Cassazione Penale, Sentenza n. 16681/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli del 06/06/2024 che, in riforma parziale della sentenza di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato a lui ascritto (art. 323 c.p.). Gli argomenti principali del ricorso per cassazione erano: 1) la sopravvenuta abrogazione del reato di abuso d'ufficio per effetto della L. n.114/2024, con richiesta di annullamento ex art.129 c.p.p. e revoca delle statuizioni civili; 2) vizi per violazione di legge e carenza di motivazione per presunto mancato esame dei motivi di appello e dei motivi aggiunti; 3) vizi processuali relativi all'omessa escussione del responsabile del procedimento e alla mancata applicazione delle forme dell'art.210 c.p.p.; 4) mancato esame di doglianze nuove in appello riguardanti astensione, omissione di pubblicizzazione dell'istanza, ingiustizia del vantaggio patrimoniale e domanda di risarcimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto prioritariamente fondata la questione della sopravvenuta abrogazione del reato di abuso d'ufficio (L. n.114/2024) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché "il fatto non è previsto dalla legge come reato" ai sensi dell'art.129 c.p.p. Ha inoltre revocato i capi della sentenza concernenti gli interessi civili. Gli ulteriori motivi di doglianza sono stati assorbiti in ragione dell'automatica applicazione dell'abolitio criminis; è stato richiamato il principio secondo cui, in presenza di abrogazione del reato, il giudice deve dichiarare immediatamente la causa di non punibilità e la parte civile conserva il diritto di agire in sede civile "ex novo" per il risarcimento del danno.
Norme richiamate
abrogazione del reato di abuso d'ufficio
La Corte ha ritenuto che l'abrogazione del reato renda il fatto non più punibile e giustifichi l'annullamento della sentenza penale, con conseguente revoca delle statuizioni civili
Il giudice deve rilevare d'ufficio e immediatamente la causa di non punibilità sopravvenuta (come l'abolitio criminis) e può annullare la sentenza per questo motivo
art. 2, secondo comma, cod. pen.
Principio che nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato; la norma giustifica l'effetto retroattivo dell'abrogazione
Richiamato in relazione agli effetti della formula assolutoria sul processo civile: la formula "il fatto non è previsto dalla legge come reato" non produce automaticamente efficacia nel giudizio civile ai sensi di tale disposizione
Norma citata in riferimento alla revoca della sentenza in sede esecutiva per abolitio criminis, con distinzione degli effetti sui capi penali rispetto a quelli civili
Ordinanza Sez. 5 n. 31911 del 16/03/2001
Sez. 5 n. 31911 del 16/03/2001 Rv. 220226 - 01
Principio secondo cui l'abrogazione del reato produce effetti anche quando la sentenza è passata in giudicato e la Cassazione può valutare la questione d'ufficio
Sentenza Sez. U n. 46688 del 29/09/2016
Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016 Rv. 267884 - 01
Principio che, pur riconoscendo l'abolitio criminis e la necessità di revoca delle statuizioni penali, prevede che la parte civile conservi il diritto di agire civilmente ex novo per il risarcimento del danno
Massime di principio
- La sopravvenuta abrogazione di una fattispecie penale (abolitio criminis) produce effetto retroattivo e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice tramite la dichiarazione che "il fatto non è previsto dalla legge come reato"; ciò può giustificare l'annullamento della sentenza anche se passata in giudicato.
- Il ricorso per cassazione è ammissibile anche se volto unicamente a far valere la sopravvenuta abrogazione del reato; la Corte di cassazione può decidere la questione di abrogazione anche quando non sia stata dedotta in grado di appello.
- In presenza di abolitio criminis il giudice dell'impugnazione può revocare anche le statuizioni civili connesse alla condanna penale; la parte civile, tuttavia, conserva il diritto di proporre un'azione civile autonoma per il risarcimento del danno.
- Quando l'abrogazione del reato è accertata, gli altri motivi di impugnazione attinenti a valutazioni probatorie o vizi di motivazione possono risultare assorbiti, poiché viene meno la base penale della condanna.
- Il principio della ragionevole durata del processo giustifica che la Corte di cassazione decida direttamente la questione di abrogazione per evitare inutili rinvii e fasi esecutive contraddittorie.
- Le questioni procedurali relative all'istruzione probatoria (es. escussione di testi o responsabili del procedimento ex art.210 c.p.p.) restano rilevanti solo se l'accertamento dell'abrogazione non comporta l'assorbimento del giudizio penalistico; altrimenti la loro trattazione può risultare superflua.
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