Cassazione Penale, Sentenza n. 33476/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bergamo che aveva rigettato il loro appello avverso il decreto del pubblico ministero (12/12/2023) di restituzione dei beni sequestrati alla curatela del fallimento BAR PELLEGRINO S.r.l. Le società sostenevano di essere titolari dei beni in forza di fattura del 31/12/2018 (La Florian) e di successiva acquisizione di parte dei beni (Dolce Imperial, fattura 19/05/2022), di aver provato il pagamento, e contestavano la ricostruzione del Tribunale secondo cui le cessioni sarebbero soltanto apparenti (operazioni dissimulate) funzionali alla distrazione dei cespiti dalla fallita; inoltre deducevano vizi motivazionali e questionavano l'applicabilità della misura dato che alcuni cespiti erano stati autorizzati all'uso temporaneo dal G.I.P.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame chiara, completa e congrua: il Tribunale aveva valutato la promiscuità gestionale fra le entità riconducibili a Loprete, l'assenza di prova convincente del pagamento risultante dagli estratti conto della fallita, le manutenzioni operate dalla fallita su beni che sarebbero stati già venduti, l'assenza di prova del pagamento da Dolce Imperial alla Florian e l'incongruenza del prezzo pagato per parte dei cespiti. La Corte ha inoltre osservato che la verifica operata dal giudice del riesame riguarda il "fumus commissi delicti" e la compatibilità astratta della fattispecie, non l'anticipazione del giudizio di merito. Ha altresì precisato che l'autorizzazione temporanea all'uso dei beni da parte del G.I.P. non incide sui presupposti della revoca del sequestro e che questioni relative all'esecuzione del sequestro sono proponibili in incidente di esecuzione. Le ricorrenti sono state condannate alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 321 comma 1 c.p.p.
Predisposizione della misura di sequestro preventivo impeditivo: il sequestro è ordinato per preservare beni che possono essere oggetto di sottrazione o dispersione utile all'esito del procedimento fallimentare
art. 322-bis c.p.p.
Disposizioni sull'impugnazione dei decreti relativi al sequestro: le ricorrenti avevano proposto appello ai sensi di questa norma, che disciplina l'impugnazione degli atti del pubblico ministero in materia di sequestro
art. 324 c.p.p.
Consente l'impugnazione in sede di tribunale del riesame degli atti relativi al sequestro; la Corte richiama i limiti di tale rimedio e la possibilità di controllo da parte del tribunale del riesame
art. 325 c.p.p.
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze del giudice del riesame è proponibile solo per violazione di legge; la Corte ha applicato questo filtro per ammettere o meno il sindacato in Cassazione
art. 263 comma 3 c.p.p.
Prevede la rimessione della controversia sulla proprietà al giudice civile quando la questione di titolarità delle cose sequestrate appaia seria; la Corte ha ritenuto che tale serietà fosse esclusa dalla motivazione del Tribunale del riesame
art. 616 c.p.p.
Norma sulle spese processuali e sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende in base a questa disposizione
Massime di principio
- Il sindacato in sede di Cassazione sulle ordinanze del riesame è limitato a questioni di diritto: non sono rilevabili in Cassazione censure che sostanzialmente ripropongono una rivalutazione di merito dei fatti.
- Per ottenere il dissequestro o la restituzione di beni sottratti al fallimento l'onere di provare in modo chiaro la titolarità e il pagamento grava sulle parti che ne rivendicano la proprietà; elementi bancari, temporali e di gestione (es. manutenzioni, promiscuità gestionale) possono integrare indizi di simulazione.
- La valutazione del "fumus commissi delicti" dal tribunale del riesame deve mirare a verificare la compatibilità astratta degli elementi con la fattispecie criminosa e l'utilità di ulteriori indagini, senza anticipare il giudizio di colpevolezza.
- L'esistenza di autorizzazioni temporanee d'uso concesse dal G.I.P. non risolve la questione dei presupposti dello spostamento del sequestro: tali profili attengono all'esecuzione e vanno discussi nell'incidente di esecuzione, non nella fase di revoca motivata dal pubblico ministero.
- Quando la disputa sulla proprietà appare seria e fondata su documentazione credibile e construttiva, il giudice può valutare la rimessione al giudice civile ai sensi dell'art. 263 c.p.p.; ma se la motivazione del giudice penale mostra ragioni concrete per ritenere la simulazione, la rimessione può essere esclusa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33340/2024 del 03/09/2024
- Sentenza penale · 3 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33344/2024 del 03/09/2024
- Sentenza penale · 3 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33348/2024 del 03/09/2024
- Sentenza penale · 3 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33351/2024 del 03/09/2024
- Sentenza penale · 3 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33352/2024 del 03/09/2024
- Sentenza penale · 3 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33353/2024 del 03/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →