibilità, difetto di motivazione (non considerata la querela di Calà verso le ditte appaltatrici), competenza territoriale, e mancanza di prova del pericolo di reiterazione. Il PG aveva invece chiesto annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha ritenuto infondati i motivi relativi alla sussistenza di indizi in generale e alla competenza territoriale, ma ha accolto le doglianze sul profilo della gravità indiziaria (in particolare in ordine al dolo e al superamento della soglia di punibilità) e sul pericolo di reiterazione. Pertanto l'ordinanza del Tribunale del Riesame è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del Riesame di Caltanissetta, che dovrà riesaminare specificamente: a) se sussistono gravi indizi del concorso del ricorrente negli appalti e della consapevolezza/accettazione del rischio dell'uso di crediti inesistenti; b) l'esatta quantificazione del superamento della soglia di punibilità e i criteri di computo degli importi; c) l'attualità del pericolo di reiterazione anche alla luce delle iniziative poste in essere dall'impresa (querela, assunzione diretta di dipendenti, regolarità gestionale nel periodo successivo).
Norme richiamate
La sentenza segnala la contestazione per talune posizioni come fattispecie contravvenzionali ai sensi di questa norma; non sono state richieste misure cautelari per tali capi in quanto contravvenzioni
art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000
Il Tribunale del Riesame ha riqualificato alcuni capi come indebita compensazione ex art. 10‑quater; la Cassazione richiede che l'applicazione tenga conto del corretto raggiungimento della soglia di punibilità e della chiara indicazione degli importi
La norma sulle misure cautelari personali è stata richiamata dalla difesa per contestare la mancanza dei presupposti; la Cassazione valuta la gravità indiziaria anche sul profilo soggettivo (dolo) e conferma la necessità di motivazione specifica
art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74/2000
Per la competenza territoriale nei reati tributari la Corte conferma che rileva il luogo di effettuazione dell'ultima utilizzazione del credito (modello F24) o, in mancanza di individuazione, il luogo di accertamento del reato
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
La responsabilità solidale del committente è richiamata dal Tribunale come elemento di attenzione, ma la Cassazione chiarisce che tale responsabilità non costituisce di per sé prova univoca della consapevolezza o del dolo penale del committente
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La misura cautelare è stata motivata anche con il pericolo di reiterazione; la Cassazione richiede però prova temporale e fattuale dell'attualità di tale pericolo
Richiamato implicitamente nell'analisi della competenza territoriale come norma generale, la Corte ricorda la prevalenza della disciplina speciale tributaria (art. 18 d.lgs. 74/2000) quando applicabile
Richiamata dalla difesa (mancata evidenza di dissociazione e assunzione di responsabilità da parte della società) come elemento rilevante ai fini del pericolo di reiterazione; la Corte invita il giudice del rinvio a valutare tali elementi
Massime di principio
- Per l'applicazione di misure cautelari personali in reati tributari è indispensabile una motivazione dettagliata sia sugli elementi oggettivi sia su quelli soggettivi (dolo): la mera responsabilità solidale del committente non prova automaticamente la consapevolezza penale.
- In caso di dubbio probatorio il giudice cautelare deve privilegiare l'interpretazione più favorevole all'indagato; indizi ambigui non possono sorreggere misure interdittive.
- La verifica del superamento della soglia di punibilità per l'indebita compensazione deve essere chiara, ancorata a criteri di computo esplicitati e desumibili dalle imputazioni o da risultanze investigative note alle parti.
- Per la competenza territoriale nei reati di indebita compensazione si considera il luogo di ultima utilizzazione del credito (modello F24); se non individuabile, prevale il luogo di accertamento del reato (sede dell'Ufficio che ha effettuato la valutazione).
- Il pericolo di reiterazione richiede elementi attuali e concreti (recentità dei fatti, comportamenti successivi): comportamenti fattivi di dissociazione o regolarizzazione (querela, assunzione diretta dei dipendenti, regolarità fiscale successiva) possono indebolire l'assunto del pericolo.
- La irreperibilità o l'inesistenza strutturale di società che hanno ceduto crediti è un elemento indiziario rilevante, ma deve essere valutato nel complesso e con riferimento alla responsabilità soggettiva degli amministratori/committenti.
- In fase cautelare le contestazioni provvisorie possono essere fluide; il giudice deve tuttavia ancorare la propria decisione a elementi investigativi concreti e specifici, evitando valutazioni puramente deduttive.
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