Cassazione Penale, Sentenza n. 16679/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava la sentenza del Tribunale di Locri che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Zavaglia per estinzione del reato per prescrizione in relazione alla contestazione di occupazione arbitraria di area demaniale e abusi edilizi (artt. 81 cpv. c.p., 54 e 1161 R.D. 327/1942) contestati sino al 20.6.2023. Il ricorso sosteneva che il Tribunale aveva confuso il regime di decorrenza della prescrizione relativo all'abuso edilizio (che decorre dal sequestro o dall'interruzione stabile dell'attività edilizia) con quello del reato permanente di occupazione di demanio, per il quale la permanenza illegittima cessa solo quando termina l'uso illegittimo del bene, e quindi la prescrizione non poteva essere dichiarata se l'occupazione era contestata fino al 2023.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha confermato che il Tribunale ha fondato correttamente la propria decisione sull'intervenuto sequestro dell'opera nel 2011 (circostanza non contestata dal P.M.) e che il Procuratore non ha dimostrato l'esistenza di un evento successivo capace di ripristinare l'effettività dell'occupazione sine titulo fino al 2023. Pertanto la prescrizione è stata ritenuta intervenuta e la decisione di non procedere è legittima.
Norme richiamate
art. 81 c.p. (comma finale, come riportato nel testo)
Richiamata come parte della contestazione relativa alle fattispecie di abuso/occupazione; nella decisione non è oggetto di interpretazione autonoma ma figura nella descrizione del reato contestato
Norma richiamata in relazione alla disciplina sugli illeciti concernenti il demanio e l'occupazione arbitraria; la Corte la considera nel quadro della fattispecie contestata ma il decisivo è il dato fattuale del sequestro che interrompe l'occupazione
Richiamato quale disposizione pertinente alla fattispecie di occupazione demaniale; la Corte valorizza il sequestro come evento che, alla luce degli elementi istruttori, interrompe la permanenza illegittima ai fini della prescrizione
Massime di principio
- Per i reati con componente permanente (es. occupazione arbitraria di demanio) la prescrizione decorre fino al momento in cui perdura l'illegittimo uso; tuttavia un provvedimento effettivo di sequestro che interrompe l'occupazione può far cessare la permanenza e far decorrere la prescrizione da quella data
- La parte accusatrice deve dimostrare, con fatti e prove, che l'occupazione illegittima sia effettivamente perdurata dopo un sequestro o altro evento che avrebbe interrotto l'illegittimo possesso; l'assenza di tale prova può legittimare la dichiarazione di estinzione per prescrizione
- Non va automaticamente applicato il regime della prescrizione proprio di un reato edilizio (che può decorre dal sequestro o dall'interruzione stabile dei lavori) senza considerare la natura specifica del reato contestato (reato permanente di occupazione): occorre valutare i fatti istruttori e gli eventi interruttivi effettivi
- Il giudice di merito può valorizzare elementi processuali concreti (es. un sequestro non contestato) per determinare la cessazione della permanenza illegittima; tale valutazione, se sorretta dagli atti, è sindacabile in Cassazione solo se manifesta illogicità o violazione di legge
- In presenza di sequestro accertato e non confutato dall'accusa, la prescrizione può essere dichiarata anche se l'imputazione formale indica una durata dell'occupazione più lunga, purché la contestazione sia confrontata con le evidenze istruttorie
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