Sentenza del 18/03/2021 n. 351 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di otto avvisi di accertamento (periodi 2006-2013) per imposta sostitutiva, interessi e sanzioni connesse a consistenze patrimoniali detenute all'estero; il ricorrente sosteneva che le quote dei fondi commercializzati a Guernsey erano in realtà imputabili alla Svizzera perché acquistate e gestite tramite una fiduciaria svizzera (M. Trust SA) e che, avendo presentato istanza di emersione ai sensi della legge sulla voluntary disclosure (legge 15/12/2014, n.186), non avrebbe dovuto subire il raddoppio dei termini né le sanzioni maggiorate; inoltre contestava la determinazione forfettaria dei rendimenti operata dall'Amministrazione, sostenendo che i rendimenti effettivi erano inferiori (anche negativi).
La decisione
La CTP di Bologna ha rigettato i ricorsi; in appello la Commissione Regionale ha confermato le decisioni di primo grado. I giudici hanno ritenuto che le quote dei fondi fossero localizzate a Guernsey (Paese nella cosiddetta black list) e che pertanto, dato il mancato perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria, il contribuente non potesse beneficiare degli effetti favorevoli della stessa (tra cui la non applicabilità del raddoppio dei termini). L'amministrazione è stata ritenuta legittimata a emettere gli avvisi di accertamento basandosi sugli elementi prodotti dallo stesso contribuente; anche ove si fosse ritenuta la localizzazione in Svizzera, il risultato sarebbe rimasto invariato poiché, nella situazione fattuale e temporale (prima del perfezionamento della collaborazione), la Svizzera non produceva effetti tali da escludere la qualifica di Paese a regime fiscale privilegiato. Quanto alla quantificazione, è stato ritenuto che, in caso di mancato perfezionamento della procedura, vadano rideterminate le sanzioni (art.5-quinquies, comma 10, d.l. n.167/1990) ma non l'ammontare dell'imposta come già calcolato nella proposta; il contribuente non ha provato un rendimento effettivo inferiore alla misura forfettaria assunta. Appello respinto; condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'Ufficio per complessivi €4.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Legge 15 dicembre 2014, n.186 (istituzione della procedura di emersione e rientro dei capitali - c.d. voluntary disclosure)
istanza di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero
La procedura di voluntary disclosure costituisce una procedura facoltativa che, se perfezionata, produce effetti favorevoli per il contribuente (es. non applicazione del raddoppio dei termini per attività in Paesi a regime fiscale privilegiato); se non perfezionata, tali effetti non operano.
Decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, art.5-quinquies, commi 8 e 10
art.5-quinquies, comma 8 (determinazione forfettaria dei rendimenti); art.5-quinquies, comma 10 (effetti del mancato perfezionamento della procedura e emissione di nuovo avviso con rideterminazione delle sanzioni)
Il comma 8 disciplina la determinazione forfettaria dei rendimenti nella procedura di emersione; il comma 10 prevede che, se la procedura non si perfeziona per fatto del contribuente, l'Amministrazione emetta un nuovo atto con rideterminazione delle sanzioni. La giurisprudenza del caso ha interpretato che il mancato perfezionamento esclude gli effetti favorevoli (es. esclusione del raddoppio termini) e che l'imposta calcolata nella proposta può essere mantenuta dall'Amministrazione, rideterminando solo le sanzioni.
Art.26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni (OCSE) - scambio di informazioni
scambio di informazioni per finalità fiscali
La presenza di un accordo efficace di scambio di informazioni con un Paese può influire sul trattamento 'black list' di quel Paese; tuttavia, nella fattispecie la rilevanza di tali accordi è stata esclusa perché gli effetti favorevoli derivanti da eventuali accordi operavano solo all'interno della procedura di collaborazione volontaria perfezionata, il cui perfezionamento qui è mancato.
Massime di principio
- La localizzazione delle attività finanziarie ai fini fiscali è determinata dalla titolarità e dalla effettiva detenzione delle quote (dove le quote risultano essere registrate / detenute) e non esclusivamente dall'origine delle somme o dall'intermediario utilizzato: la circostanza che i fondi siano stati pagati con risorse provenienti dalla Svizzera non implica automaticamente che le attività siano fiscalmente attribuibili alla Svizzera.
- La procedura di voluntary disclosure produce effetti favorevoli (riduzione termini, sanzioni agevolate, ecc.) solo se si perfeziona. Il mancato perfezionamento per fatto del contribuente preclude tali benefici e legittima l'Amministrazione ad emettere accertamenti sulla base delle relative presunzioni e determinazioni.
- In presenza di attività detenute in Paesi inseriti nelle black list, opera la presunzione di costituzione dei patrimoni con redditi sottratti a tassazione: ciò facilita l'azione accertatrice dell'Amministrazione e giustifica l'applicazione di termini e sanzioni aggravate se la voluntary disclosure non si perfeziona.
- Se il contribuente aveva richiesto la determinazione forfettaria prevista dalla procedura (art.5-quinquies, comma 8), l'Amministrazione può comunque mantenere l'ammontare dell'imposta già calcolato nella proposta in caso di mancato perfezionamento; in quella ipotesi si procede alla rideterminazione delle sole sanzioni ai sensi del comma 10.
- Il contribuente ha l'onere della prova per dimostrare circostanze alternative (es. diversa localizzazione patrimoniale, rendimenti effettivi inferiori); documentazione generica o lettere della fiduciaria possono non essere sufficienti a scalfire le risultanze documentali e le presunzioni dell'Amministrazione.
- Il rifiuto di aderire ad una proposta di voluntary disclosure con la motivazione di irregolarità della stessa non consente in automatico al contribuente di conservare gli effetti favorevoli della procedura: il rimedio non è l'auto-sospensione degli effetti favorevoli ma, ove possibile, l'impugnazione degli atti secondo i rimedi amministrativi o giurisdizionali previsti.
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