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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16681/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli del 06/06/2024 che, in riforma parziale della sentenza di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato a lui ascritto (art. 323 c.p.). Gli argomenti principali del ricorso per cassazione erano: 1) la sopravvenuta abrogazione del reato di abuso d'ufficio per effetto della L. n.114/2024, con richiesta di annullamento ex art.129 c.p.p. e revoca delle statuizioni civili; 2) vizi per violazione di legge e carenza di motivazione per presunto mancato esame dei motivi di appello e dei motivi aggiunti; 3) vizi processuali relativi all'omessa escussione del responsabile del procedimento e alla mancata applicazione delle forme dell'art.210 c.p.p.; 4) mancato esame di doglianze nuove in appello riguardanti astensione, omissione di pubblicizzazione dell'istanza, ingiustizia del vantaggio patrimoniale e domanda di risarcimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto prioritariamente fondata la questione della sopravvenuta abrogazione del reato di abuso d'ufficio (L. n.114/2024) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché "il fatto non è previsto dalla legge come reato" ai sensi dell'art.129 c.p.p. Ha inoltre revocato i capi della sentenza concernenti gli interessi civili. Gli ulteriori motivi di doglianza sono stati assorbiti in ragione dell'automatica applicazione dell'abolitio criminis; è stato richiamato il principio secondo cui, in presenza di abrogazione del reato, il giudice deve dichiarare immediatamente la causa di non punibilità e la parte civile conserva il diritto di agire in sede civile "ex novo" per il risarcimento del danno.

Norme richiamate

  • Legge n.114 del 2024

    abrogazione del reato di abuso d'ufficio

    La Corte ha ritenuto che l'abrogazione del reato renda il fatto non più punibile e giustifichi l'annullamento della sentenza penale, con conseguente revoca delle statuizioni civili

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Il giudice deve rilevare d'ufficio e immediatamente la causa di non punibilità sopravvenuta (come l'abolitio criminis) e può annullare la sentenza per questo motivo

  • art. 2, comma 2, cod. pen.

    art. 2, secondo comma, cod. pen.

    Principio che nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato; la norma giustifica l'effetto retroattivo dell'abrogazione

  • art. 652 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione agli effetti della formula assolutoria sul processo civile: la formula "il fatto non è previsto dalla legge come reato" non produce automaticamente efficacia nel giudizio civile ai sensi di tale disposizione

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Norma citata in riferimento alla revoca della sentenza in sede esecutiva per abolitio criminis, con distinzione degli effetti sui capi penali rispetto a quelli civili

  • Ordinanza Sez. 5 n. 31911 del 16/03/2001

    Sez. 5 n. 31911 del 16/03/2001 Rv. 220226 - 01

    Principio secondo cui l'abrogazione del reato produce effetti anche quando la sentenza è passata in giudicato e la Cassazione può valutare la questione d'ufficio

  • Sentenza Sez. U n. 46688 del 29/09/2016

    Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016 Rv. 267884 - 01

    Principio che, pur riconoscendo l'abolitio criminis e la necessità di revoca delle statuizioni penali, prevede che la parte civile conservi il diritto di agire civilmente ex novo per il risarcimento del danno

Massime di principio

  • La sopravvenuta abrogazione di una fattispecie penale (abolitio criminis) produce effetto retroattivo e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice tramite la dichiarazione che "il fatto non è previsto dalla legge come reato"; ciò può giustificare l'annullamento della sentenza anche se passata in giudicato.
  • Il ricorso per cassazione è ammissibile anche se volto unicamente a far valere la sopravvenuta abrogazione del reato; la Corte di cassazione può decidere la questione di abrogazione anche quando non sia stata dedotta in grado di appello.
  • In presenza di abolitio criminis il giudice dell'impugnazione può revocare anche le statuizioni civili connesse alla condanna penale; la parte civile, tuttavia, conserva il diritto di proporre un'azione civile autonoma per il risarcimento del danno.
  • Quando l'abrogazione del reato è accertata, gli altri motivi di impugnazione attinenti a valutazioni probatorie o vizi di motivazione possono risultare assorbiti, poiché viene meno la base penale della condanna.
  • Il principio della ragionevole durata del processo giustifica che la Corte di cassazione decida direttamente la questione di abrogazione per evitare inutili rinvii e fasi esecutive contraddittorie.
  • Le questioni procedurali relative all'istruzione probatoria (es. escussione di testi o responsabili del procedimento ex art.210 c.p.p.) restano rilevanti solo se l'accertamento dell'abrogazione non comporta l'assorbimento del giudizio penalistico; altrimenti la loro trattazione può risultare superflua.

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