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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16678/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 27/02/2024 che aveva confermato e parzialmente riformato la condanna per reati tributari (emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazioni fiscali con elementi passivi fittizi) e aveva rideterminato la confisca per equivalente. I motivi: 1) violazione dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 per applicazione retroattiva della confisca per equivalente a fattispecie anteriori all'introduzione della norma; 2) illegittimità costituzionale dell'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 74/2000 (subordinazione del patteggiamento all'estinzione integrale del debito tributario) e l'impossibilità di adempiere per sequestro; 3) travisamento dei fatti e errata valutazione probatoria (sede societaria, ruolo delle segretarie, sproporzione delle fatture, uso dell'imbarcazione); 4) contestazione della valutazione come legittimo risparmio fiscale; 5) confusione fra elusione ed evasione fiscale; 6) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 7) mancata applicazione dell'art. 9 d.lgs. 74/2000; 8) motivo aggiunto sulla prescrizione relativo a dichiarazione del 16/09/2014.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato i singoli motivi come manifestamente infondati o generici. In sintesi: 1) la confisca per equivalente era correttamente applicata in quanto l'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 riproduce la disciplina abrogata e vi è continuità normativa; 2) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13-bis, comma 2, è infondata, con richiamo alla sentenza Corte Cost. n.95/2015; il fatto che i beni fossero sottoposti a sequestro non escludeva la possibilità di ottenere svincolo o rateizzazione per estinguere il debito; la mancata notifica dell'avviso di accertamento non vincola il giudice penale per la sua autonomia; 3) i profili di fatto sono stati ritenuti meramente ricognitivi e quindi non riesumabili in sede di legittimità (ricorso generico); 4) la costituzione e l'uso di una società fittizia per emettere fatture ha valore penalmente rilevante e non è mera elusione; 5) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è fondato sulla mancanza di elementi positivi e sull'assenza di prova di impossibilità di pagamento; 6) l'art. 9 non trova applicazione nel caso in cui la stessa persona emette e utilizza le fatture. Inoltre è stata dichiarata inammissibile la richiesta di rinvio per difensore assente e inammissibile il motivo aggiunto sulla prescrizione poiché riferito a fatto successivo alla sentenza impugnata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

    La Corte ha ritenuto che l'art. 12-bis riproduce la disciplina precedente (art. 1, comma 143, legge 244/2007) e quindi possa legittimamente sorreggere misure ablative disposte per fatti anteriori alla sua introduzione, per continuità normativa.

  • art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000

    Per i delitti in materia tributaria le parti possono chiedere l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. solo nel caso di estinzione, mediante pagamento, dei debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti.

    La norma è stata ritenuta costituzionalmente legittima in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n.95/2015): la limitazione del rito del patteggiamento è giustificata dall'interesse pubblico alla riscossione integrale dei tributi e non viola diritti fondamentali.

  • art. 1, comma 143, legge n. 244/2007

    Nei casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ... si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322-ter cod. pen.

    La disposizione abrogata nel 2015 era sostanzialmente riproposta dall'art. 12-bis del d.lgs. 74/2000; la Cassazione ha affermato la continuità sostanziale tra le due norme.

  • art. 9 d.lgs. n. 74/2000

    Deroga al principio di concorso di cui all'art. 110 cod. pen. che esclude la rilevanza penale dell'utilizzatore quando diverso dall'emittente; la Corte ha ricordato che l'art.9 non opera quando la stessa persona emetta e utilizzi le fatture.

  • art. 2 e art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Norme incriminatrici relative, rispettivamente, alla dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e all'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la condotta contestata è stata ricondotta compiutamente a tali fattispecie.

  • art. 444 c.p.p.

    Rito del patteggiamento: l'accesso per i delitti tributari è condizionato dall'estinzione del debito tributario ai sensi dell'art.13-bis d.lgs. 74/2000.

  • art. 420-ter, comma 5, c.p.p.

    Disciplina l'impedimento del difensore per giustificare la mancata comparizione; la Corte ha applicato i requisiti stringenti per la richiesta di rinvio e dichiarato inammissibile la richiesta del difensore che non li ha adeguatamente documentati.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità di nuovi motivi in cassazione; la Corte ha escluso l'esame del motivo aggiunto relativo alla prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'obbligo di sopportare le spese del procedimento in caso di declaratoria di inammissibilità; tale onere è stato posto a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La confisca per equivalente applicata ai reati tributari può essere legittimamente disposta anche se la norma che disciplina la confisca è stata introdotta successivamente, quando la nuova norma riproduce sostanzialmente la disciplina precedente (continuità normativa).
  • La possibilità di patteggiare per delitti tributari è subordinata all'estinzione integrale del debito tributario ai sensi dell'art.13-bis d.lgs. 74/2000; l'esistenza di un sequestro non impedisce di regolarizzare la posizione mediante istanze di svincolo o piani di rateizzazione.
  • La mancata notifica di atti amministrativi tributari (es. avviso di accertamento) non vincola il giudice penale, che è autonomo rispetto al procedimento tributario amministrativo; l'assenza di un atto impositivo non esclude di per sé la rilevanza penale.
  • In Cassazione i motivi che mirano a riesaminare i fatti e le prove sono inammissibili se generici o diretti a una rivalutazione del materiale probatorio; le doglianze di travisamento devono essere specifiche e circostanziate.
  • La costituzione e l'utilizzo di strutture societarie fittizie per emettere fatture può integrare reati tributari e non è automaticamente legittima come mera pianificazione fiscale; conta la finalità reale e la strumentalità della società all'evasione.
  • Per ottenere il rinvio dell'udienza per impedimento del difensore è necessario rispettare i requisiti procedurali (comunicazione tempestiva, motivazione, assenza di sostituto e co-difensore).
  • Motivi nuovi riferiti a eventi posteriori alla sentenza impugnata (es. prescrizione maturata dopo la sentenza di appello) non sono ammessi in cassazione per i limiti previsti dall'art.585 c.p.p.

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