Cassazione Civile, Ordinanza n. 11770/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società correntista aveva convenuto la banca chiedendo la restituzione di euro 25.548,21 sostenendo che sul conto corrente fossero stati applicati addebiti non dovuti per interessi anatocistici, interessi ultralegali e usurari, commissioni di massimo scoperto, spese di tenuta conto e valute convenzionali. I giudici di merito avevano respinto la domanda: il Tribunale aveva ritenuto legittima l’applicazione dell’anatocismo dopo la delibera CICR del 9 febbraio 2000, aveva escluso la nullità della relativa modifica contrattuale e aveva rigettato il ricalcolo del saldo anche perché la parte attrice aveva prodotto gli estratti conto solo a partire dal 1 gennaio 2003; aveva inoltre ritenuto generica la doglianza sull’usura e sufficientemente pattuite le commissioni di massimo scoperto. La Corte d’appello aveva poi dichiarato inammissibile l’appello ex art. 348 c.p.c. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme su anatocismo, forma delle pattuizioni bancarie e onere della prova, sostenendo che la capitalizzazione trimestrale introdotta dopo la delibera CICR fosse peggiorativa e richiedesse nuova sottoscrizione, oltre a censurare il mancato espletamento di c.t.u.; 2) violazione delle norme sulla determinabilità dell’oggetto e sulla forma delle clausole bancarie, deducendo la nullità della clausola sulle commissioni di massimo scoperto per indeterminatezza del criterio di calcolo e della periodicità dell’addebito, essendo indicato solo il tasso dello 0,250%.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare della banca: nel ricorso proposto contro la sentenza di primo grado dopo la declaratoria di inammissibilità dell’appello, il ricorrente doveva indicare espressamente e analiticamente i motivi di appello e la motivazione dell’ordinanza resa ex art. 348-bis c.p.c.; tale onere non è stato assolto. Inoltre, esaminando comunque i motivi, la Corte ha rilevato che il primo non coglieva la ratio decidendi, perché il Tribunale non aveva negato in astratto la nullità della clausola anatocistica, ma aveva respinto la domanda di ricalcolo per mancanza degli estratti conto necessari fino al 2003. Quanto al tema dell’anatocismo, la Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui, per i contratti anteriori alla delibera CICR del 2000, le clausole anatocistiche sono radicalmente nulle e una nuova clausola richiede espressa pattuizione; tuttavia ha escluso la rilevanza concreta della censura per difetto del necessario accertamento fattuale. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, perché dalle difese della banca risultava che le clausole sulla commissione di massimo scoperto erano sostanzialmente determinate, avendo indicato i parametri di calcolo del tasso dello 0,250%. La ricorrente è stata condannata alle spese e, per effetto del rigetto/inammissibilità, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 348-ter, comma 3, c.p.c.; art. 348-bis c.p.c.
Nel ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado dopo l’inammissibilità dell’appello è necessario indicare espressamente i motivi di appello e la motivazione dell’ordinanza di inammissibilità, perché ciò consente di verificare l’assenza di giudicato interno.
ai sensi dell'art. 366, n. 3, c.p.c.
L’esposizione dei fatti deve comprendere, in questo peculiare ricorso, anche i motivi di appello e il contenuto dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., quale requisito di ammissibilità.
Richiamato come norma violata in tema di anatocismo; la Corte richiama l’orientamento per cui le clausole anatocistiche anteriori alla delibera CICR 2000 sono radicalmente nulle.
Richiamato dalla ricorrente in tema di interessi ultralegali/anatocistici; non è sviluppata una specifica interpretazione autonoma nel provvedimento.
Richiamato dalla ricorrente in materia di conto corrente bancario; non emerge una autonoma ratio applicativa.
Richiamato in relazione alla contestazione degli estratti conto e alla decorrenza della decadenza/contestazione delle annotazioni.
Richiamato in relazione all’onere probatorio: la domanda di ricalcolo non poteva essere accolta in mancanza degli estratti conto necessari, prodotti solo dal 1 gennaio 2003.
Richiamato in tema di capitalizzazione degli interessi bancari e disciplina dell’anatocismo.
Richiamato per sostenere l’indeterminatezza della clausola sulla commissione di massimo scoperto.
Richiamato per dedurre la nullità della clausola sulla commissione di massimo scoperto per indeterminatezza dell’oggetto.
Richiamato per la pretesa mancanza di un elemento essenziale del contratto in relazione alla clausola sulla commissione di massimo scoperto.
Richiamato per contestare la validità/formazione della clausola sulle commissioni di massimo scoperto.
art. 7 delibera CICR 9 febbraio 2000
Secondo la Corte di merito richiamata nella decisione, la modifica della capitalizzazione con pari periodicità era legittima se non peggiorativa rispetto alle condizioni concretamente applicate; la Cassazione richiama però l’orientamento per cui, per i contratti anteriori, le clausole anatocistiche sono radicalmente nulle e serve una nuova pattuizione espressa.
art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342 del 1999
Richiamato nel senso che, a seguito della pronuncia di incostituzionalità, le clausole anatocistiche inserite in contratti anteriori alla delibera CICR 2000 sono radicalmente nulle.
art. 2 delibera CICR 9 febbraio 2000
Richiamato quale parametro formale per la valida introduzione di una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, quando l’appello è stato dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., è necessario indicare in modo espresso e analitico i motivi di appello e la motivazione dell’ordinanza di inammissibilità, al fine di dimostrare che non si è formato giudicato interno sulle questioni devolute.
- La doglianza in cassazione è inammissibile se non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata: non può limitarsi a contestare in astratto la validità di una clausola quando il rigetto della domanda sia fondato su un diverso e autonomo presupposto, come la mancanza della documentazione necessaria per il ricalcolo del saldo.
- In materia di anatocismo bancario, per i contratti di conto corrente anteriori alla delibera CICR del 2000 le clausole anatocistiche sono radicalmente nulle; la valida introduzione di una nuova clausola richiede una espressa pattuizione conforme alla disciplina regolamentare applicabile.
- La clausola di commissione di massimo scoperto è nulla per indeterminatezza solo se indica la misura percentuale senza specificare il parametro di calcolo; se dai documenti contrattuali emergono i criteri su cui applicare la percentuale, la clausola può considerarsi sufficientemente determinata.
- Quando la domanda di ricalcolo del rapporto bancario presuppone l’esame dell’intera movimentazione, l’onere probatorio grava sulla parte attrice che deve produrre la documentazione contabile necessaria; in difetto, il giudice può respingere la domanda senza disporre c.t.u. esplorativa.
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