Cassazione Civile, Ordinanza n. 13638/2026 del 11/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento TARSU emessi dal Comune di Bologna per gli anni 2007-2012 su un immobile di proprietà del contribuente, il quale sosteneva che i locali fossero oggettivamente inutilizzabili e quindi non produttivi di rifiuti, con conseguente non debenza del tributo o comunque applicazione di riduzioni/esenzioni. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo provata l’inutilizzabilità dei locali. La CTR, in appello, ha invece accolto il gravame del Comune, valorizzando la mancanza della denuncia prevista dal d.lgs. n. 507/1993 come presupposto per ottenere l’esclusione o la riduzione dalla tassa, e ha ritenuto prescritto l’anno 2007. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: violazione del contraddittorio endoprocedimentale; violazione dell’art. 62, comma 1, d.lgs. n. 507/1993 per non avere considerato la dimostrata inagibilità/inutilizzabilità dell’immobile; omesso esame di fatti decisivi e di norme sulle sanzioni; inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa; motivazione apparente per mancata valutazione della non utilizzabilità per lavori di ristrutturazione; omesso esame del fatto storico dell’inutilizzabilità; violazione dell’art. 116 c.p.c. per travisamento delle prove. Il Comune ha resistito e, con ricorso incidentale, ha censurato la declaratoria di prescrizione dell’annualità 2007, sostenendo che si trattasse in realtà di decadenza e che il termine quinquennale non fosse spirato, poiché la denuncia avrebbe dovuto essere presentata entro il 20 gennaio dell’anno successivo all’inizio dell’occupazione/detenzione, con notifica dell’atto entro il 31 dicembre 2013 ancora tempestiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale del contribuente, ha accolto il ricorso incidentale del Comune, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di prescrizione dell’annualità 2007 e, decidendo nel merito, ha rigettato integralmente il ricorso originario del contribuente. La Corte ha ritenuto infondati i motivi sul contraddittorio endoprocedimentale, sull’inutilizzabilità dell’immobile e sulle sanzioni, affermando che in materia TARSU l’esenzione o l’esclusione dalla tassazione non opera automaticamente sulla sola base della situazione di fatto, ma deve essere tempestivamente denunciata dal contribuente e provata con idonea documentazione; ha inoltre escluso che la dedotta obiettiva incertezza o il preteso travisamento delle prove potessero superare la mancanza della denuncia. Sul ricorso incidentale ha precisato che il tema era di decadenza e non di prescrizione e che, non essendo stato allegato o provato che la detenzione fosse anteriore al 20 gennaio 2007, l’avviso notificato entro il 31 dicembre 2013 era tempestivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per le censure di violazione di legge; la Corte esamina il primo, secondo e settimo motivo anche alla luce di tale norma processuale.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non copre la mera omessa valutazione di deduzioni difensive, questioni o risultanze istruttorie.
La sua violazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; il giudice di merito resta libero di attribuire prevalenza alle prove ritenute più attendibili.
art. 62, commi 1 e 2, d.lgs. n. 507/1993
"Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione"
L’esclusione/esenzione dalla TARSU per locali inutilizzabili o improduttivi di rifiuti non opera automaticamente, ma richiede che la circostanza sia dichiarata nella denuncia e riscontrata con elementi oggettivi o documentazione idonea.
Richiamato come fondamento del principio di copertura del costo del servizio rifiuti, che giustifica la necessità della denuncia per ottenere esclusioni o riduzioni.
Impone la presentazione della denuncia TARSU entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione e costituisce il veicolo necessario per far valere esenzioni o riduzioni.
Rilevato nel ricorso incidentale per il calcolo del termine di decadenza dell’accertamento d’ufficio.
"per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta"
L’omessa denuncia legittima l’irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie collegate all’accertamento della maggiore tassa dovuta.
È la disciplina generale degli avvisi di accertamento dei tributi locali e del termine decadenziale quinquennale per la notifica degli avvisi di rettifica o d’ufficio.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
L’obbligo di motivazione dell’atto sanzionatorio separato opera solo se la sanzione è irrogata autonomamente, non quando è contestuale e unitaria con l’accertamento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- In materia TARSU, l’esclusione o riduzione del tributo per locali o aree che non producono rifiuti richiede una specifica denuncia del contribuente; la mera prova in giudizio dell’inutilizzabilità del bene non basta se il dato non è stato previamente dichiarato secondo le forme previste.
- L’onere di allegare e provare i presupposti di un’esenzione o riduzione tributaria grava sul contribuente, trattandosi di un’eccezione alla regola generale di imponibilità dei locali occupati o detenuti nel territorio comunale.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e non consente di contestare la mancata considerazione di singole prove, deduzioni difensive o questioni giuridiche.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito probatorio in sede di legittimità.
- In tema di tributi locali, il termine di decadenza per l’accertamento va calcolato distinguendo l’ipotesi in cui l’occupazione/detenzione esista già prima del 20 gennaio da quella in cui sia successiva; nel secondo caso il termine decorre dal 20 gennaio dell’anno successivo.
- Le sanzioni per omessa denuncia TARSU sono dovute quando l’omissione è contestuale all’accertamento del tributo e la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali.
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