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Sentenza

Sentenza del 18/03/2021 n. 340 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Processo tributario - ricorso - omesso deposito entro 30 giorni dell'originale - inammissibilità del gravame - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il mancato deposito dell'originale entro 30 giorni. L'inammissibilità per tale vizio formale può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio e non è esclusa neppure quando la parte resistente si sia costituita ai sensi dell'art. 23, d.lgs. 546/92.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso è stato proposto ma il contribuente non ha depositato, presso la segreteria della commissione adita, l'originale del ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate entro il termine di 30 giorni dalla proposizione. Tale adempimento formale è requisito di ammissibilità del gravame.

Norme richiamate

  • art. 23, d.lgs. 546/92

    La costituzione della parte resistente ai sensi dell'art. 23 non sanifica il difetto di deposito dell'originale del ricorso e non impedisce che l'inammissibilità sia rilevata d'ufficio o su eccezione.

  • regola del deposito dell'originale del ricorso (termine 30 giorni)

    L'obbligo di depositare nella segreteria della commissione l'originale del ricorso notificato all'Amministrazione entro 30 giorni dalla proposizione è condizione di ammissibilità; il mancato rispetto di tale termine comporta l'inammissibilità del gravame ed è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

Massime di principio

  • Verificare sempre, immediatamente dopo la notificazione, il deposito dell'originale del ricorso presso la segreteria della commissione entro 30 giorni: è requisito essenziale di ammissibilità.
  • La mancata osservanza del termine per il deposito comporta inammissibilità e può essere rilevata d'ufficio in qualsiasi fase del processo, anche se la controparte si è costituita.
  • La costituzione della pubblica amministrazione (art. 23) non cure né ostacola la rilevazione del vizio formale relativo al deposito.
  • In casi analoghi verificare se esistono rimedi specifici previsti dalla legge (ristoro o reintegrazione di termine) ma non fare affidamento sulla costituzione della resistente per la sanatoria del vizio.
  • Conservare e produrre sempre prove del deposito e della notificazione per dimostrare l'adempimento formale; in assenza di prova, il rischio di inammissibilità è elevato.

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