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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16685/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale della libertà di Reggio Calabria del 12/07/2024 con due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 649 c.p. e ai capi 19, 26 e 28, denunciando violazione del principio ne bis in idem rispetto a una sentenza irrevocabile (procedimento n. 2116/2021, Corte d'appello n. 1368/2023); (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 (associazione), contestando che la partecipazione all'associazione sarebbe stata affermata solo sulla base della serialità delle cessioni, senza prova dell'affectio societatis.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi. Sul primo motivo ha ritenuto che l'allegazione di ne bis in idem fosse generica e priva del necessario confronto documentale con la sentenza invocata; il Tribunale aveva già escluso il rapporto di sovrapposizione per alcuni capi (annullando i capi 21 e 6) e motivato la differenziazione temporale e fattuale per gli altri. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il censurato generico: il ricorrente non ha negato la partecipazione a quindici delitti-scopo in concorso con altri soggetti né ha confutato la descrizione del modulo operativo supportata da videoregistrazioni e riscontri fattuali, che il Tribunale ha ritenuto idonei a dimostrare un ruolo stabile di corriere. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (determinazione equitativa ai sensi della giurisprudenza costituzionale), oltre all'onere delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. pen.

    Il motivo riferito a questa norma è stato ritenuto generico; la Corte non ha potuto valutare un'effettiva violazione (es. ne bis in idem) per assenza di confronto documentale con la sentenza invocata e per mancata specificazione degli elementi di identità tra le fattispecie.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    La Corte ha confermato che, ai fini della gravità indiziaria per l'associazione, la serie di condotte in concorso, la costante presenza nelle transazioni e le videoregistrazioni costituiscono elementi logici e sufficienti per ritenere un contributo consapevole e stabile alla struttura associativa; la semplice censura astratta circa la mancanza di prove dell'affectio societatis è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    Norma richiamata per i vari capi di imputazione relativi al traffico di sostanze stupefacenti; il Tribunale ha distinto temporalmente e fattualmente alcune condotte valutando l'eventuale preclusione (ne bis in idem) solo per taluni capi e non per altri.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata la disposizione che prevede l'onere delle spese a carico del ricorrente per il rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese del procedimento.

  • art. 23, comma 8, decreto legge n.137/2020

    art. 23, comma 8, decreto legge n.137/2020

    Richiamato come norma procedurale in relazione alle conclusioni del Procuratore generale depositate nel procedimento; non influisce direttamente sulla valutazione di merito, ma sul deposito delle conclusioni.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000

    sentenza Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    La Corte di legittimità ha richiamato il principio giurisprudenziale relativo all'eventuale condanna alla Cassa delle ammende per atti processuali gravemente infondati; pur ritenendo che il ricorso non fosse depositato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha comunque disposto un versamento equitativo di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • I motivi di ricorso devono essere specifici e correlati alle ragioni esposte nel provvedimento impugnato: la genericità (astrattezza o mancata comparazione documentale) conduce all'inammissibilità.
  • Per far valere un vizio di ne bis in idem è necessario produrre e confrontare espressamente le decisioni precedenti, indicando con chiarezza l'identità degli elementi temporali, oggettivi e soggettivi delle fattispecie.
  • Nelle ipotesi di associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90, la mera serialità delle cessioni può contribuire a delineare un ruolo stabile (es. corriere), specie se supportata da riscontri oggettivi come videoregistrazioni e ripetute transazioni; per contrastare tale valutazione occorre un'argomentazione puntuale e prova contraria sull'assenza dell'affectio societatis.
  • Il tribunale può parzialmente annullare o modificare la misura cautelare (es. annullamento di alcuni capi e sostituzione della misura per altri capi con obblighi di presentazione a controlli), quindi le impugnazioni devono affrontare separatamente ciascun capo contestato con specifiche argomentazioni.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'onere delle spese a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.) e, in casi valutati, anche un versamento alla Cassa delle ammende; tuttavia la quantificazione può essere disposta equitativamente dalla Corte.

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