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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32200/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario)

La controversia

Una società debitrice impugnava in cassazione la sentenza d'appello che aveva respinto il suo gravame nel giudizio relativo al saldo di un rapporto di conto corrente e alla successiva azione monitoria/esecutiva promossa dal creditore originario e poi dai cessionari del credito. La controversia ruotava sulla clausola di esclusione contenuta nel contratto di cessione in blocco: secondo la ricorrente, il credito azionato non era stato trasferito perché, alla data rilevante, pendevano procedimenti giudiziari promossi dal debitore (opposizione a esecuzione e opposizione a decreto ingiuntivo) nei quali era contestata anche la legittimità della capitalizzazione degli interessi. La ricorrente censurava inoltre la motivazione della sentenza d'appello, ritenendola apparente, contraddittoria e illogica, e denunciava violazione dei canoni ermeneutici contrattuali ex artt. 1362 e seguenti c.c., sostenendo che la clausola dovesse essere interpretata in modo da ricomprendere tutte le controversie in cui il debitore avesse assunto un ruolo attivo di contestazione del credito, a prescindere da chi avesse formalmente introdotto il giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha escluso preliminarmente l'inammissibilità del controricorso per asserita nullità della procura. Nel merito, ha ritenuto infondata la doglianza di nullità della sentenza per motivazione apparente: la decisione d'appello conteneva infatti una motivazione effettiva, comprensibile e non meramente assertiva. Ha poi dichiarato inammissibile la censura con cui si lamentava la violazione dei criteri di interpretazione del contratto, osservando che, sotto tale veste, la ricorrente sollecitava in realtà una nuova valutazione di merito della clausola negoziale, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    La sottoscrizione del difensore in relazione alla procura su foglio separato vale come certificazione dell'autografia, contestabile solo con querela di falso.

  • art. 111 c.p.c.

    La cessione del credito controverso integra successione a titolo particolare nel diritto litigioso e non impedisce la prosecuzione del giudizio tra le parti originarie, salvo le regole sull'intervento del successore e sull'estromissione del cedente.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    La nullità della sentenza per mancanza di motivazione ricorre solo se la motivazione manchi del tutto o sia talmente contraddittoria da non consentire di individuarne la ratio decidendi; non basta che la motivazione sia ritenuta non condivisibile.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    È inammissibile la sovrapposizione di censure eterogenee, ma il motivo può essere esaminato separatamente se le doglianze sono chiaramente scindibili.

  • artt. 1362 e seg. c.c.

    La censura di violazione dei criteri ermeneutici è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione in fatto e una nuova interpretazione della clausola contrattuale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata formulata una proposta di definizione anticipata del giudizio, poi non integralmente condivisa dal collegio.

  • art. 369 c.p.c.

    La Corte richiama il tema del deposito della copia notificata della sentenza ai fini dell'ammissibilità/procedibilità del ricorso, ma esclude nel caso concreto il vizio prospettato perché la prova della notificazione risultava comunque dal deposito telematico dei files e delle ricevute PEC.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La titolarità sostanziale del diritto di credito azionato in giudizio è elemento costitutivo della domanda e deve essere allegata e provata da chi agisce; la contestazione del debitore sulla riferibilità del credito ceduto integra una difesa di merito, non necessariamente un'eccezione in senso stretto.
  • In sede di legittimità, il vizio di motivazione si traduce in nullità della sentenza solo quando la motivazione sia del tutto mancante, meramente apparente o irriducibilmente contraddittoria al punto da non rendere percepibile la ratio decidendi.
  • Non è consentito trasformare una censura sulla violazione dei criteri ermeneutici in una richiesta di nuova interpretazione del contratto: se la sentenza di merito ha svolto un percorso argomentativo comprensibile e coerente, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • La clausola contrattuale che delimita l'oggetto di una cessione in blocco va interpretata secondo il suo tenore e la ratio accertata dal giudice di merito; il sindacato di legittimità è limitato alla correttezza giuridica dell'operazione interpretativa, non al suo risultato fattuale.
  • La successione a titolo particolare nel diritto controverso non elimina, di regola, la legittimazione a proseguire il giudizio già pendente, che resta regolato dall'art. 111 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoImpugnazioniConto corrente
RamiContrattiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaGiudicato

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