Sentenza del 18/03/2021 n. 7624 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Recupero dell'IVA per l'anno 2004 relativo all'IVA detratta dalle società per l'acquisto di gettoni d'oro destinati come premi in programmi televisivi (giochi-spettacolo). Le società sostenevano che si trattava di giochi-spettacolo privi di finalità commerciali/pubblicitarie e che non erano soggetti promotori, perciò l'IVA non sarebbe stata indetraibile.
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi delle società. Ha ritenuto che i gettoni fossero oro da investimento e, pertanto, rientrassero nel regime di esenzione/particolare disciplina dell'oro da investimento (art. 10, comma 1, n. 11 DPR n. 633/1972). Inoltre ha confermato che l'art. 19, comma 2, del DPR n. 633/1972 (nella versione successivamente novellata) impedisce in ogni caso la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di beni utilizzati per manifestazioni a premio. Le richieste di esonero dalle sanzioni per presunta incertezza normativa sono state ritenute infondate per mancata allegazione degli elementi che dimostrino un'incertezza normativa oggettiva. La Corte ha però cassato la sentenza impugnata nei limiti indicati e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale per riesaminare, in relazione alla disciplina più favorevole del D.Lgs. n. 158/2015, la determinazione della sanzione e la regolazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 2
Stabilisce il divieto di detrazione dell'IVA relativa all'acquisto o importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio; applicato dalla Corte per impedire la detrazione sui gettoni d'oro destinati a premi.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 11
Riproduce la definizione unionale di 'oro da investimento' e dispone l'esenzione IVA per le cessioni di oro da investimento; la Corte ha ritenuto che i gettoni fossero oro da investimento e quindi soggetti allo specifico regime, con conseguente esclusione del diritto di detrazione per l'acquirente-organizzatore.
L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 19
Ha novellato il regime delle manifestazioni a premio prevedendo l'indetraibilità dell'IVA sugli acquisti di beni/servizi utilizzati per manifestazioni a premio e, in alternativa per i beni non assoggettati a IVA, l'applicazione di un'imposta sostitutiva (20%).
L. 18 febbraio 1999, n. 28, art. 5 (interpretazione autentica)
Ha circoscritto l'applicazione dell'art. 19 alle sole ipotesi dei premi messi in palio dai soggetti promotori in occasione delle manifestazioni a premio; la Corte ha però ritenuto irrilevante tale delimitazione rispetto al caso dato che l'elemento determinante era la natura dei gettoni (oro da investimento).
D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, artt. 5 e 6
Regolamento delegificatorio che disciplina aspetti amministrativi dei concorsi e delle operazioni a premio (definizioni, soggetti promotori, esclusioni). La Corte ha ritenuto che tali norme siano prevalentemente amministrative e non ostino all'applicazione fiscale dell'art. 19; non bastano a legittimare la detrazione dell'IVA quando il bene è oro da investimento.
Direttiva IVA / considerandi sulla nozione di oro da investimento
La giurisprudenza comunitaria e i considerandi della direttiva riconoscono che l'oro da investimento è assimilabile ad altri investimenti finanziari e beneficia di un regime particolare (esenzione); la qualificazione del bene come oro da investimento determina il regime fiscale applicabile e l'inesistenza del diritto di detrazione per l'acquirente-organizzatore.
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
Introduce disciplina più favorevole in tema di mitigazione delle sanzioni (per infedele dichiarazione e indebita detrazione IVA). La Corte ha ammesso la possibile applicabilità temporale e ha rinviato al giudice del merito la verifica dell'eventuale applicazione al caso concreto.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6; L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10; D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
Norme richiamate dalle società in rapporto alle sanzioni e all'errore scusabile; la Corte ha ricordato i criteri per riconoscere l'incertezza normativa oggettiva che esenta dalle sanzioni, rilevando che le società non hanno allegato gli elementi richiesti.
Massime di principio
- Se il bene destinato a premio è qualificabile come 'oro da investimento' (valore principalmente in funzione del valore intrinseco dell'oro), si applica il regime speciale di cui all'art. 10, comma 1, n. 11 DPR n. 633/1972: le cessioni sono disciplinate in modo da escludere il normale meccanismo IVA e, di conseguenza, il soggetto che acquista tali beni per destinarli a premi non può in genere vantare il diritto alla detrazione dell'IVA pagata in acquisto.
- L'art. 19 DPR n. 633/1972 (nella formulazione successiva alle modifiche) impedisce la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di beni o servizi utilizzati per manifestazioni a premio: l'organizzatore che acquista premi assume la veste di 'consumatore finale' ai fini della detrazione.
- La qualificazione del soggetto (promotore) e la natura amministrativa delle definizioni regolamentari (DPR 430/2001) non prevalgono sulla valutazione fiscale: anche se una norma amministrativa esclude una manifestazione dall'ambito delle 'manifestazioni a premio' per finalità amministrative, ciò non basta a creare il diritto a detrarre IVA quando la disciplina fiscale e la natura del bene (es. oro da investimento) impongono regimi diversi.
- L'acquisto in qualità di commissionario per conto di un committente non trasforma automaticamente l'operazione in una cessione imponibile ai fini IVA: per far sorgere il diritto di detrazione è necessario il trasferimento della titolarità/posizione fiscale e che l'operazione rientri nell'ambito delle operazioni imponibili secondo la normativa IVA e la giurisprudenza comunitaria.
- Per ottenere l'esonero dalle sanzioni per 'incertezza normativa oggettiva' il contribuente deve allegare e provare elementi concreti e specifici che dimostrino l'esistenza di un'incertezza inevitabile (indici quali contraddittorietà normativa o amministrativa, mancanza di prassi, contrasto giurisprudenziale, ecc.). La mera novità del regime normativo non è di per sé sufficiente.
- La disciplina più favorevole in materia sanzionatoria introdotta successivamente (es. D.Lgs. n. 158/2015) può essere applicata ai processi in corso, ma la sua effettiva applicabilità e il nuovo trattamento sanzionatorio devono essere verificati e motivati dal giudice del merito caso per caso.
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