Sentenza del 18/03/2021 n. 458 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento in revisione e atto di contestazione con irrogazione di sanzioni relativo all'importazione di occhialeria 2016. L'Ufficio sosteneva che il valore dichiarato era inferiore al reale perché non comprendeva le royalties, richiedendo l'IVA dovuta, interessi e sanzioni; XY SPA agiva in qualità di rappresentante doganale indiretto della XX SPA
La decisione
La Commissione tributaria regionale del Veneto ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Dogane e confermato la sentenza di primo grado della CTP di Treviso: 1) ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento all'IVA sulle royalties (la XX SPA aveva regolarizzato mediante plafond/reverse charge) e ha annullato le riprese relative a interessi e sanzioni; 2) ha ritenuto che la responsabilità solidale del rappresentante indiretto non sia automatica/oggettiva e richiede prova di compartecipazione fraudolenta o mancata diligenza professionale, non dimostrata nel caso; 3) ha ritenuto inesistente la violazione dell'art. 112 c.p.c.; 4) ha concluso che interessi e sanzioni possono essere legittimamente richiesti solo se legittima è la pretesa dell'imposta principale, principio conforme alla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia, causa C-272/13 Equoland) e alla Cassazione; spese compensate
Norme richiamate
art. 112 C.P.C.
La sentenza di primo grado non presenta violazioni di questo articolo: la CTP ha adeguatamente esaminato i presupposti sostanziali dell'IVA all'importazione e la posizione del ricorrente riguardo all'interesse a far dichiarare l'imposta non dovuta
Direttiva IVA (Direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/18) - giurisprudenza Corte di Giustizia (Causa C-272/13, Equoland)
Corte Giust. 17 luglio 2014, causa C-272/13, Equoland
Il principio di neutralità dell'IVA osta a una normativa nazionale che richieda il pagamento dell'IVA all'importazione quando l'IVA è già stata regolarizzata mediante inversione contabile (reverse charge) con autofatturazione e registrazione; in tali casi la pretesa nazionale è preclusa
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
es. Cass. Civ. n. 8473/18, 13384/19, Ordinanza n. 16625/20
La Cassazione ha affermato che l'assolvimento dell'IVA mediante inversione contabile elide la pretesa impositiva corrispondente e ha precisato che la responsabilità solidale del rappresentante indiretto non può essere interpretata come responsabilità oggettiva: occorre valutare la diligenza professionale e l'eventuale compartecipazione nell'attività fraudolenta
Massime di principio
- La responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto non è automatica in senso oggettivo: va valutata la diligenza professionale e deve essere provata la compartecipazione del rappresentante all'attività fraudolenta per derubricare la sua posizione a responsabilità piena
- Se l'IVA è stata regolarizzata tramite il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) o mediante utilizzo del plafond, una richiesta nazionale di pagamento dell'IVA all'importazione è preclusa in base al principio di neutralità dell'IVA (giurisprudenza CJEU e Corte di Cassazione)
- Interessi di mora e sanzioni amministrative connessi sono legittimi solo se legittima è la pretesa dell'imposta principale: l'annullamento della pretesa principale comporta l'annullamento di interessi e sanzioni
- Il rappresentante indiretto ha interesse a ottenere la declaratoria di 'non dovuta' dell'imposta anche se l'importatore ha materialmente pagato l'IVA (ad esempio mediante plafond), al fine di ottenere l'annullamento degli atti che producono interessi e sanzioni
- In presenza di contrasti nella prassi e nella giurisprudenza, i giudici possono disporre la compensazione delle spese; è opportuno per il rappresentante conservare documentazione che dimostri l'adozione della diligenza richiesta dalla professione
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