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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16680/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Andreozzi impugnava la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 44, comma 1, lett. b) del DPR 380/01 (realizzazione senza titolo di una superficie sopraelevata/soppalco). Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) mancata sospensione dell'azione penale ex art. 45 DPR 380/01 in considerazione della presentazione (22.7.2024) di una istanza di sanatoria alla luce del DL 69/04 conv. in L. 105/2024; (2) violazione di legge in ordine all'applicazione dell'art. 597 cod. proc. pen. e dell'art. 81 c.p., perché la Corte d'appello avrebbe colmato lacune della sentenza di primo grado (omessa indicazione della pena base e della pena del reato satellite) rideterminando la pena e violando il principio devolutivo e il divieto di reformatio in peius; (3) violazione di legge e insufficiente motivazione circa l'applicazione dell'art. 81 c.p.: mancherebbe l'indicazione della pena del reato satellite, la motivazione sarebbe illogica alla luce della presunta conformità urbanistica (quindi reato solo formale), non sarebbe chiaro se e come siano state concesse le attenuanti generiche e vi sarebbe sproporzione tra pena base e pena satellite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: (1) il primo motivo è generico e inammissibile perché non chiarisce la tipologia e la pertinenza della istanza di sanatoria rispetto all'abuso contestato (si trattava di realizzazione sine titulo di un soppalco richiedente permesso di costruire, non di difformità parziale o variazione essenziale cui si applicano le novità normative richiamate); la documentazione sopravvenuta non poteva essere esaminata in sede di legittimità; (2) il secondo motivo è inammissibile: la Corte d'appello correttamente ha integrato e precisato la motivazione lacunosa della sentenza di primo grado in ordine alla determinazione della pena, in conformità al principio che il giudice d'appello ha poteri di piena cognizione e può colmare lacune motivazionali; (3) il terzo motivo è manifestamente infondato: la Corte d'appello ha esplicitato la pena base (1 anno di arresto e €9.000 di ammenda), ha applicato le attenuanti generiche riducendo la pena (a 8 mesi e €6.000) e ha specificato l'aumento per il reato satellite (3 mesi e €1.000), con pena finale di 11 mesi di arresto e €7.000 di ammenda; la dosimetria è stata motivata in relazione alle ampie dimensioni dell'abuso e alla consistenza strutturale del soppalco. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente alle spese processuali, pagamento di €3.000 alla Cassa delle Ammende e delle spese del procedimento (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • DPR 380/2001, art. 44 comma 1 lettera b

    Norma richiamata quale fattispecie delittuosa: realizzazione senza titolo di opere edilizie (qui la creazione di una nuova superficie/soppalco). La sentenza conferma che l'opera contestata rientra in questa fattispecie.

  • DPR 380/2001, art. 45

    Richiamato dal ricorrente per la sospensione dell'azione penale in caso di istanza di sanatoria. La Corte ha ritenuto la deduzione generica e ha chiarito che la novella (DL 69/04 conv. L.105/2024) ha effetti limitati (es. parziale difformità o variazioni essenziali) e non si applica ai casi di opere realizzate sine titulo che richiedono il permesso di costruire.

  • DPR 380/2001, art. 36-bis

    Norma relativa a ipotesi di variazioni essenziali o difformità parziali. La Corte osserva che la disposizione è pertinente solo quando esiste un titolo edilizio in essere e quindi non si applica al caso di opere realizzate senza alcun titolo.

  • DL 69/2004 conv. L. 105/2024

    Novella evocata dal ricorrente per giustificare la sanatoria. La Corte la interpreta come di limitata portata (eliminazione del requisito della doppia conformità solo per abusi in parziale difformità o variazioni essenziali) e non applicabile a lavori realizzati senza titolo.

  • Codice di procedura penale, art. 597

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti dell'attività del giudice d'appello. La Corte, richiamando giurisprudenza, chiarisce che l'appello è sede di piena cognizione e il giudice del gravame può integrare la motivazione e colmare lacune non essendo tali lacune fonte di nullità automaticamente.

  • Codice penale, art. 81

    Norma sulla determinazione della pena e cumulo giuridico. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 81 nella dosimetria (indicazione della pena base, applicazione delle attenuanti generiche e aumento per il reato satellite) e sufficiente la motivazione sulla quantificazione.

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e)

    Norma che definisce i motivi di ricorso per cassazione (es. motivi per manifesta illogicità della motivazione). La Corte ha ritenuto che le censure mosse non raggiungono la soglia di manifesta illogicità o insufficiente motivazione richiesta per accoglimento in cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'onere per il ricorrente delle spese del procedimento in caso di inammissibilità. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a una somma equitativa (€3.000) alla Cassa delle Ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata per valutare l'eventuale colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. La Corte ha ritenuto che il ricorso non sia stato presentato con colpa e nondimeno ha comunque disposto il versamento alla Cassa delle Ammende in misura equitativa.

Massime di principio

  • La presentazione di una istanza di sanatoria sopravvenuta non sospende automaticamente l'azione penale: occorre che la domanda sia specifica, pertinente e riferibile alla tipologia di abuso contestata; le novità normative su sanatorie hanno applicazione limitata e non estendono effetti a opere realizzate completamente senza titolo.
  • In sede di appello il giudice ha piena cognizione e può integrare o precisare le lacune motivazionali della sentenza di primo grado, compresa la determinazione della pena, senza che ciò configuri automaticamente violazione del principio devolutivo o reformatio in peius, purché la motivazione integrativa sia congrua e verificabile.
  • Per la cassazione è necessario proporre censure specifiche e non generiche: deduzioni vaghe o documenti sopravvenuti non dettagliati sono normalmente inammissibili in sede di legittimità.
  • La determinazione della pena (pena base, attenuanti, aumento per reato satellite) deve emergere in modo leggibile nella motivazione; se la Corte d'appello fornisce una motivazione coerente e motivata sulla dimensione dell'abuso e sulle caratteristiche dell'opera, la valutazione di dosimetria difficilmente è sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità.
  • Se il ricorrente ottiene l'inammissibilità del ricorso, è probabile l'imposizione delle spese processuali e, in presenza di determinate condizioni, di un versamento alla Cassa delle Ammende; il ricorso in Cassazione comporta dunque rischi economici se infondato o generico.

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