Cassazione Penale, Sentenza n. 16684/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) vizio nella affermazione di responsabilità per mancanza dell'elemento soggettivo e per la sopravvenuta (o antecedente ma inefficace) concessione suppletiva che avrebbe legittimato la condotta; (2) errato diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131‑bis c.p.), nonostante la riconosciuta scarsa gravità e la richiesta del beneficio; (3) illegittima subordinazione della sospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza a cura della condannata, senza chiarire natura, termini e modalità e non essendovi costituzione di parte civile.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso fondato solo sul terzo motivo. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condizione che subordinava la sospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza a cura della imputata, eliminando tale obbligo/condizione. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato: la condanna (ammenda di 300,00 euro per il reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. per l'occupazione abusiva di oltre 2.000 mq. di demanio marittimo con strutture e arredi) è stata confermata; il diniego della causa di tenuità è stato ritenuto corretto; il rilascio della concessione suppletiva non è stato ritenuto idoneo a giustificare o a legittimare la condotta, essendo intervenuto dopo il sequestro e la constatazione dell'abuso.
Norme richiamate
Norme richiamate per l'illecito di occupazione arbitraria di demanio marittimo; applicazione ritenuta corretta dalla Corte alla luce dell'accertata occupazione di oltre 2.000 mq con strutture e arredi.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità: la Corte ha ritenuto che non trova applicazione quando la condotta è non occasionale, realizzata nell'ambito di attività d'impresa organizzata e con offesa non trascurabile al bene protetto.
art. 36 cod. pen., commi 2, 3 e 4
Disciplina delle pene accessorie: la pubblicazione della sentenza come pena accessoria è prevista solo per specifici reati indicati dalla legge; la fattispecie in esame non rientra tra quelli.
La pubblicazione della sentenza prevista dall'art.186 ha natura di riparazione del danno non patrimoniale e può essere disposta solo in presenza di domanda della parte civile; non può essere imposta d'ufficio né essere usata come condizione per la sospensione condizionale della pena.
art. 24 d.P.R. n. 328 del 1952
consente l'affidamento diretto di una maggiore superficie in ampliamento "solo in presenza di situazioni eccezionali e nella misura in cui l'estensione della originaria concessione sia obiettivamente funzionale e necessaria per l'effettivo corretto e proficuo utilizzo del bene già concesso e abbia, in ogni caso, una minima consistenza quantitativa, e non anche quando essa riguardi un (ulteriore) bene demaniale che solo soggettivamente sia collegato al primo, ma che obiettivamente potrebbe essere oggetto di una autonoma e distinta concessione"
La concessione suppletiva è soggetta a presupposti stringenti e, se rilasciata dopo il fatto e dopo il sequestro, non legittima retroattivamente la condotta già compiuta né dimostra buona fede preventiva.
artt. 165, 186, 347, 448, 475, 498, 501‑bis, 518 e 722 cod. pen.
Elenco delle ipotesi previste dalla legge in cui può essere disposta la pubblicazione della sentenza come pena accessoria; la fattispecie in esame non è tra queste.
art. 606, primo comma, lett. b) e e) cod. proc. pen.
Norme processuali che regolano i motivi di ricorso per cassazione invocati dalla difesa (violazione di legge e motivazione).
Richiamata nella giurisprudenza citata: la mancata richiesta della pubblicazione da parte della parte civile rileva nel giudizio di cognizione; la Corte sottolinea che la pubblicazione non poteva essere imposta in assenza di costituzione di parte civile.
Massime di principio
- Una concessione amministrativa ottenuta dopo che il fatto illecito è stato accertato e l'area sequestrata non legittima retroattivamente l'occupazione abusiva e non prova la buona fede antecedente dell'operatore.
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art.131‑bis c.p.) non opera quando la condotta è organizzata e funzionale all'esercizio di un'attività d'impresa (uso di mezzi, personale, notevole estensione dell'occupazione) e arreca un'offesa non trascurabile al bene protetto.
- La pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art.186 c.p. ha natura risarcitoria (danno non patrimoniale) e può essere disposta solo su domanda della parte civile: dunque non può essere imposta d'ufficio né essere posta come condizione per la concessione della sospensione condizionale della pena in assenza di parte civile.
- Il giudice non è tenuto a motivare specificamente il diniego di richieste o eccezioni manifestamente infondate o genericamente proposte; ciò giustifica il mancato approfondimento su istanze prive di fondamento.
- Nei casi di occupazione del demanio finalizzata all'esercizio commerciale, la valutazione della gravità deve considerare estensione, durata, mezzi impiegati e recidiva/consapevolezza dell'illecito: questi fattori ostacolano il riconoscimento di benefici come la tenuità del fatto.
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