Cassazione Civile, Ordinanza n. 04374/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce dal giudizio promosso da alcuni dipendenti di una società ferroviaria, tutti con qualifica di capo treno, per ottenere il riconoscimento che, durante il periodo di ferie, nella retribuzione dovessero essere computati anche alcuni compensi previsti dalla contrattazione aziendale: l'incentivo per attività di scorta, l'incentivo per attività di riserva e il compenso per assenza dalla residenza. Il Tribunale, poi confermato dalla Corte d'appello, aveva accolto la domanda, quantificato i crediti e condannato la società al pagamento. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione della disciplina sulle ferie retribuite, sostenendo che la Corte territoriale avesse attribuito erroneamente efficacia vincolante all'interpretazione della Corte di giustizia dell'UE e che il d.lgs. n. 66 del 2003 non sarebbe la specifica trasposizione della direttiva 2003/88/CE richiamata; 2) violazione dei principi su ferie retribuite e della contrattazione collettiva, assumendo che la nozione di retribuzione feriale sarebbe rimessa al contratto collettivo e che il contratto aziendale Trenord escludeva quelle voci; 3) violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, sostenendo che la retribuzione feriale può essere inferiore a quella ordinaria purché non irrisoria e non dissuasiva, e chiedendo in subordine rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 4) violazione della disciplina sulla prescrizione dei crediti retributivi, lamentando che la Corte d'appello avesse fatto decorrere la prescrizione dalla cessazione del rapporto, nonostante le modifiche dell'art. 18 l. n. 300 del 1970.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la Corte territoriale si era correttamente conformata ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte di giustizia: la retribuzione dovuta durante le ferie deve comprendere le voci pecuniarie collegate all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, e il giudice di merito aveva legittimamente verificato in concreto che i compensi per scorta e riserva erano continuativi, ordinari e non meramente occasionali, con potenziale effetto dissuasivo sul godimento delle ferie. È stato altresì escluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, perché la questione risultava già chiarita dalla giurisprudenza europea e la valutazione dell'incidenza concreta delle singole voci era rimessa al giudice nazionale. Anche il quarto motivo è stato respinto, richiamando il principio secondo cui, per i crediti di lavoro non ancora prescritti al momento dell'entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 7 direttiva 2003/88/CE
La retribuzione per ferie deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria e comprendere gli importi pecuniari collegati alle mansioni e allo status professionale del lavoratore, così da non dissuaderlo dal godimento effettivo delle ferie.
È richiamato come norma interna di attuazione della disciplina europea sulle ferie retribuite.
art. 36 Cost.
È evocato quale parametro sulla retribuzione sufficiente e proporzionata anche nel periodo feriale.
È richiamato in tema di diritto alle ferie e relativa retribuzione.
art. 20.3 contratto aziendale Trenord
È invocato dalla società come disposizione contrattuale che escluderebbe alcune voci dalla retribuzione feriale; la Corte, però, ne dà una lettura conforme alla finalità della direttiva.
art. 28 punto 2 lett. c c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie
È richiamato per qualificare il servizio di riserva come lavoro effettivo e funzionale alla prestazione.
È richiamato dalla ricorrente in tema di stabilità del rapporto e decorrenza della prescrizione.
Regola il termine di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi; la Corte applica il principio per cui, per i crediti non prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine decorre dalla cessazione del rapporto.
È richiamato nel combinato disposto con l'art. 2948 c.c. per individuare il momento di decorrenza della prescrizione.
Fondamento della condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel periodo feriale la retribuzione deve essere calcolata includendo tutte le voci pecuniarie che siano normalmente e stabilmente collegate alle mansioni svolte e allo status professionale del lavoratore, non solo quelle espressamente qualificate come fisse dalla contrattazione.
- La contrattazione collettiva può disciplinare la retribuzione feriale, ma l'interpretazione delle clausole interne deve essere coerente con la finalità imperativa della disciplina europea: evitare che una diminuzione sensibile della retribuzione dissuada il lavoratore dal godere delle ferie.
- La valutazione circa l'idoneità concreta di una specifica sottrazione retributiva a produrre un effetto dissuasivo dal godimento delle ferie appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di legittimità.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata chiarita dalla giurisprudenza europea e l'applicazione dipenda solo da una valutazione del caso concreto riservata al giudice nazionale.
- Per i crediti di lavoro non prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, venuto meno il presupposto di stabilità sufficiente del rapporto durante il suo svolgimento.
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